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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07562/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE di APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Vincenzo SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] LCon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, e di aggravamento del dissesto, quale amministratore di fatto della Salari s.r.I., dichiarata fallita il 04 febbraio 2010, condannandolo alla pena di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 219 L.F. - ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui all'art. 217 cit., ed ha, conseguentemente, rideterminato la pena principale in anni cinque di reclusione, a cui ha conformato anche la durata delle sanzioni fallimentari accessorie.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, che con tre distinti motivi, ha denunciato violazione di legge sostanziale e processuale e vizi della motivazione con riguardo:

2.1. alla affermazione di responsabilità per bancarotta patrimoniale, mancando la prova della natura distrattiva delle operazioni contestate, corrispondenti, in realtà, per quanto dichiarato dal ricorrente in occasione del suo esame dibattimentale, a movimentazioni virtuali, non seguite da reale fuoriuscita di danaro dalle casse sociali.

2.2. alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva, dal momento che il Fenaroli ha chiaramente riferito di essere stato mosso dall'intento di ridurre i debiti e di agevolare i creditori sociali, non di danneggiarli.

2.3. alla entità della pena, quantificata in misura nettamente superiore al minimo edittale, in ragione di una ritenuta gravità della condotta, in realtà insussistente, in presenza di sottrazioni contenute in 700.000 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Esso è genericamente contestativo delle valutazioni operate dai giudici di merito, a fronte di una sentenza della Corte di appello che, invece, in maniera più che puntuale, ha replicato alle doglianze che già in quella sede erano state prospettate con l'atto di appello.

1.1. Omette, dunque, il ricorrente di confrontarsi con gli argomenti svolti nella sentenza impugnata, che ha ben chiarito come i movimenti di danaro asseritamente virtuali tali non erano, essendo stata accertata una reale fuoriuscita di danaro dalle casse sociali; d'altro canto, anche la distrazione delle merci è stata ricostruita con precisi agganci fattuali.

Lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, il ricorrente ha formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dai giudici di merito: censure, come tali, non esaminabili dal Giudice di legittimità.

Motivi del genere, infatti, più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

2. Ebbene, in sintesi, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la Salari, costituita nel 2005, e avente come oggetto sociale la commercializzazione di capi di abbigliamento, era sempre stata gestita di fatto dal ricorrente, come dallo stesso riconosciuto in dibattimento; le prime avvisaglie di insolvenza si erano manifestate nel 2007 quando le forniture rimanevano impagate per circa 50.000 euro e si erano trasformate in vera e propria impotenza economica nel corso del 2008 in cui i fornitori non vennero pagati, le obbligazioni fiscali e previdenziali rimasero inevase e vennero notificati i primi decreti ingiuntivi.

Nel 2009 la società era rimasta inattiva; il passivo fallimentare sarebbe risultato di euro 1.240.000 a fronte di un attivo inferiore a 30.000 euro.

Il curatore aveva rilevato la mancanza fisica di parte della documentazione contabile, l'estrema frequenza di irregolarità contabili e amministrative che lasciavano ritenere come la Salari fosse gestita come parte di un soggetto più ampio; registrazioni contabili di movimenti (pagamenti e incassi) privi di documentazione o di giustificazione, nei confronti di società collegate; confusione contabile, rimanenze di magazzino gonfiate, contabilizzazione di crediti per 350.000Kerso soggetti falliti o irreperibili.

2.1. La Corte di appello ha evidenziato il valore confessori° delle dichiarazioni del ricorrente, che ha ammesso la gestione a tavolino delle operazioni di acquisto, vendita e cessione, finalizzate a creare fatture che consentissero di ottenere nuovo credito bancario, simulando poste attive, e di continuare l'attività, pur in presenza di una situazione finanziaria compromessa.

2.2. Con riferimento alla bancarotta patrimoniale - oggetto delle doglianze del ricorrente - i giudici di merito hanno chiarito che le distrazioni di danaro per complessivi euro 651.139,93 hanno avuto riguardo a diverse operazioni: in parte, si è trattato di due giroconti riferibili a due società ( Amos and son e Reclasi) collegate, nei cui confronti il ricorrente aveva erogato finanziamenti nel tentativo di evitare che gli insoluti delle predette società verso la Salari facessero venir meno gli affidamenti bancari.

Altri fondi ( euro 400.000) erano stati dirottati verso soggetti coinvolti in società collegate, che avevano però dichiarato di avere incassato a titolo personale, per prestiti o restituzione di prestiti erogati al Fenaroli.

Erano inoltre state distratte merci per complessivi euro 55.000.

2.2.1. La Corte di appello ha ben spiegato come i movimenti sottostanti ai giroconti siano stati reali, essendo stati emessi da partedella Salari assegni incassati dai beneficiari e che mancano riscontri di alcun genere a supporto della tesi difensiva, altresì osservando che non v'è prova che i prestiti asseritamente effettuati dalla Salari nei confronti delle società debitrici siano poi rientrati nelle casse della società.

2.2.2. Lo stesso è a dirsi per i pagamenti ammontanti a complessivi 400.00 euro, oltre alla considerazione, dirimente, che gli amministratori delle società coinvolti nei giri di danaro con la Salari, attraverso operazioni fittizie di acquisto e rivendita di rami di azienda della società fallita, hanno dichiarato di avere incassato quegli assegni a titolo personale, cosicchè si è superato l'assunto difensivo secondo il quale il denaro ricevuto in prestito era stato impiegato nell'interesse della Salari, alla quale era stato, dunque, restituito.

La ovvia considerazione della Corte territoriale è stata che, anche per tali somme, manca la giustificazione della fuoriuscita dalle casse sociali, anche in presenza di "univoci e concludenti elementi di prova che dimostrano che quegli importi siano stati versati per fini estranei al ciclo produttivo dell'azienda stessa".

2.2.3. Quanto alle rimanenze di magazzino, non rinvenute dalla curatela, la Corte di appello ha evidenziato come risulta che tali merci siano state riallocate presso una società collegata con il ricorrente, che risulta avere pagato in contanti.

2.3. Le valutazioni dei giudici di merito sono giuridicamente allineate agli orientamenti affermati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo noto che quella di distrazione è nozione ricollegata al distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Rv. 241830; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Rv. 260486), in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019 Rv. 276031)

2.4. Anche il profilo psicologico del reato è stato affrontato correttamente dalla Corte di merito, conformemente all'insegnamento di questa Corte secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico; pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrtetiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione dai causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); si è precisato, altresì, che oggetto del reato in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori ( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367).

In relazione a tali fatti sul dolo non incide né la finalità perseguita in via contingente dall'agente, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili; la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, che costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione.

Sottrazione che si perfeziona nel momento del distacco dei beni dal patrimonio societario anche se il reato viene a esistere giuridicamente con la dichiarazione di fallimento.

Coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie, e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perdita altamente probabile, se non certa ( Sez. 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). 3.Rimandano al merito della valutazione le censure relative alla gravità della condotta e alla determinazione della pena, peraltro, congruamente giustificate dai giudici territoriali attraverso il riferimento all'enorme disavanzo fallimentare, alla dissennata e protratta condotta dell'imputato, e alla sua stessa personalità, essendo soggetto gravato da precedenti non solo specifici, commessi anche successivamente ai fatti in esame.

Senza considerare che, laddove, commisurazione della pena, i giudici di merito determinino la sanzione in concreto applicata assestandola in misura inferiore alla media edittale, in tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen , in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf.

Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso, invece, della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153 ).

4. In conclusione, la sentenza impugnata è provvista di una solida struttura argomentativa, con cui il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, e per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour).

A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (Sez.

VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su duna rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (Sez.

VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274).

A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche del ricorrente all'uso del materiale probatorio si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza.

Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 20 gennaio 2022 rI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE di APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Vincenzo SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] LCon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, e di aggravamento del dissesto, quale amministratore di fatto della Salari s.r.I., dichiarata fallita il 04 febbraio 2010, condannandolo alla pena di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 219 L.F. - ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui all'art. 217 cit., ed ha, conseguentemente, rideterminato la pena principale in anni cinque di reclusione, a cui ha conformato anche la durata delle sanzioni fallimentari accessorie. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, che con tre distinti motivi, ha denunciato violazione di legge sostanziale e processuale e vizi della motivazione con riguardo: 2.1. alla affermazione di responsabilità per bancarotta patrimoniale, mancando la prova della natura distrattiva delle operazioni contestate, corrispondenti, in realtà, per quanto dichiarato dal ricorrente in occasione del suo esame dibattimentale, a movimentazioni virtuali, non seguite da reale fuoriuscita di danaro dalle casse sociali. 2.2. alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva, dal momento che il Fenaroli ha chiaramente riferito di essere stato mosso dall'intento di ridurre i debiti e di agevolare i creditori sociali, non di danneggiarli. 2.3. alla entità della pena, quantificata in misura nettamente superiore al minimo edittale, in ragione di una ritenuta gravità della condotta, in realtà insussistente, in presenza di sottrazioni contenute in 700.000 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Esso è genericamente contestativo delle valutazioni operate dai giudici di merito, a fronte di una sentenza della Corte di appello che, invece, in maniera più che puntuale, ha replicato alle doglianze che già in quella sede erano state prospettate con l'atto di appello. 1.1. Omette, dunque, il ricorrente di confrontarsi con gli argomenti svolti nella sentenza impugnata, che ha ben chiarito come i movimenti di danaro asseritamente virtuali tali non erano, essendo stata accertata una reale fuoriuscita di danaro dalle casse sociali; d'altro canto, anche la distrazione delle merci è stata ricostruita con precisi agganci fattuali. Lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, il ricorrente ha formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dai giudici di merito: censure, come tali, non esaminabili dal Giudice di legittimità. Motivi del genere, infatti, più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2. Ebbene, in sintesi, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la Salari, costituita nel 2005, e avente come oggetto sociale la commercializzazione di capi di abbigliamento, era sempre stata gestita di fatto dal ricorrente, come dallo stesso riconosciuto in dibattimento; le prime avvisaglie di insolvenza si erano manifestate nel 2007 quando le forniture rimanevano impagate per circa 50.000 euro e si erano trasformate in vera e propria impotenza economica nel corso del 2008 in cui i fornitori non vennero pagati, le obbligazioni fiscali e previdenziali rimasero inevase e vennero notificati i primi decreti ingiuntivi. Nel 2009 la società era rimasta inattiva; il passivo fallimentare sarebbe risultato di euro 1.240.000 a fronte di un attivo inferiore a 30.000 euro. Il curatore aveva rilevato la mancanza fisica di parte della documentazione contabile, l'estrema frequenza di irregolarità contabili e amministrative che lasciavano ritenere come la Salari fosse gestita come parte di un soggetto più ampio; registrazioni contabili di movimenti (pagamenti e incassi) privi di documentazione o di giustificazione, nei confronti di società collegate; confusione contabile, rimanenze di magazzino gonfiate, contabilizzazione di crediti per 350.000Kerso soggetti falliti o irreperibili. 2.1. La Corte di appello ha evidenziato il valore confessori° delle dichiarazioni del ricorrente, che ha ammesso la gestione a tavolino delle operazioni di acquisto, vendita e cessione, finalizzate a creare fatture che consentissero di ottenere nuovo credito bancario, simulando poste attive, e di continuare l'attività, pur in presenza di una situazione finanziaria compromessa. 2.2. Con riferimento alla bancarotta patrimoniale - oggetto delle doglianze del ricorrente - i giudici di merito hanno chiarito che le distrazioni di danaro per complessivi euro 651.139,93 hanno avuto riguardo a diverse operazioni: in parte, si è trattato di due giroconti riferibili a due società ( Amos and son e Reclasi) collegate, nei cui confronti il ricorrente aveva erogato finanziamenti nel tentativo di evitare che gli insoluti delle predette società verso la Salari facessero venir meno gli affidamenti bancari. Altri fondi ( euro 400.000) erano stati dirottati verso soggetti coinvolti in società collegate, che avevano però dichiarato di avere incassato a titolo personale, per prestiti o restituzione di prestiti erogati al Fenaroli. Erano inoltre state distratte merci per complessivi euro 55.000. 2.2.1. La Corte di appello ha ben spiegato come i movimenti sottostanti ai giroconti siano stati reali, essendo stati emessi da partedella Salari assegni incassati dai beneficiari e che mancano riscontri di alcun genere a supporto della tesi difensiva, altresì osservando che non v'è prova che i prestiti asseritamente effettuati dalla Salari nei confronti delle società debitrici siano poi rientrati nelle casse della società. 2.2.2. Lo stesso è a dirsi per i pagamenti ammontanti a complessivi 400.00 euro, oltre alla considerazione, dirimente, che gli amministratori delle società coinvolti nei giri di danaro con la Salari, attraverso operazioni fittizie di acquisto e rivendita di rami di azienda della società fallita, hanno dichiarato di avere incassato quegli assegni a titolo personale, cosicchè si è superato l'assunto difensivo secondo il quale il denaro ricevuto in prestito era stato impiegato nell'interesse della Salari, alla quale era stato, dunque, restituito. La ovvia considerazione della Corte territoriale è stata che, anche per tali somme, manca la giustificazione della fuoriuscita dalle casse sociali, anche in presenza di "univoci e concludenti elementi di prova che dimostrano che quegli importi siano stati versati per fini estranei al ciclo produttivo dell'azienda stessa". 2.2.3. Quanto alle rimanenze di magazzino, non rinvenute dalla curatela, la Corte di appello ha evidenziato come risulta che tali merci siano state riallocate presso una società collegata con il ricorrente, che risulta avere pagato in contanti. 2.3. Le valutazioni dei giudici di merito sono giuridicamente allineate agli orientamenti affermati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo noto che quella di distrazione è nozione ricollegata al distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Rv. 241830; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Rv. 260486), in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019 Rv. 276031) 2.4. Anche il profilo psicologico del reato è stato affrontato correttamente dalla Corte di merito, conformemente all'insegnamento di questa Corte secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico; pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrtetiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione dai causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); si è precisato, altresì, che oggetto del reato in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori ( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367). In relazione a tali fatti sul dolo non incide né la finalità perseguita in via contingente dall'agente, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili; la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, che costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione. Sottrazione che si perfeziona nel momento del distacco dei beni dal patrimonio societario anche se il reato viene a esistere giuridicamente con la dichiarazione di fallimento. Coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie, e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perdita altamente probabile, se non certa ( Sez. 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). 3.Rimandano al merito della valutazione le censure relative alla gravità della condotta e alla determinazione della pena, peraltro, congruamente giustificate dai giudici territoriali attraverso il riferimento all'enorme disavanzo fallimentare, alla dissennata e protratta condotta dell'imputato, e alla sua stessa personalità, essendo soggetto gravato da precedenti non solo specifici, commessi anche successivamente ai fatti in esame. Senza considerare che, laddove, commisurazione della pena, i giudici di merito determinino la sanzione in concreto applicata assestandola in misura inferiore alla media edittale, in tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen , in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf. Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso, invece, della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153 ). 4. In conclusione, la sentenza impugnata è provvista di una solida struttura argomentativa, con cui il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, e per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour). A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (Sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su duna rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (Sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274). A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche del ricorrente all'uso del materiale probatorio si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 20 gennaio 2022 rI
Sentenza Cassazione n. 07562/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris