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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 25025/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, esclusa la recidiva contestata e concessa l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Pecara ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, denunziando l'applicazione di un trattamento sanzionatorio eccessivo, non è consentito in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Considerato che, nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, esclusa la recidiva contestata e concessa l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Pecara ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, denunziando l'applicazione di un trattamento sanzionatorio eccessivo, non è consentito in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Considerato che, nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25025/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris