CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36101/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25498/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - 04.-t avverso la sentenza n. 774/14/16, depositata il 29 marzo 2016, della 7074. Commissione tributaria regionale della Puglia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio dell'8 settembre 2021, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - l'Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 774/14/16, depositata il 29 marzo 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia, - rigettato l'appello principale proposto dalla stessa Agenzia, ed accolto quello spiegato in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA], - in parziale riforma della pronuncia di prime cure, - che, a sua volta, aveva rideterminato gli imponibili accertati, - ha annullato un avviso di accertamento emesso, a fini Irpef, Irap e Iva, relativamente al periodo di imposta 2008; - [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. - in via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell'ufficio competente, ha dato conto dell'accesso della parte intimata alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018, oltreché della regolarità delle istanze di definizione, così concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio; 2. - il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (c. 12) e che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto ... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (c. 13); - non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, - e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, - ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata; 3. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.);- non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all'iniziativa di parte intimata, nei confronti della ricorrente rilevando, quindi, l'applicazione dell'istituto della prenotazione a debito. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; - compensa integralmente, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta d remoto l'8 settembre 2021. idente dott. G n alla gEPO