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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20566/2026

Testo disponibile della fonte

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difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eClaudia Facchini, giusta procura in atti;– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;– controricorrente –r.g. n. 03012/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 3012/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 20566/2026Data pubblicazione 18/06/2026E nei confronti diLanificio [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione– intimata –avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, seconda sezionecivile, n. 2252/2021, del 19 novembre 2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del13 maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato (in prosieguo,breviter: “il Consorzio”), ha proposto ricorso in cassazione, affidato atre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenzeha confermato la sentenza di primo grado che aveva revocato ildecreto ingiuntivo n. 1765/2012 emesso in suo favore, con il quale siintimava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter: “ilLanificio”) il pagamento di quote consortili e ha riformatoparzialmente la predetta sentenza dichiarando la nullità parziale delledeliberazioni consortili del 9 giugno 2005, 31 maggio 2006, 29 giugno2007, 27 giugno 2008, 26 giugno 2009, 16 luglio 2010, 14 giugno2011 e 20 aprile 2012, limitatamente all’addebito alla [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter: “la [OSCURATO:PERSONA]”) degliinteressi sugli oneri consortili relativi al predetto consorziato.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre ilLanificio è rimasto intimato.3.

La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva,ha ritenuto:r.g. n. 03012/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 3012/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 20566/2026Data pubblicazione 18/06/20263.1 che gli oneri consortili non sono obbligazioni propterrem, atteso che i consorzi di urbanizzazione, come quello in causa,assommano nella loro natura elementi di volontarietà, legati allaloro natura associativa, ed elementi di realità, legati ai beni gestitiche ne costituiscono l’oggetto, con la conseguenza che trovaapplicazione la disciplina del condominio e, per quanto qui rileva, iltermine di prescrizione di cui all’art. 2948, comma 4, cod. civ., ciòche determina nella specie l’avvenuta prescrizione del relativocredito consortile, risultando pacifico che il primo atto diinterruzione del relativo decorso è datato 1° dicembre 2011,tardivo rispetto al pagamento di oneri riferiti alle annualità dal1995 al 2000.3.2 che la sentenza di primo grado andava inveceriformata nella parte in cui aveva respinto la domanda di nullitàdelle deliberazioni consortili, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] conriferimento all’insussistenza dell’obbligo di corrispondere alcuninteresse sulle somme dovute a titolo di contributo consortile,tempestiva, non essendo corretta la considerazione del Tribunaleinerente all’equipollenza della conoscenza aliunde delladeliberazione con la comunicazione del testo della deliberazioneassembleare al consorziato assente e atteso che il Consorzio, chene aveva l’onere, non aveva dimostrato a che titolo la Manifatturadovesse corrispondere interessi sulle somme dovute al Consorzioin relazione a un presunto mutuo e/o finanziamento.4 Il ricorrente ha depositato memoria.r.g. n. 03012/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 3012/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 20566/2026Data pubblicazione 18/06/2026CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso lamenta:a.

Primo motivo: «Ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: violazionee/o falsa applicazione degli artt. 1137, 2727, 1335 c.c. e artt.156, ult. comma, 131, 2° comma c.p.c. per la mancatadichiarazione di tardività e inammissibilità della impugnazionedelle delibere in conseguenza del mancato riconoscimento dellacomunicazione delle delibere stesse con la notifica del ricorso perdecreto ingiuntivo e della loro conoscenza con la proposizionedell’opposizione a decreto ingiuntivo», deducendo l’erroneitàdella sentenza impugnata per aver omesso di considerare che lalegale conoscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle deliberazioniconsortili impugnate doveva coincidere con la notificazione delricorso per decreto ingiuntivo effettuata dal Consorzio ricorrente,al quale erano allegate le deliberazioni assembleari medesime, ein ogni caso, dalla data di proposizione dell’opposizioneall’ingiunzione operata dalla [OSCURATO:PERSONA], nella quale le predettedeliberazioni erano state espressamente citate.Il motivo è infondato, avendo la Corte territoriale fatto correttaapplicazione del principio di diritto affermato da questa Corte(Sez. 2, Sentenza n. 29386 del 28/12/2011; Sez. 2, Sentenza n.16081 del 02/08/2016) secondo cui la produzione delle delibereassembleari condominiali a corredo di una domanda monitoriaavverso un condomino non è idonea a soddisfare l'onere dicomunicazione agli assenti ex art. 1137 cod. civ., né comporta ilsorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.,che postula il recapito all'indirizzo del condomino del verbalecontenente le decisioni dell'assemblea, né, comunque, obbligaquest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo deller.g. n. 03012/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 3012/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 20566/2026Data pubblicazione 18/06/2026deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorataalla data di notificazione del decreto ingiuntivo.

La censura inesame tenta infondatamente di sostenere la non applicabilità delcitato principio al caso di specie, che, tutto al contrario, appareperfettamente sovrapponibile alla fattispecie oggetto dellapresente controversia, posto che la sentenza impugnata haaccertato (pag. 12), nel merito e insindacabilmente in questasede, quantomeno nei termini in cui la censura in esame èformulata, che l’estrazione di copia degli atti del procedimentomonitorio intentato dal Consorzio da parte della [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva ritenersi attività idonea a far ritenere legalmenteconosciuto il contenuto delle deliberazioni consortili, maiformalmente comunicate al consorziato, assente alle relativeassemblee di approvazione.La censura, peraltro, introduce nuove circostanze di fatto (lapretesa allegazione al ricorso monitorio delle deliberazioni poiimpugnate in questa sede), senza onerarsi di indicare come,dove e quando tali circostanze sarebbero state introdotteritualmente in lite, dovendo considerarsi, in ogni caso, che anchetali allegazioni sono inidonee a scalfire la correttezza del giudiziodi inopponibilità della presunzione di conoscenza del contenutodelle deliberazioni, sempre in applicazione del richiamatoprincipio di diritto affermato da questa Corte.b.

Secondo motivo: «Ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.:violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. perla errata e illegittima valutazione nel merito delle delibereconsortili e per la errata e illegittima dichiarazione di nullità delledelibere consortili oggetto di impugnazione “limitatamenteall’addebito degli interessi alla società [OSCURATO:PERSONA] CTNr.g. n. 03012/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 3012/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 20566/2026Data pubblicazione 18/06/2026srl” in quanto non oggetto di domanda da parte dell’appellanteincidentale», deducendo che la Corte territoriale si sarebbepronunciata sulla validità delle deliberazioni consortili senza chealcuna delle parti avesse proposto domanda sul punto, attesoche della questione si dovrà pronunciare il Giudice di pace diPrato, nell’ambito della specifica impugnazione colà proposta esospesa in attesa della definizione del presente giudizio.Il motivo è infondato dovendo rilevarsi in proposito che, del tuttoirrilevante essendo la contumacia del Lanificio in fase di appello ele congetturali interpretazioni proposte dal ricorrente sulsignificato da attribuire a tale circostanza, ciò che rileva è che dalcontenuto della sentenza di appello (pag. 2) emerge in manierainequivocabile che oggetto dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] eraproprio la domanda di declaratoria di invalidità delle deliberazioniconsortili oggetto di impugnazione, su cui essa era rimastasoccombente in primo grado, ciò che qualifica con correttezzal’attualità della domanda ai fini del rispetto del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato ed esclude qualsivogliaerror in procedendo da parte del giudice di appello.c.

Terzo motivo: «Ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4 , c.c. in relazione agliartt. 11, 19, 33, 34 e 35 dello Statuto consortile, per il mancatoriconoscimento della permanente esistenza e validità, e quindiimprescrittibilità, dei credito del [OSCURATO:PERSONA]. 2 di Prato nei con fronti dei consorziati per tutti i contributiconseguenti alla partecipazione al Consorzio stesso (e, quindi,della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 633 c.p.c. perl’emissione e la validità del decreto ingiuntivo opposto).»,deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel nonr.g. n. 03012/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 3012/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 20566/2026Data pubblicazione 18/06/2026riconoscere l’imprescrittibilità dei crediti per contributiconsortili», deducendo la natura di onere reale del pagamentodel contributo consortile.Il motivo è infondato.In relazione alle questioni di carattere processuale inerenti alcomportamento pretesamente ammissivo collegato allacontumacia del Lanificio e all’onere di riproposizione dellequestioni in fase di appello, si rinvia a quanto già detto perrespingere il secondo motivo del ricorso.

Per il resto, il ricorrenteafferma che gli oneri consortili costituirebbero veri e propri onerireali, essenzialmente sulla base di due considerazioni: il fatto chelo statuto li prevede sotto forma di acconti periodici,indipendentemente dalla destinazione del terreno, e il fatto che,in tema di condominio, l’imposizione di prestazioni positiveperiodiche a carico dei condomini a favore dei medesimi o disoggetti diversi contenuta nel regolamento condominialeconfiguri un onere reale.Sennonché, in senso contrario a quanto argomentato nel ricorso,va rilevato che questa Corte, già con la sentenza n. 11684 del2000, ha individuato «il tratto specifico e qualificante dell’onerereale … nella inerenza al fondo (“nella qualità giuridicainseparabile dal fondo stesso”), per cui il proprietario risultaobbligato, per il solo fatto di essere tale, ad effettuareprestazioni positive e periodiche, di dare o di facere, in favoredel proprietari di un altro fondo (o di un diverso soggetto)»,mentre l’obbligo del pagamento dei contributi consortili trovacausa nell’adesione al consorzio, e non nella proprietà in quantotale, e del resto altra è la natura del regolamento condominiale,altra quella del contratto (e statuto) consortile, al quale, qualer.g. n. 03012/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 3012/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 20566/2026Data pubblicazione 18/06/2026fonte dell’obbligazione dedotta nel caso di specie, va quindiassegnata esclusiva valenza.In tal guisa, va ribadito quanto, anche di recente, affermato daquesta stessa Sezione in controversie proposte dallo stessoConsorzio (Cass. 13632/24 e id. 13641/24), secondo cui l'obbligodell'associato di provvedere al pagamento degli oneri consortilinon discende dall'essere proprietario, dunque da unaobbligazione propter rem “atipica”, ma dal vincolo apposto nelcontratto di acquisto, che impone il pagamento per effetto dellavolontaria adesione al contratto in forza del quale il consorzio èstato costituito (sulla scorta della complessiva ricostruzione dellapreminenza dell’elemento volontaristico rispetto a quello reale intale tipo di enti si vedano Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9568 del13/04/2017; Sez. 6-1, Ordinanza n. 25394 del 09/10/2019; Sez.1, Sentenza n. 22957 del 21/10/2020; Sez. 1, Ordinanza n.18792 del 02/07/2021).

Come questa Corte (Sez. 1, ord. n.21625 del 20/07/2023, resa in un giudizio in cui era parte lostesso ricorrente) ha di recente affermato, al credito per ilpagamento degli oneri consortili si applica il termine diprescrizione decennale.

E ciò non già sulla base della naturavolontaria o legale del sodalizio, bensì perché gli oneri consortilidivengono esigibili annualmente, sulla base della rendicontazioneche i gestori del consorzio presentano all’assemblea, costituendola relativa deliberazione di approvazione il titolo legittimante lapretesa di pagamento.Pertanto, la sentenza impugnata va corretta, ai sensi dell’art.384 cod. proc. civ., nella parte in cui, pur pervenendo adaccogliere l’eccezione di prescrizione, ha affermato che alla spesaper oneri consortili troverebbe applicazione il termine dir.g. n. 03012/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 3012/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 20566/2026Data pubblicazione 18/06/2026prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, primo comma, n.4, cod. civ.Invero, può definirsi “periodica” solo la spesa che trova la suafonte in un atto presupposto immutabile (sia di fonte legale chenegoziale) e che vede la somma dovuta periodicamente comesemplice frazionamento temporale del dovuto (emblematico ilcaso delle retribuzioni; cfr. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 30546del 20/12/2017).Diversamente ove, come nella specie, è la deliberazioneconsortile di approvazione del rendiconto a costituire di anno inanno la fonte dell’obbligo di pagamento pro quota del singoloconsorziato (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021), lasomma dovuta trova la sua fonte nella deliberazione stessa e,come tale, non può in alcun caso essere assimilata a quellaperiodica, con conseguente applicazione del termine ordinario diprescrizione decennale (conformemente, Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 21625 del 20/07/2023, anch’essa resa incontroversia in cui era parte l’odierno ricorrente).L’applicazione di tale principio non determina nella specie lanecessità di cassare la sentenza impugnata che, nella suaconclusione di accogliere l’eccezione di prescrizione, è comunquecorretta poiché, anche tenendo conto della durata decennale deltermine di prescrizione, essa ha accertato, incontestatamente,che, a fronte dell’ultima annualità di contributi richiesta nellapresente controversia, risalente all’anno 2000, il primo attointerruttivo risaliva al 2011 e quindi, la pretesa deve ritenersinella fattispecie correttamente giudicata prescritta, anche in virtùdel corretto termine di prescrizione applicabile.2.

La soccombenza regola le spese.r.g. n. 03012/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 3012/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 20566/2026Data pubblicazione 18/06/20263.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n.4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M4.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ConsorzioMacrolotto Industriale n. 2 di Prato a rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase di legittimità, cheliquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge e dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA].g. n. 03012/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eClaudia Facchini, giusta procura in atti;– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;– controricorrente –r.g. n. 03012/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 3012/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 20566/2026Data pubblicazione 18/06/2026E nei confronti diLanificio [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione– intimata –avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, seconda sezionecivile, n. 2252/2021, del 19 novembre 2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del13 maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato (in prosieguo,breviter: “il Consorzio”), ha proposto ricorso in cassazione, affidato atre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenzeha confermato la sentenza di primo grado che aveva revocato ildecreto ingiuntivo n. 1765/2012 emesso in suo favore, con il quale siintimava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter: “ilLanificio”) il pagamento di quote consortili e ha riformatoparzialmente la predetta sentenza dichiarando la nullità parziale delledeliberazioni consortili del 9 giugno 2005, 31 maggio 2006, 29 giugno2007, 27 giugno 2008, 26 giugno 2009, 16 luglio 2010, 14 giugno2011 e 20 aprile 2012, limitatamente all’addebito alla [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter: “la [OSCURATO:PERSONA]”) degliinteressi sugli oneri consortili relativi al predetto consorziato.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre ilLanificio è rimasto intimato.3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva,ha ritenuto:r.g. n. 03012/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 3012/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 20566/2026Data pubblicazione 18/06/20263.1 che gli oneri consortili non sono obbligazioni propterrem, atteso che i consorzi di urbanizzazione, come quello in causa,assommano nella loro natura elementi di volontarietà, legati allaloro natura associativa, ed elementi di realità, legati ai beni gestitiche ne costituiscono l’oggetto, con la conseguenza che trovaapplicazione la disciplina del condominio e, per quanto qui rileva, iltermine di prescrizione di cui all’art. 2948, comma 4, cod. civ., ciòche determina nella specie l’avvenuta prescrizione del relativocredito consortile, risultando pacifico che il primo atto diinterruzione del relativo decorso è datato 1° dicembre 2011,tardivo rispetto al pagamento di oneri riferiti alle annualità dal1995 al 2000.3.2 che la sentenza di primo grado andava inveceriformata nella parte in cui aveva respinto la domanda di nullitàdelle deliberazioni consortili, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] conriferimento all’insussistenza dell’obbligo di corrispondere alcuninteresse sulle somme dovute a titolo di contributo consortile,tempestiva, non essendo corretta la considerazione del Tribunaleinerente all’equipollenza della conoscenza aliunde delladeliberazione con la comunicazione del testo della deliberazioneassembleare al consorziato assente e atteso che il Consorzio, chene aveva l’onere, non aveva dimostrato a che titolo la Manifatturadovesse corrispondere interessi sulle somme dovute al Consorzioin relazione a un presunto mutuo e/o finanziamento.4 Il ricorrente ha depositato memoria.r.g. n. 03012/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 3012/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 20566/2026Data pubblicazione 18/06/2026CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a. Primo motivo: «Ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: violazionee/o falsa applicazione degli artt. 1137, 2727, 1335 c.c. e artt.156, ult. comma, 131, 2° comma c.p.c. per la mancatadichiarazione di tardività e inammissibilità della impugnazionedelle delibere in conseguenza del mancato riconoscimento dellacomunicazione delle delibere stesse con la notifica del ricorso perdecreto ingiuntivo e della loro conoscenza con la proposizionedell’opposizione a decreto ingiuntivo», deducendo l’erroneitàdella sentenza impugnata per aver omesso di considerare che lalegale conoscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle deliberazioniconsortili impugnate doveva coincidere con la notificazione delricorso per decreto ingiuntivo effettuata dal Consorzio ricorrente,al quale erano allegate le deliberazioni assembleari medesime, ein ogni caso, dalla data di proposizione dell’opposizioneall’ingiunzione operata dalla [OSCURATO:PERSONA], nella quale le predettedeliberazioni erano state espressamente citate.Il motivo è infondato, avendo la Corte territoriale fatto correttaapplicazione del principio di diritto affermato da questa Corte(Sez. 2, Sentenza n. 29386 del 28/12/2011; Sez. 2, Sentenza n.16081 del 02/08/2016) secondo cui la produzione delle delibereassembleari condominiali a corredo di una domanda monitoriaavverso un condomino non è idonea a soddisfare l'onere dicomunicazione agli assenti ex art. 1137 cod. civ., né comporta ilsorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.,che postula il recapito all'indirizzo del condomino del verbalecontenente le decisioni dell'assemblea, né, comunque, obbligaquest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo deller.g. n. 03012/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 3012/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 20566/2026Data pubblicazione 18/06/2026deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorataalla data di notificazione del decreto ingiuntivo. La censura inesame tenta infondatamente di sostenere la non applicabilità delcitato principio al caso di specie, che, tutto al contrario, appareperfettamente sovrapponibile alla fattispecie oggetto dellapresente controversia, posto che la sentenza impugnata haaccertato (pag. 12), nel merito e insindacabilmente in questasede, quantomeno nei termini in cui la censura in esame èformulata, che l’estrazione di copia degli atti del procedimentomonitorio intentato dal Consorzio da parte della [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva ritenersi attività idonea a far ritenere legalmenteconosciuto il contenuto delle deliberazioni consortili, maiformalmente comunicate al consorziato, assente alle relativeassemblee di approvazione.La censura, peraltro, introduce nuove circostanze di fatto (lapretesa allegazione al ricorso monitorio delle deliberazioni poiimpugnate in questa sede), senza onerarsi di indicare come,dove e quando tali circostanze sarebbero state introdotteritualmente in lite, dovendo considerarsi, in ogni caso, che anchetali allegazioni sono inidonee a scalfire la correttezza del giudiziodi inopponibilità della presunzione di conoscenza del contenutodelle deliberazioni, sempre in applicazione del richiamatoprincipio di diritto affermato da questa Corte.b. Secondo motivo: «Ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.:violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. perla errata e illegittima valutazione nel merito delle delibereconsortili e per la errata e illegittima dichiarazione di nullità delledelibere consortili oggetto di impugnazione “limitatamenteall’addebito degli interessi alla società [OSCURATO:PERSONA] CTNr.g. n. 03012/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 3012/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 20566/2026Data pubblicazione 18/06/2026srl” in quanto non oggetto di domanda da parte dell’appellanteincidentale», deducendo che la Corte territoriale si sarebbepronunciata sulla validità delle deliberazioni consortili senza chealcuna delle parti avesse proposto domanda sul punto, attesoche della questione si dovrà pronunciare il Giudice di pace diPrato, nell’ambito della specifica impugnazione colà proposta esospesa in attesa della definizione del presente giudizio.Il motivo è infondato dovendo rilevarsi in proposito che, del tuttoirrilevante essendo la contumacia del Lanificio in fase di appello ele congetturali interpretazioni proposte dal ricorrente sulsignificato da attribuire a tale circostanza, ciò che rileva è che dalcontenuto della sentenza di appello (pag. 2) emerge in manierainequivocabile che oggetto dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] eraproprio la domanda di declaratoria di invalidità delle deliberazioniconsortili oggetto di impugnazione, su cui essa era rimastasoccombente in primo grado, ciò che qualifica con correttezzal’attualità della domanda ai fini del rispetto del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato ed esclude qualsivogliaerror in procedendo da parte del giudice di appello.c. Terzo motivo: «Ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4 , c.c. in relazione agliartt. 11, 19, 33, 34 e 35 dello Statuto consortile, per il mancatoriconoscimento della permanente esistenza e validità, e quindiimprescrittibilità, dei credito del [OSCURATO:PERSONA]. 2 di Prato nei con fronti dei consorziati per tutti i contributiconseguenti alla partecipazione al Consorzio stesso (e, quindi,della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 633 c.p.c. perl’emissione e la validità del decreto ingiuntivo opposto).»,deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel nonr.g. n. 03012/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 3012/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 20566/2026Data pubblicazione 18/06/2026riconoscere l’imprescrittibilità dei crediti per contributiconsortili», deducendo la natura di onere reale del pagamentodel contributo consortile.Il motivo è infondato.In relazione alle questioni di carattere processuale inerenti alcomportamento pretesamente ammissivo collegato allacontumacia del Lanificio e all’onere di riproposizione dellequestioni in fase di appello, si rinvia a quanto già detto perrespingere il secondo motivo del ricorso. Per il resto, il ricorrenteafferma che gli oneri consortili costituirebbero veri e propri onerireali, essenzialmente sulla base di due considerazioni: il fatto chelo statuto li prevede sotto forma di acconti periodici,indipendentemente dalla destinazione del terreno, e il fatto che,in tema di condominio, l’imposizione di prestazioni positiveperiodiche a carico dei condomini a favore dei medesimi o disoggetti diversi contenuta nel regolamento condominialeconfiguri un onere reale.Sennonché, in senso contrario a quanto argomentato nel ricorso,va rilevato che questa Corte, già con la sentenza n. 11684 del2000, ha individuato «il tratto specifico e qualificante dell’onerereale … nella inerenza al fondo (“nella qualità giuridicainseparabile dal fondo stesso”), per cui il proprietario risultaobbligato, per il solo fatto di essere tale, ad effettuareprestazioni positive e periodiche, di dare o di facere, in favoredel proprietari di un altro fondo (o di un diverso soggetto)»,mentre l’obbligo del pagamento dei contributi consortili trovacausa nell’adesione al consorzio, e non nella proprietà in quantotale, e del resto altra è la natura del regolamento condominiale,altra quella del contratto (e statuto) consortile, al quale, qualer.g. n. 03012/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 3012/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 20566/2026Data pubblicazione 18/06/2026fonte dell’obbligazione dedotta nel caso di specie, va quindiassegnata esclusiva valenza.In tal guisa, va ribadito quanto, anche di recente, affermato daquesta stessa Sezione in controversie proposte dallo stessoConsorzio (Cass. 13632/24 e id. 13641/24), secondo cui l'obbligodell'associato di provvedere al pagamento degli oneri consortilinon discende dall'essere proprietario, dunque da unaobbligazione propter rem “atipica”, ma dal vincolo apposto nelcontratto di acquisto, che impone il pagamento per effetto dellavolontaria adesione al contratto in forza del quale il consorzio èstato costituito (sulla scorta della complessiva ricostruzione dellapreminenza dell’elemento volontaristico rispetto a quello reale intale tipo di enti si vedano Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9568 del13/04/2017; Sez. 6-1, Ordinanza n. 25394 del 09/10/2019; Sez.1, Sentenza n. 22957 del 21/10/2020; Sez. 1, Ordinanza n.18792 del 02/07/2021). Come questa Corte (Sez. 1, ord. n.21625 del 20/07/2023, resa in un giudizio in cui era parte lostesso ricorrente) ha di recente affermato, al credito per ilpagamento degli oneri consortili si applica il termine diprescrizione decennale. E ciò non già sulla base della naturavolontaria o legale del sodalizio, bensì perché gli oneri consortilidivengono esigibili annualmente, sulla base della rendicontazioneche i gestori del consorzio presentano all’assemblea, costituendola relativa deliberazione di approvazione il titolo legittimante lapretesa di pagamento.Pertanto, la sentenza impugnata va corretta, ai sensi dell’art.384 cod. proc. civ., nella parte in cui, pur pervenendo adaccogliere l’eccezione di prescrizione, ha affermato che alla spesaper oneri consortili troverebbe applicazione il termine dir.g. n. 03012/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 3012/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 20566/2026Data pubblicazione 18/06/2026prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, primo comma, n.4, cod. civ.Invero, può definirsi “periodica” solo la spesa che trova la suafonte in un atto presupposto immutabile (sia di fonte legale chenegoziale) e che vede la somma dovuta periodicamente comesemplice frazionamento temporale del dovuto (emblematico ilcaso delle retribuzioni; cfr. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 30546del 20/12/2017).Diversamente ove, come nella specie, è la deliberazioneconsortile di approvazione del rendiconto a costituire di anno inanno la fonte dell’obbligo di pagamento pro quota del singoloconsorziato (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021), lasomma dovuta trova la sua fonte nella deliberazione stessa e,come tale, non può in alcun caso essere assimilata a quellaperiodica, con conseguente applicazione del termine ordinario diprescrizione decennale (conformemente, Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 21625 del 20/07/2023, anch’essa resa incontroversia in cui era parte l’odierno ricorrente).L’applicazione di tale principio non determina nella specie lanecessità di cassare la sentenza impugnata che, nella suaconclusione di accogliere l’eccezione di prescrizione, è comunquecorretta poiché, anche tenendo conto della durata decennale deltermine di prescrizione, essa ha accertato, incontestatamente,che, a fronte dell’ultima annualità di contributi richiesta nellapresente controversia, risalente all’anno 2000, il primo attointerruttivo risaliva al 2011 e quindi, la pretesa deve ritenersinella fattispecie correttamente giudicata prescritta, anche in virtùdel corretto termine di prescrizione applicabile.2. La soccombenza regola le spese.r.g. n. 03012/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 3012/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 20566/2026Data pubblicazione 18/06/20263. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n.4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M4. La Corte rigetta il ricorso, condanna il ConsorzioMacrolotto Industriale n. 2 di Prato a rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase di legittimità, cheliquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge e dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA].g. n. 03012/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20566/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris