Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2019

Cassazione n. 01299/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23232/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMATI che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale - contro Agenzia ANSA – [OSCURATO:PERSONA].

Coop. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2877/2019 pubblicata il04/07/2019, R.G. n. 472/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma, decidendo con sentenza n. 2877/2019 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 2930/2019, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] e ANSA - [OSCURATO:PERSONA] con effetto dalla datadel licenziamento (30/4/2015) e condannato detta Agenzia al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in n. 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ciascuna a € 4.195,29, oltre accessori; 2.la sentenza rescindente aveva, infatti, affermato in diritto che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai fini dell'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, st. lav., come novellato dalla legge n. 92 del 2012, il giudice è tenuto ad accertare che vi sia una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti giustificativi del licenziamento e, in caso di esito positivo di tale verifica, a procedere all'ulteriore valutazione discrezionale sulla non eccessiva onerosità del rimedio, essendo altrimenti applicabile la sola tutela risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5 (nella specie, la sentenza di merito era stata cassata con rinvio per avere omesso le suddette verifiche nel riconoscere la tutela reale in favore della giornalista adibita all’ufficio di corrispondenza di Madrid); 3.aveva altresì affermato che, in tema di lavoro giornalistico, ai sensi dell'art. 5 del c.c.n.l. 10 gennaio 1959, reso efficace "erga omnes" con d.P.R. n. 153 del 1961, affinché l'attività di un giornalista corrispondente dall'estero integri lo svolgimento delle mansioni proprie di un "ufficio di corrispondenza", occorre che ricorrano, in analogia con l'attività di redattore, oltre all'elaborazione di notizie, anche la continuità della loro trasmissione, nonché il carattere elaborato e generale delle notizie stesse, provenienti da qualsiasi settore dell'informazione del paese di corrispondenza, restando irrilevante che vi sia o meno una struttura multipersonale e munita di specifici mezzi datoriali(nella specie, era stata annullata la sentenza impugnata che aveva negato la qualifica di corrispondente dall'estero in favore di una giornalista che, da sola e priva di una struttura formale di riferimento, curava però quotidianamente da Madrid la elaborazione di informazioni di ogni genere, provenienti da tutta la Spagna, dando copertura a qualsiasi esigenza di partecipazione ad eventi, congressi e conferenze stampa); 4.avverso la seconda sentenza della Corte d’Appello di Roma propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi; resiste ANSA con controricorso contenente ricorso incidentale, cui resiste con controricorso la ricorrente principale; entrambe le parti hanno comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso, la giornalista deduce violazione o falsa interpretazione degli artt. 384 c.p.c., 2697 c.c., 5 legge n. 604/1966, 115 c.p.c., 1362 c.c., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.), per avere la Corte errato, in sede di rinvio, nel non disporre la tutela reintegratoria; 2.con il secondo, violazione o falsa interpretazione degli artt. 112 c.p.c., 1, 5, 7, 11 CNLG, 1362 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.), per avere la Corte di rinvio errato nel detrarre dal calcolo della retribuzione globale di fatto somme a titolo di lavoro straordinario, sulla base di una erronea lettura delle pertinenti disposizioni contrattuali collettive e delle allegazioni al ricorso introduttivo; 3.con il terzo, violazione o falsa interpretazione degli artt. 16 CNLG, 1362 c.c., 421 c.p.c., 111 Cost. (art. 360, n. 3 c.p.c.), per avere la Corte di rinvio errato nel detrarre dal calcolo della retribuzione globale di fatto somme a titolo di indennità contrattuali (IR e IA), sempre sulla base di una erronea lettura delle pertinenti disposizioni contrattuali collettive e delle allegazioni al ricorso introduttivo; 4.ANSA, in sede di ricorso incidentale, deduce violazione dell'art. 1, commi 47, 48, 51 legge n. 92/2012 in ordine alle domande di riconoscimento della qualifica di corrispondente dall'estero, degli artt. 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per omessa motivazione, nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 132, n. 4, e 112 c.p.c., violazione dell’art. 384 c.p.c. (art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.), per mancata declaratoria di inammissibilità della domanda di riconoscimento della qualifica di corrispondente estero;5.con la memoria conclusiva parte ricorrente ha sollevato la questione dell’applicazione alla fattispecie in esame delle sentenze della Corte Costituzionale n. 59/2021 e n. 125/2022, intervenute in corso di causa; 6.quest’ultima questione ha rilievo decisivo nel presente giudizio e porta, seppure con un meccanismo peculiare, all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale; 7.come noto, l’art. 18, comma 7, della legge n. 300/1970 (come novellato dalla legge n. 92/2012) -che regola l’apparato sanzionatorio da applicare in caso di accertamento della illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo - è stato inciso dalle due sopraindicate recenti sentenze della Corte Costituzionale, successive alla pronuncia rescindente ed alla pronunciaimpugnata, proprio con riguardo ai requisiti per l’applicazione della tutela reintegratoria: la sentenza n. 59 del 2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» –invece che «applica altresì» – la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma; la sentenza n. 125 del 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, limitatamente alla parola «manifesta»; 8.anche nel giudizio di cassazione, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di unanorma di legge, tale da condizionare il contenuto ed il tipo di decisione che la Corte stessa è chiamata a rendere, sussiste il dovere della Corte di cassazione di tenere conto della suddetta dichiarazione, posto che il giudizio di cassazione pende sino a quando lasentenza non sia stata pubb licata, e considerato che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazionedopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (cfr. Cass. n. 16081/2004); 9.risulta così superata la censura (di cui al primo motivo del ricorso principale) concernente l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula iuris" enunciata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 384 5 c.p.c., perché la norma da applicare in aderenza a tale principio è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; ma deve farsi applicazione del diritto sopravvenuto (e, cioè, della situazione normativa determinata dalle pronunce di incostituzionalità), che travalica il principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio, in quanto, a seguito degli interventi della Corte costituzionale sull'apparato sanzionatorio da applicare in caso di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della legge n. 300/1970, come novellato dalla legge n. 92/2012, il giudice, accertata l'insussistenza del fatto posto a base di tale licenziamento, deve ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, senza facoltà di scelta tra tutela ripristinatoria e tutela economica (cfr. Cass. n. 30167/2022); 10.il secondo e terzo motivo del ricorso principale, invece, non risultano ammissibilmente dedotti; 11.essi concernono l’inclusione nella base di calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto di voci retributive che trovano origine nella contrattazione collettiva di settore, indicate nei conteggi incorporati nel ricorso introduttivo del giudizio in modo sintetico (art. 7 CNLG, IR, IA) e con rinvio agli articoli contrattuali che le prevedono; 12.tale tecnica, seppure esplicitata in questa sede, non sfugge al rilievo di (insufficienza della prova del diritto alla loro inclusione per) genericità operato dalla Corte territoriale; 13.in primo luogo, nei conteggi non veniva chiarito a quale voce (tra le diverse ivi previste) di cui all'art. 7 CNLG si riferisse il quantum di conteggio indicato, e soprattutto in relazione a quale percentuale fosse stato determinato; deve, peraltro, essere esclusa la denunciata violazione dell'art.112 c.p.c., essendo stata la questione esaminata (e non omessa) nella sentenza impugnata; 14.in secondo luogo, analogamente, per le voci denominate indennità redazionale e indennità aggiunta, parimenti indicate in modo sintetico nel ricorso introduttivo del giudizio, difettano gli elementi per pervenire alla loro quantificazione contabile, comunque trattandosi di voci che, nelle pertinenti disposizioni contrattuali, vengono ancorate a parametri in misura variabile sino ad un determinato massimo (la sentenza impugnata ha appunto fatto riferimento alla mancanza di congrui elementi in proposito);15.quanto al motivo di ricorso incidentale di ANSA, con il quale viene riproposta l’eccezione di inammissibilità delle domande di controparte aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica di corrispondente estero nell’ambito del rito speciale di cui all’art. 1, legge n.92/2012, deve osservarsi che già nella precedente pronuncia di questa Corte sulla presente causa in sede rescindente, la suddetta eccezione (qui espressa come motivo di ricorso incidentale) era stata dichiarata inammissibile, in base alla formulazione dell'art. 371 c.p.c. (che prevede il ricorso incidentale dell'intimato, ma non un ulteriore ricorso incidentale in replica da parte dell'originario ricorrente, con delimitazione al cui fondamento non sta alcuna compressione del diritto di difesa, quanto una regolamentazione finalizzata a massimizzare la concludenza del giudizio di legittimità), sicché, se tale ulteriore ricorso incidentale, come nel caso di specie, riguarda(va) un profilo (qui, la riqualificazione del rapporto) su cui la ricorrente principale era già soccombente nel giudizio di merito, essaera tenuto, per non consumare il proprio diritto di impugnazione, a proporre il motivo fin dal ricorso principale (Cass. n. 2930/2019, § 5.1); 16.conclusivamente, la sentenza impugnata, in accoglimento, per effetto delle ricordate pronunce della Corte costituzionale, del primo motivo di ricorso principale e dichiarata l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso principale e del ricorso incidentale, deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per procedere alla tutela reintegratoria ed alla determinazione della tutela risarcitoria in favore della lavoratrice in ragione della già acclarata illegittimità del licenziamento e della misura della retribuzione globale di fatto già accertata, ed a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità; 17.all’inammissibilità del ricorso incidentale consegue il raddoppio del contributo unificato a carico della parte, se dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, inammissibili il secondo e il terzo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23232/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMATI che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale - contro Agenzia ANSA – [OSCURATO:PERSONA]. Coop. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2877/2019 pubblicata il04/07/2019, R.G. n. 472/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma, decidendo con sentenza n. 2877/2019 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 2930/2019, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] e ANSA - [OSCURATO:PERSONA] con effetto dalla datadel licenziamento (30/4/2015) e condannato detta Agenzia al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in n. 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ciascuna a € 4.195,29, oltre accessori; 2.la sentenza rescindente aveva, infatti, affermato in diritto che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai fini dell'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, st. lav., come novellato dalla legge n. 92 del 2012, il giudice è tenuto ad accertare che vi sia una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti giustificativi del licenziamento e, in caso di esito positivo di tale verifica, a procedere all'ulteriore valutazione discrezionale sulla non eccessiva onerosità del rimedio, essendo altrimenti applicabile la sola tutela risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5 (nella specie, la sentenza di merito era stata cassata con rinvio per avere omesso le suddette verifiche nel riconoscere la tutela reale in favore della giornalista adibita all’ufficio di corrispondenza di Madrid); 3.aveva altresì affermato che, in tema di lavoro giornalistico, ai sensi dell'art. 5 del c.c.n.l. 10 gennaio 1959, reso efficace "erga omnes" con d.P.R. n. 153 del 1961, affinché l'attività di un giornalista corrispondente dall'estero integri lo svolgimento delle mansioni proprie di un "ufficio di corrispondenza", occorre che ricorrano, in analogia con l'attività di redattore, oltre all'elaborazione di notizie, anche la continuità della loro trasmissione, nonché il carattere elaborato e generale delle notizie stesse, provenienti da qualsiasi settore dell'informazione del paese di corrispondenza, restando irrilevante che vi sia o meno una struttura multipersonale e munita di specifici mezzi datoriali(nella specie, era stata annullata la sentenza impugnata che aveva negato la qualifica di corrispondente dall'estero in favore di una giornalista che, da sola e priva di una struttura formale di riferimento, curava però quotidianamente da Madrid la elaborazione di informazioni di ogni genere, provenienti da tutta la Spagna, dando copertura a qualsiasi esigenza di partecipazione ad eventi, congressi e conferenze stampa); 4.avverso la seconda sentenza della Corte d’Appello di Roma propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi; resiste ANSA con controricorso contenente ricorso incidentale, cui resiste con controricorso la ricorrente principale; entrambe le parti hanno comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso, la giornalista deduce violazione o falsa interpretazione degli artt. 384 c.p.c., 2697 c.c., 5 legge n. 604/1966, 115 c.p.c., 1362 c.c., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.), per avere la Corte errato, in sede di rinvio, nel non disporre la tutela reintegratoria; 2.con il secondo, violazione o falsa interpretazione degli artt. 112 c.p.c., 1, 5, 7, 11 CNLG, 1362 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.), per avere la Corte di rinvio errato nel detrarre dal calcolo della retribuzione globale di fatto somme a titolo di lavoro straordinario, sulla base di una erronea lettura delle pertinenti disposizioni contrattuali collettive e delle allegazioni al ricorso introduttivo; 3.con il terzo, violazione o falsa interpretazione degli artt. 16 CNLG, 1362 c.c., 421 c.p.c., 111 Cost. (art. 360, n. 3 c.p.c.), per avere la Corte di rinvio errato nel detrarre dal calcolo della retribuzione globale di fatto somme a titolo di indennità contrattuali (IR e IA), sempre sulla base di una erronea lettura delle pertinenti disposizioni contrattuali collettive e delle allegazioni al ricorso introduttivo; 4.ANSA, in sede di ricorso incidentale, deduce violazione dell'art. 1, commi 47, 48, 51 legge n. 92/2012 in ordine alle domande di riconoscimento della qualifica di corrispondente dall'estero, degli artt. 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per omessa motivazione, nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 132, n. 4, e 112 c.p.c., violazione dell’art. 384 c.p.c. (art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.), per mancata declaratoria di inammissibilità della domanda di riconoscimento della qualifica di corrispondente estero;5.con la memoria conclusiva parte ricorrente ha sollevato la questione dell’applicazione alla fattispecie in esame delle sentenze della Corte Costituzionale n. 59/2021 e n. 125/2022, intervenute in corso di causa; 6.quest’ultima questione ha rilievo decisivo nel presente giudizio e porta, seppure con un meccanismo peculiare, all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale; 7.come noto, l’art. 18, comma 7, della legge n. 300/1970 (come novellato dalla legge n. 92/2012) -che regola l’apparato sanzionatorio da applicare in caso di accertamento della illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo - è stato inciso dalle due sopraindicate recenti sentenze della Corte Costituzionale, successive alla pronuncia rescindente ed alla pronunciaimpugnata, proprio con riguardo ai requisiti per l’applicazione della tutela reintegratoria: la sentenza n. 59 del 2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» –invece che «applica altresì» – la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma; la sentenza n. 125 del 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, limitatamente alla parola «manifesta»; 8.anche nel giudizio di cassazione, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di unanorma di legge, tale da condizionare il contenuto ed il tipo di decisione che la Corte stessa è chiamata a rendere, sussiste il dovere della Corte di cassazione di tenere conto della suddetta dichiarazione, posto che il giudizio di cassazione pende sino a quando lasentenza non sia stata pubb licata, e considerato che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazionedopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (cfr. Cass. n. 16081/2004); 9.risulta così superata la censura (di cui al primo motivo del ricorso principale) concernente l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula iuris" enunciata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 384 5 c.p.c., perché la norma da applicare in aderenza a tale principio è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; ma deve farsi applicazione del diritto sopravvenuto (e, cioè, della situazione normativa determinata dalle pronunce di incostituzionalità), che travalica il principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio, in quanto, a seguito degli interventi della Corte costituzionale sull'apparato sanzionatorio da applicare in caso di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della legge n. 300/1970, come novellato dalla legge n. 92/2012, il giudice, accertata l'insussistenza del fatto posto a base di tale licenziamento, deve ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, senza facoltà di scelta tra tutela ripristinatoria e tutela economica (cfr. Cass. n. 30167/2022); 10.il secondo e terzo motivo del ricorso principale, invece, non risultano ammissibilmente dedotti; 11.essi concernono l’inclusione nella base di calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto di voci retributive che trovano origine nella contrattazione collettiva di settore, indicate nei conteggi incorporati nel ricorso introduttivo del giudizio in modo sintetico (art. 7 CNLG, IR, IA) e con rinvio agli articoli contrattuali che le prevedono; 12.tale tecnica, seppure esplicitata in questa sede, non sfugge al rilievo di (insufficienza della prova del diritto alla loro inclusione per) genericità operato dalla Corte territoriale; 13.in primo luogo, nei conteggi non veniva chiarito a quale voce (tra le diverse ivi previste) di cui all'art. 7 CNLG si riferisse il quantum di conteggio indicato, e soprattutto in relazione a quale percentuale fosse stato determinato; deve, peraltro, essere esclusa la denunciata violazione dell'art.112 c.p.c., essendo stata la questione esaminata (e non omessa) nella sentenza impugnata; 14.in secondo luogo, analogamente, per le voci denominate indennità redazionale e indennità aggiunta, parimenti indicate in modo sintetico nel ricorso introduttivo del giudizio, difettano gli elementi per pervenire alla loro quantificazione contabile, comunque trattandosi di voci che, nelle pertinenti disposizioni contrattuali, vengono ancorate a parametri in misura variabile sino ad un determinato massimo (la sentenza impugnata ha appunto fatto riferimento alla mancanza di congrui elementi in proposito);15.quanto al motivo di ricorso incidentale di ANSA, con il quale viene riproposta l’eccezione di inammissibilità delle domande di controparte aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica di corrispondente estero nell’ambito del rito speciale di cui all’art. 1, legge n.92/2012, deve osservarsi che già nella precedente pronuncia di questa Corte sulla presente causa in sede rescindente, la suddetta eccezione (qui espressa come motivo di ricorso incidentale) era stata dichiarata inammissibile, in base alla formulazione dell'art. 371 c.p.c. (che prevede il ricorso incidentale dell'intimato, ma non un ulteriore ricorso incidentale in replica da parte dell'originario ricorrente, con delimitazione al cui fondamento non sta alcuna compressione del diritto di difesa, quanto una regolamentazione finalizzata a massimizzare la concludenza del giudizio di legittimità), sicché, se tale ulteriore ricorso incidentale, come nel caso di specie, riguarda(va) un profilo (qui, la riqualificazione del rapporto) su cui la ricorrente principale era già soccombente nel giudizio di merito, essaera tenuto, per non consumare il proprio diritto di impugnazione, a proporre il motivo fin dal ricorso principale (Cass. n. 2930/2019, § 5.1); 16.conclusivamente, la sentenza impugnata, in accoglimento, per effetto delle ricordate pronunce della Corte costituzionale, del primo motivo di ricorso principale e dichiarata l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso principale e del ricorso incidentale, deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per procedere alla tutela reintegratoria ed alla determinazione della tutela risarcitoria in favore della lavoratrice in ragione della già acclarata illegittimità del licenziamento e della misura della retribuzione globale di fatto già accertata, ed a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità; 17.all’inammissibilità del ricorso incidentale consegue il raddoppio del contributo unificato a carico della parte, se dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, inammissibili il secondo e il terzo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a