CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10823/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è, comunque, manifestamente infondato, risultando comprovata una condotta costrittiva diversa ed ulteriore rispetto alla violenza (Sez. 5, n. 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, Milan, Rv. 280507); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sichelli Tr