CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35167/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 17/11/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento della impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 677, commi primo e terzo, cod. pen., perché, in qualità di proprietari del fabbricato condominiale sito in Palermo, via Denisinni n.5, in concorso morale e materiale tra loro, omettevano di effettuare lavori necessari per rimuovere il pericolo all'incolumità delle persone, versando il suddetto edificio in avanzato stato di degrado (fatto accertato in Palermo il 10 ottobre 2018) e li condannava alla pena di euro 450,00 di ammenda ciascuno. 1.1. Il Tribunale, inoltre, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per essersi il reato ascritto estinto a seguito del loro decesso. 1.2. In particolare, con la sentenza in questione si osservava che la contravvenzione contestata è un reato permanente a condotta omissiva e che la permanenza cessa al momento in cui il pericolo per la pubblica incolumità è venuto meno e che la tardiva eliminazione del pericolo fa cessare la permanenza, ma non incide sulla sussistenza del reato. Nel caso in esame, secondo il Tribunale, non vi era dubbio circa la configurabilità in capo agli imputati della condotta incriminatrice, non essendovi elementi dai quali escludere la loro conoscenza dello stato di degrado in cui versava l'edificio e della conseguente necessità dei lavori, iniziati il 25 luglio 2020, al fine di far cessare il pericolo. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 677, comma terzo, cod. pen. con riferimento alla assenza dell'elemento oggettivo del pericolo concreto di crollo; al riguardo, il ricorrente evidenzia che dalla istruttoria dibattimentale non è emersa con certezza la sussistenza del pericolo per la incolumità pubblica, indispensabile per potere configurare il reato in contestazione. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 157, commi primo e secondo, 161, comma secondo, cod. pen. per non avere il Tribunale rilevato l'intervenuta prescrizione del reato; in particolare, trattandosi di una contestazione 'aperta' la permanenza, nel caso in esame, era cessata nel luglio 2020 allorquando erano state effettuate le attività di messa in sicurezza, di talché la sentenza impugnata 2è stata pronunciata successivamente alla maturazione del termine quinquennale di prescrizione decorrente dal luglio del 2020. 2.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., del vizio di omessa motivazione rispetto alla sua esplicita richiesta di declaratoria di intervenuta estinzione del reato per prescrizione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento della impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Con riferimento al primo motivo deve ricordarsi che il rapporto tra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 650 cod. pen. e quella amministrativa e penale di cui all'art. 677, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. è stato oggetto di ripetuto esame di questa Corte. La giurisprudenza più recente ha affermato che tra le due fattispecie ricorre un rapporto di specialità. Ai sensi dell'art. 9 legge n. 689 del 1981, infatti, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale che, appunto, è quella di cui all'art. 677 cod. pen. 2.1. Come sopra illustrato, il ricorrente invoca l'applicazione dei commi primo e secondo del citato art. 677, che sanzionano la condotta come illecito amministrativo. La fattispecie disciplinata da tali commi consiste nella omissione dell'obbligo di esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo derivanti dalla minaccia di rovina dell'edificio o dalla rovina già verificatasi. Le fattispecie si differenziano da quella oggetto del terzo comma in quanto quest'ultima interviene nel caso in cui dalla condotta omissiva descritta ai commi precedenti, derivi pericolo per le persone, mentre, nei primi due commi, il pericolo è soltanto generico. 2.2. Nel caso di specie, dall'annotazione della p.g. in data 21 giugno 2019 come richiamata nella sentenza impugnata, risulta che l'immobile, parzialmente privo di copertura, era in evidente stato di abbandono, che presentava gravi carenze strutturali e nei solai fortemente danneggiati dalle infiltrazioni che ne pregiudicavano la staticità; veniva, inoltre, accertata la fatiscente copertura in legno e la precarietà del vano scala di accesso alle abitazioni poste al piano terra, 3al primo e secondo piano, nonché a quello seminterrato. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che, in occasione di un successivo sopralluogo del 10 settembre 2019 erano state riscontrate condizioni di potenziale pericolo dovute alla assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, di talché si rendeva necessaria una verifica strutturale del solaio del secondo piano che si presentava avallato; inoltre, l'intera struttura dell'immobile era degradata e si accertava che esso era abitato nel piano seminterrato. Da tali emergenze, non contestate dalla difesa, emerge che è stata correttamente ravvisata la fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 677, terzo comma, cod. pen., per la sussistenza di un concreto pericolo di crollo e del coinvolgimento delle persone presenti nell'edificio (cfr. Sez. 1, n. 48093 del 06/10/2023, Rv. 285456 - 01). 2.3. In ogni caso, quanto sopra esposto non viene inficiato dalla tesi difensiva che - pur non contestando specificamente lo stato dell'immobile nei termini sopra descritti - si fonda sulla circostanza che il pericolo di crollo era solamente potenziale. Si tratta, all'evidenza, di valutazioni di fatto che, in quanto adeguatamente e coerentemente motivate, sfuggono al sindacato in sede di legittimità; d'altra parte, il fatto (non contestato dall'imputato) che il piano seminterrato fosse abitato conferma l'esistenza di un concreto pericolo per le persone e la incolumità pubblica. 2.4. In conclusione, le logiche argomentazioni svolte dal Tribunale non vengono disarticolate dalle censure difensive (aventi, peraltro, anche carattere rivalutativo) riguardanti la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato in contestazione. 3. Gli ultimi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono anche essi infondati. 3.1. Come noto la contravvenzione di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina ha natura di reato permanente a condotta omissiva, in quanto lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato; ne consegue che la permanenza si interrompe solo nel momento in cui la situazione antigiuridica viene meno per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, qualora la condotta si protragga nel corso del procedimento penale, in relazione a situazioni in cui il capo d'imputazione faccia riferimento solo alla data di accertamento del reato (Sez. 1, n. 47034 del 23/04/2018, Rv. 274368 - 01). 3.2. Orbene, come emerso dalla istruttoria dibattimentale svolta dal Tribunale di Palermo, il pericolo per la pubblica incolumità non era cessato al luglio del 2020 poiché in tale data erano soltanto iniziati i lavori di consolidamento come precisato dal teste ing. [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva ricevuto dal condominio l'incarico di mettere in sicurezza l'edificio in questione); inoltre, nemmeno ad agosto del 2021 i lavori di messa in sicurezza dell'immobile 4erano terminati tanto che, alla data del 3 giugno 2024, non era stata presentata una attestazione di fine opere al comune di Palermo (cfr. deposizione di [OSCURATO:PERSONA], amministratore del condominio). 3.3. Ne consegue che, alla data della pronuncia impugnata, il reato contestato non era prescritto come, peraltro, implicitamente indicato a pag. 5 della stessa sentenza. 4. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MC9RT5 SUPREMA DI FDepositata in Cpncelleria oggi Roma, li ......... it FUNZI2NARIO GIUDIZIARIA) Voti "41. 2`(' 5