CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 1989
Cassazione n. 27322/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/11/1989 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Piacenza, in data 24 febbraio 2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui agli artt. 628, 635, 582 e 337 cod. pen. e, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Maazouz lamentando: 2.1 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110, 337, 339 comma 2, 582, 585 in relazione all'art. 576 comma 1 n. 5bis e n.1 in relazione all'art. 61 n. 2, 628 comma 1 e 3 n. 3bis e 635 cod. pen.: rileva che, diversamente da quanto ritenuto nelle due sentenze di merito, il ricorrente si era adoperato, prima del giudizio, per risarcire le persone offese; segnala, in particolare, l'avvenuto risarcimento del Castiglione e l'offerta reale formulata nei confronti dei colleghi di costui; aggiunge che anche la titolare dell'esercizio commerciale era stata risarcita con una somma che, considerate le sue possibilità, poteva e doveva ritenersi equa e che, perciò, ricorrevano tutte le condizioni per ritenere la attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; con riguardo al delitto di rapina, segnala che l'intenzione del Maazouz non era quella di esercitare violenza o minaccia nei confronti della titolare del bar avendo intenzione soltanto di impossessarsi di qualche bottiglia di birra sicché il fatto andava derubricato in furto, con la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; rileva che non sussistevano le condizioni per ritenere la aggravante di cui al comma 2 dell'art. 339 cod. pen. non essendo stati identificati tutti i presenti che, peraltro, erano meri "spettatori". Il primo motivo di difficile comprensione dal momento che già il Tribunale aveva ritenuto la attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. che, con le attenuanti generiche, aveva reputato equivalenti alle contestate aggravanti secondo una valutazione che non è censurabile in questa sede alla luce del consolidato orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano). Più in generale, poi, con argomentazioni esaustive in fatto e corrette in diritto, ha esposto come il prevenuto dovesse ritenersi responsabile di ciascuno dei reati a lui ascritti, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa riportate nell'annotazione redatta dalla P.G. ed il racconto offerto dagli operanti intervenuti sul posto e vittime dell'episodio di resistenza e lesioni personali; la Corte di Appello ha inoltre esaustivamente argomentato anche per quanto concerne il delitto di rapina, cui il ricorso fa specifico riferimento, ritenuto sussistente in quanto risultava provata la minaccia perpetrata dall'imputato nei confronti della barista. 2.2 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, nullità e inammissibilità con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.: rileva che la sentenza impugnata non si è conformata ai criteri di valutazione della prova imposti dalla norma indicata. Il secondo motivo è inammissibile non essendo consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, 30.9.2013 n. 43.963, PC, Basile). In particolare, le doglianze dedotte come la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo). 2.3 travisamento del fatto e mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione: eccepisce la mancanza assoluta di motivazione sulla richiesta di assoluzione formulata con l'atto di appello. Il motivo non è consentito perché sollecita la Corte su valutazioni di merito non consentite e su cui la Corte, in maniera pure sintetica, ha tuttavia esaustivamente e correttamente motivato. D'altra parte, è noto che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., da ultimo, Cass. Pen, 2, 12.6.2019 n. 37.295, E.; conf., Cass. Pen., 3, 16.7.2013 n. 44.418, Argentieri). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.