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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05328/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] -Reps 6.JAN/ha avverso la ordinanza del 26/05/2023de1 Tribunale della Libertà di~ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato difensore [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 maggio 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto promotore, dirigente e organizzatore della associazione per delinquere ‘ndranghetista e armata, operativa in Bianco e territori limitrofi da data anteriore al novembre 2019 sino al giugno 2021, descritta nel capo 1 delle imputazioni provvisorie.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza della associazione per delinquere descritta nel capo 1 nel periodo considerato dall'imputazione, osservando che l'esistenza di tale associazione è stata fondata sugli esiti di altri procedimenti giudiziari e incentrata sulle condotte del capo [OSCURATO:PERSONA] e comunque senza una verifica concreta della operatività del gruppo criminale nel periodo considerato nella imputazione e con la necessaria forza di intimidazione del gruppo.

2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la partecipazione del ricorrente alla associazione per delinquere.

Si osserva in particolare che la vicenda relativa alla gestione del villaggio [OSCURATO:PERSONA] è stata connessa all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto nell'agosto del 1988) non considerando adeguatamente le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], i contenuti di un suo colloquio con Pasquale IBevilacqua e la diversa spiegazione del crimine fornita dal rapporto giudiziario redatto dai Carabinieri.

Si rileva incongruenze nell'escludere che l'interessamento dei fratelli Cristiano nella vicenda della [OSCURATO:PERSONA] possa essere avvenuto a titolo personale e non nell'interesse della associazione e si evidenzia che il villaggio è stato confiscato definitivamente perché riconducibile alle cosche Tengano e Libri di [OSCURATO:PERSONA] e non ai Cristiano o al gruppo al quale si contesta loro di appartenere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La motivazione della ordinanza impugnata si salda con i contenuti della ordinanza genetica che ha confermato e nella quale sono puntualmente ricimate le sentenze definitive o non definitive concernenti la associazione per delinquere oggetto del capo 1 (p. 13-27).

Va ribadito al riguardo che i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. peri., per applicare e mantenere misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione dell'art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, né dell'art.238, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità (Sez. 5, n. 57105 del 15/10/2018, Fedele, Rv. 274404; Sez. 6, n. 88 del 06/11/2008, dep. 2009, Calabrese, Rv. 242376).

Inoltre, nell'ordinanza generica sono specificamente esaminate mediante l'analisi dei contenuti delle conversazioni intercettate nell'ambito di questo procedimento: le vicende concernenti la locale di Bianco (p. 17-27); gli interessi connessi al villaggio [OSCURATO:PERSONA] (p. 27-99); i progetti di sviluppo della 'ndrangheta tramite il controllo delle competizioni elettorali (p. 99-138); il traffico di sostanze stupefacenti (p. 138-167); la detenzione di armi (p. 167-172); la gestione occulta di attiva economiche (p. 167-202); l'organigramma della associazione e le singole posizioni (p. 202 ss.).

Su queste basi si configura un gruppo, in rapporto di continuità nel territorio con la cosca oggetto dei passati accertamenti, che opera nell'alveo del terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., sicché non si richiedono specifiche nuove estrinsecazioni della sua forza di intimidazione (Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù, Rv. 282199; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811).

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato perché contesta la motivazione della ordinanza impugnata senza confrontarsi con gli specifici contenuti del provvedimento.

Invece, il Tribunale, sula base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, ha desunto la partecipazione del ricorrente alla associazione per delinquere descritta nella imputazione provvisoria (capo 1) dai contenuti delle plurime conversazioni dalle quali sono emersi elementi di valutazione specifici.

Il primo riguarda le trattative per l'acquisizione del villaggio turistico [OSCURATO:PERSONA] con convergenza di interessi con i reggini — intesi come appartenenti alle cosche operanti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] ('ndrine Tengano e Libri) — confiscato nell'ambito di altri procedimenti (p. 2-4).

Il Tribunale ha considerato che nelle conversazioni intercettate [OSCURATO:PERSONA] afferma che il padre ([OSCURATO:PERSONA]) del ricorrente fu ucciso per avere voluto impedire che un gruppo rivale si impadronisse della gestione del villaggio [OSCURATO:PERSONA].

Tra i conversanti vi è anche il ricorrente e l'esposizione dei contenuti delle conversazioni ne rappresenta il coinvolgimento nella vicenda: egli si interpose, bloccandole, nelle trattative per la vendita del villaggio per evitare che fosse acquistato con il denaro di gruppi rivali e [OSCURATO:PERSONA] comunicò a [OSCURATO:PERSONA] che l'affare non si sarebbe potuto concludere se non fosse stato riconosciuto qualche benefico ai fratelli Francesco e [OSCURATO:PERSONA] (p. 3-4).

Il Tribunale ha osservato (p. 6-7) che: la pretesa di un beneficio (la proprietà di un pezzo di terreno all'interno del villa ggio) non si spiega come un mero vantaggio personale per i fratelli Cristiano, né si comprende come il ricorrente potesse pretendere di svol gere, in assenza di interessi giuridicamente rilevanti, un ruolo nella vicenda, anche manifestando l'intenzione di parlare con il cugino detenuto [OSCURATO:PERSONA], ritenuto capo della locale di Bianco, se non in forza della sua partecipazione alla `ndran gheta.

A questo riguardo il Tribunale ha evidenziato anche che la moglie di [OSCURATO:PERSONA], espresse al marito la sua preoccupazione per i possibili esiti san guinosi dei contrasti sorti in relazione alle vicende relative all'acquisto del villaggio [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo elemento di valutazione riguarda il sostegno del ricorrente e di Pelle all'elezione del sindaco [OSCURATO:PERSONA] con l'idea di creare un più ampio pacchetto di voti per non restare quella che Pelle e Saverio C:ristiano definivano una «'ndrangheta agricola» (p. 7-9).

In terzo luogo, il Tribunale ha vagliato analiticamente ulteriori dati indicativi della partecipazione del ricorrente con un ruolo apicale alla associazione: il potere di stipulare accordi con esponenti di altre cosche operanti in altri territori (Re ggio Calabria), il suo modo di rapportarsi paritario con il capo `ndrina [OSCURATO:PERSONA], l'ordine dato a [OSCURATO:PERSONA] di convocare davanti a lui Pas quale Bevilacqua e [OSCURATO:PERSONA] per impartire loro direttive relative alla vicenda dello [OSCURATO:PERSONA] (p. 10).

3. Circa le esigenze cautelari l'ordinanza adeguatamente evidenzia la doppia presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rafforzata dalla considerazione del ruolo apicale del ricorrente, funzionale agli interessi della cosca.

4. Dal rigetto ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. MI.

C P( Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese - processuali.

I c2 c--4 Manda alla cancelleria per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] -Reps 6.JAN/ha avverso la ordinanza del 26/05/2023de1 Tribunale della Libertà di~ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato difensore [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 maggio 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto promotore, dirigente e organizzatore della associazione per delinquere ‘ndranghetista e armata, operativa in Bianco e territori limitrofi da data anteriore al novembre 2019 sino al giugno 2021, descritta nel capo 1 delle imputazioni provvisorie. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza della associazione per delinquere descritta nel capo 1 nel periodo considerato dall'imputazione, osservando che l'esistenza di tale associazione è stata fondata sugli esiti di altri procedimenti giudiziari e incentrata sulle condotte del capo [OSCURATO:PERSONA] e comunque senza una verifica concreta della operatività del gruppo criminale nel periodo considerato nella imputazione e con la necessaria forza di intimidazione del gruppo. 2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la partecipazione del ricorrente alla associazione per delinquere. Si osserva in particolare che la vicenda relativa alla gestione del villaggio [OSCURATO:PERSONA] è stata connessa all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto nell'agosto del 1988) non considerando adeguatamente le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], i contenuti di un suo colloquio con Pasquale IBevilacqua e la diversa spiegazione del crimine fornita dal rapporto giudiziario redatto dai Carabinieri. Si rileva incongruenze nell'escludere che l'interessamento dei fratelli Cristiano nella vicenda della [OSCURATO:PERSONA] possa essere avvenuto a titolo personale e non nell'interesse della associazione e si evidenzia che il villaggio è stato confiscato definitivamente perché riconducibile alle cosche Tengano e Libri di [OSCURATO:PERSONA] e non ai Cristiano o al gruppo al quale si contesta loro di appartenere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La motivazione della ordinanza impugnata si salda con i contenuti della ordinanza genetica che ha confermato e nella quale sono puntualmente ricimate le sentenze definitive o non definitive concernenti la associazione per delinquere oggetto del capo 1 (p. 13-27). Va ribadito al riguardo che i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. peri., per applicare e mantenere misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione dell'art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, né dell'art.238, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità (Sez. 5, n. 57105 del 15/10/2018, Fedele, Rv. 274404; Sez. 6, n. 88 del 06/11/2008, dep. 2009, Calabrese, Rv. 242376). Inoltre, nell'ordinanza generica sono specificamente esaminate mediante l'analisi dei contenuti delle conversazioni intercettate nell'ambito di questo procedimento: le vicende concernenti la locale di Bianco (p. 17-27); gli interessi connessi al villaggio [OSCURATO:PERSONA] (p. 27-99); i progetti di sviluppo della 'ndrangheta tramite il controllo delle competizioni elettorali (p. 99-138); il traffico di sostanze stupefacenti (p. 138-167); la detenzione di armi (p. 167-172); la gestione occulta di attiva economiche (p. 167-202); l'organigramma della associazione e le singole posizioni (p. 202 ss.). Su queste basi si configura un gruppo, in rapporto di continuità nel territorio con la cosca oggetto dei passati accertamenti, che opera nell'alveo del terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., sicché non si richiedono specifiche nuove estrinsecazioni della sua forza di intimidazione (Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù, Rv. 282199; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811). 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato perché contesta la motivazione della ordinanza impugnata senza confrontarsi con gli specifici contenuti del provvedimento. Invece, il Tribunale, sula base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, ha desunto la partecipazione del ricorrente alla associazione per delinquere descritta nella imputazione provvisoria (capo 1) dai contenuti delle plurime conversazioni dalle quali sono emersi elementi di valutazione specifici. Il primo riguarda le trattative per l'acquisizione del villaggio turistico [OSCURATO:PERSONA] con convergenza di interessi con i reggini — intesi come appartenenti alle cosche operanti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] ('ndrine Tengano e Libri) — confiscato nell'ambito di altri procedimenti (p. 2-4). Il Tribunale ha considerato che nelle conversazioni intercettate [OSCURATO:PERSONA] afferma che il padre ([OSCURATO:PERSONA]) del ricorrente fu ucciso per avere voluto impedire che un gruppo rivale si impadronisse della gestione del villaggio [OSCURATO:PERSONA]. Tra i conversanti vi è anche il ricorrente e l'esposizione dei contenuti delle conversazioni ne rappresenta il coinvolgimento nella vicenda: egli si interpose, bloccandole, nelle trattative per la vendita del villaggio per evitare che fosse acquistato con il denaro di gruppi rivali e [OSCURATO:PERSONA] comunicò a [OSCURATO:PERSONA] che l'affare non si sarebbe potuto concludere se non fosse stato riconosciuto qualche benefico ai fratelli Francesco e [OSCURATO:PERSONA] (p. 3-4). Il Tribunale ha osservato (p. 6-7) che: la pretesa di un beneficio (la proprietà di un pezzo di terreno all'interno del villa ggio) non si spiega come un mero vantaggio personale per i fratelli Cristiano, né si comprende come il ricorrente potesse pretendere di svol gere, in assenza di interessi giuridicamente rilevanti, un ruolo nella vicenda, anche manifestando l'intenzione di parlare con il cugino detenuto [OSCURATO:PERSONA], ritenuto capo della locale di Bianco, se non in forza della sua partecipazione alla `ndran gheta. A questo riguardo il Tribunale ha evidenziato anche che la moglie di [OSCURATO:PERSONA], espresse al marito la sua preoccupazione per i possibili esiti san guinosi dei contrasti sorti in relazione alle vicende relative all'acquisto del villaggio [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo elemento di valutazione riguarda il sostegno del ricorrente e di Pelle all'elezione del sindaco [OSCURATO:PERSONA] con l'idea di creare un più ampio pacchetto di voti per non restare quella che Pelle e Saverio C:ristiano definivano una «'ndrangheta agricola» (p. 7-9). In terzo luogo, il Tribunale ha vagliato analiticamente ulteriori dati indicativi della partecipazione del ricorrente con un ruolo apicale alla associazione: il potere di stipulare accordi con esponenti di altre cosche operanti in altri territori (Re ggio Calabria), il suo modo di rapportarsi paritario con il capo `ndrina [OSCURATO:PERSONA], l'ordine dato a [OSCURATO:PERSONA] di convocare davanti a lui Pas quale Bevilacqua e [OSCURATO:PERSONA] per impartire loro direttive relative alla vicenda dello [OSCURATO:PERSONA] (p. 10). 3. Circa le esigenze cautelari l'ordinanza adeguatamente evidenzia la doppia presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rafforzata dalla considerazione del ruolo apicale del ricorrente, funzionale agli interessi della cosca. 4. Dal rigetto ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. MI. C P( Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese - processuali. I c2 c--4 Manda alla cancelleria per
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