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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07730/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte di appello di Lecce letti gli atti, il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle questioni sollevate a fronte della motivazione della sentenza impugnata che, in ragionato confronto critico con i motivi di gravame sul punto, ha sottolineato la gravità del comportamento dell'imputato non solo in ragione dei precedenti ma anche perché il reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) è stato commesso mentre l'imputato si trovava sottoposto a misura cautelare per altro reato.

La Corte di appello ha puntualmente motivato, senza cadute logiche, l'esercizio dei poteri riconosciuti al giudice di merito in sede di trattamento sanzionatorio esprimendo un complessivo giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, quindi affatto limitato alla obiettiva gravità delle condotta e rispetto al quale sono state ritenute recessive le ulteriori argomentazioni difensive sugli asseriti motivi delle condotte tenute.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte di appello di Lecce letti gli atti, il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle questioni sollevate a fronte della motivazione della sentenza impugnata che, in ragionato confronto critico con i motivi di gravame sul punto, ha sottolineato la gravità del comportamento dell'imputato non solo in ragione dei precedenti ma anche perché il reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) è stato commesso mentre l'imputato si trovava sottoposto a misura cautelare per altro reato. La Corte di appello ha puntualmente motivato, senza cadute logiche, l'esercizio dei poteri riconosciuti al giudice di merito in sede di trattamento sanzionatorio esprimendo un complessivo giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, quindi affatto limitato alla obiettiva gravità delle condotta e rispetto al quale sono state ritenute recessive le ulteriori argomentazioni difensive sugli asseriti motivi delle condotte tenute. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] n
Sentenza Cassazione n. 07730/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris