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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06401/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che, a fronte di una doppia conforme sulla affermazione di responsabilità per il reato di truffa (al netto delle intervenute dichiarazioni di non doversi procedere per le ulteriori imputazioni prescritte), il primo motivo (sulla laconicità della motivazione in ordine ad un aspetto della vicenda - la nomina del [OSCURATO:PERSONA] da parte delle stesse persone offese della truffa, nonostante la precedente realizzazione di un manufatto illegittimo) sia meramente ripetitivo e miri, senza formulare in realtà una critica di legittimità nei confronti della decisione impugnata - mancando la censura di contraddittorietà o manifesta illogicità motivazionale - alla semplice contestazione del giudizio di merito, nel tentativo di propugnarne un'alternativa lettura del compendio probatorio; si tratta, tuttavia, di una operazione preclusa alla Corte di legittimità, cui è sottratto il vaglio del merito osservato, in relazione al secondo motivo, con cui si lamenta la carenza motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio dei reati satellite, che 'l'eliminazione' degli stessi - e del relativo aumento - a seguito di estinzione per prescrizione, rende il motivo privo di interesse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che, a fronte di una doppia conforme sulla affermazione di responsabilità per il reato di truffa (al netto delle intervenute dichiarazioni di non doversi procedere per le ulteriori imputazioni prescritte), il primo motivo (sulla laconicità della motivazione in ordine ad un aspetto della vicenda - la nomina del [OSCURATO:PERSONA] da parte delle stesse persone offese della truffa, nonostante la precedente realizzazione di un manufatto illegittimo) sia meramente ripetitivo e miri, senza formulare in realtà una critica di legittimità nei confronti della decisione impugnata - mancando la censura di contraddittorietà o manifesta illogicità motivazionale - alla semplice contestazione del giudizio di merito, nel tentativo di propugnarne un'alternativa lettura del compendio probatorio; si tratta, tuttavia, di una operazione preclusa alla Corte di legittimità, cui è sottratto il vaglio del merito osservato, in relazione al secondo motivo, con cui si lamenta la carenza motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio dei reati satellite, che 'l'eliminazione' degli stessi - e del relativo aumento - a seguito di estinzione per prescrizione, rende il motivo privo di interesse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre