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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 1972

Cassazione n. 19255/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 16/03/1972 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 5 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente non si confronta con le ragioni poste a base della decisione dalla Corte di appello, che ha evidenziato che l'imputato, allontanandosi dall'Italia ha volutamente omesso di provvedere alla redazione delle scritture per il periodo successivo al suo allontanamento e, omettendo di pagare i canoni di locazione del deposito in cui le scritture erano state collocate ne ha cagionato la dispersione; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione sulle ragioni che ostano all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., ossia la gravità della condotta che ha impedito la ricostruzione del movimento degli affari relativo agli ultimi anni di vita della società fallita; - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento ai precedenti penali specifici dell'imputato; - che il motivo nuovo, contenuto nella memoria difensiva depositata dal difensore del ricorrente, con il quale il Longo chiede la applicazione di una pena sostitutiva ai sensi delle modifiche introdotte in materia dal d.lgs. n. 150 del 2022, è inammissibile perché formulato per la prima volta con la memoria difensiva e comunque precluso dall'originaria inammissibilità del ricorso che non consente la instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, e che comunque il ricorrente potrà eventualmente chiedere la applicazione della pena sostitutiva al giudice dell'esecuzione nelle forme e nel termine fissato dall'art. 95 del d.lgs. citato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 16/03/1972 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 5 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente non si confronta con le ragioni poste a base della decisione dalla Corte di appello, che ha evidenziato che l'imputato, allontanandosi dall'Italia ha volutamente omesso di provvedere alla redazione delle scritture per il periodo successivo al suo allontanamento e, omettendo di pagare i canoni di locazione del deposito in cui le scritture erano state collocate ne ha cagionato la dispersione; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione sulle ragioni che ostano all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., ossia la gravità della condotta che ha impedito la ricostruzione del movimento degli affari relativo agli ultimi anni di vita della società fallita; - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento ai precedenti penali specifici dell'imputato; - che il motivo nuovo, contenuto nella memoria difensiva depositata dal difensore del ricorrente, con il quale il Longo chiede la applicazione di una pena sostitutiva ai sensi delle modifiche introdotte in materia dal d.lgs. n. 150 del 2022, è inammissibile perché formulato per la prima volta con la memoria difensiva e comunque precluso dall'originaria inammissibilità del ricorso che non consente la instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, e che comunque il ricorrente potrà eventualmente chiedere la applicazione della pena sostitutiva al giudice dell'esecuzione nelle forme e nel termine fissato dall'art. 95 del d.lgs. citato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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