CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 25031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] CUOMO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 20/05/2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 30/10/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di giustizia ad esito di rito abbreviato per il delitto allo stesso ascritto (art. 628 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione Adlan, a mezzo del difensore, proponendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione per insufficienza della stessa e travisamento dei fatti. Il giudice di appello ha omesso di considerare la conformità dell'affermata responsabilità penale al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; le modalità concrete con le quali l'azione è stata posta in essere evidenziano l'estraneità del ricorrente quanto al fatto oggetto di imputazione, essendosi lo stesso trovato solo causalmente all'interno dell'esercizio commerciale nel momento in cui un terzo sottraeva un telefono cellulare al commesso del negozio. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 56 e 628 cod. pen.; gli elementi di fatto acquisiti in giudizio non sono sufficienti per poter ritenere configurato il delitto di rapina impropria; in realtà il ricorrente è semplicemente fuggito ed era la persona offesa a bloccarlo a terra violentemente; l'imputato, nonostante le dichiarazioni della persona offesa, non ha mai accennato ad una fuga o al tentativo di divincolarsi. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. I motivi possono essere trattati congiuntamente trattando due aspetti nell'ambito della medesima questione, ovvero la possibilità di considerare effettivamente integrata la condotta contestata oltre ogni ragionevole dubbio. Va in tal senso osservato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado. I motivi proposti, oggettivamente reiterativi dei motivi di appello, si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del ricorrente sia dal giudice di primo grado, che da quello di appello. È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710- 01). 3. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, hanno, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite nel corso del giudizio, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere infatti sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 4. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per le condotte ascritte, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). 5. Infine occorre considerare che nell'ambito del primo motivo di ricorso è stato più volte evocato un travisamento del fatto. Il "travisamento del fatto',7 concetto é tuttavia diverso da quello del travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Detto criterio, infatti, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. Ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è inoltre necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481, in motivazione; Sez. I, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087). Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774). In caso di "doppia conforme", poi, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 1-L 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837). 6. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta contestata all'odierno ricorrente, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio con particolare riferimento alle puntualissime dichiarazioni della persona offesa, oltre che in considerazione degli atti irripetibili che attestavano le circostanze e il contesto in cui si procedeva all'arresto dell'Adlan. Ciò posto, occorre osservare che con il primo motivo di ricorso si propone all'evidenza, pur evocando il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, una rilettura nel merito delle risultanze del dibattimento non consentita in questa sede. In altri termini, il ricorrente si limita a prospettare una considerazione frammentaria e non approfondita dell'insieme delle risultanze di giudizio, secondo una prospettiva di parte che non tiene conto della complessiva ricostruzione effettuata dalla Corte di appello, con particolare riferimento all'ingresso concordato dei tre soggetti insieme all'interno dell'esercizio commerciale, alla strategia congiunta adottata per distrarre il commesso, alla fuga posta in essere dai tre al momento della sottrazione del telefono che, come correttamente osservato, non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere se il ricorrente non fosse di fatto direttamente coinvolto e partecipe della condotta criminosa. Nel considerare tali univoci elementi il giudice di secondo grado ha affrontato esplicitamente i temi riproposti pedissequamente in questa sede quanto alla violazione del principio dell'oltre ragionevole dubbio, oltre che quanto all'impossibilità di ritenere integrata la rapina impropria, e con tale motivazione il ricorrente non si confronta. Né ricorre alcuna violazione di legge quanto alla ricostruzione del fatto imputato quale rapina impropria. La Corte di appello, tenuto conto degli inequivoci elementi acquisiti in giudizio, ha fatto buon governo del principio secondo il quale costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria (Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467-01). Nel caso concreto la Corte di appello ha analiticamente considerato, con motivazione congrua, logica e del tutto priva di aporie, il necessario rapporto di causa ad effetto tra il reato di furto evidentemente programmato dall' [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente ai suoi complici in fase iriziale e quello di rapina impropria, considerato che il ricorrente di fatto trascendeva nei suoi comportamenti durante la fuga, commettendo atti di violenza nei confronti della persona offesa che aveva cercato di bloccarlo, al fine di assicurarsi il profitto del furto o, comunque, guadagnare l'impunità con piena integrazione anche dell'elemento soggettivo del reato contestato. La Corte di appello ha, dunque, congruamente chiarito come nel caso in esame l'uso di violenza ha determinato la progressione della sottrazione della cosa mobile altrui in rapina impropria, sostanzialmente facendo applicazione dei principi già evidenziati in tema di tentata rapina impropria anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153 - 01). Il giudice di secondo grado ha, inoltre, analiticamente motivato chiarendo come non ricorresse alcuna cesura temporale tra le diverse azioni poste in essere dall'Adlan, anzi ha esplicitamente evidenziato, in modo logico e del tutto privo di aporie, l'immediata continuità delle azioni poste in essere e la contiguità temporale tra le stesse, chiaramente connotate dalla volontà del ricorrente di procurarsi l'impunità con una fuga caratterizzata, tra l'altro, da condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità altrui. 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i