CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2026
Cassazione n. 18294/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 15591/2025Numero sezionale 4377/20261. [OSCURATO:PERSONA] riceveva un’intimazione di pagamento, cheNumero di raccolta generale 18294/2026impugnava limitatamente a quattro cartelle per Irpef, addiziDoantaa pluib,b liicvaazio ne 06/06/2026e altro, per gli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015.2. La CGT di primo grado di Salerno, con sentenza n. 5040/2024,rigettava il ricorso rilevando che la ricorrente avesse in maniera nonammissibile ampliato le domande con la memoria integrativa.3. Con la sentenza n. 3509/2025, la CGT di secondo grado dellaCampania confermava la decisione di primo grado. Il giudice diappello riteneva:- che un nuovo motivo di ricorso non poteva essere proposto conla memoria prevista dall’art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992, dovendorimanere l’oggetto del giudizio limitato a quanto dedotto con ilricorso introduttivo;- che la notifica di un atto di riscossione tramite PEC non èinesistente se proveniente da un indirizzo non riconducibile a pubbliciregistri, qualora sia certa la riconducibilità dell’atto all’ente incaricatodella riscossione. La dizione “Agenzia Riscossione” presentenell’indirizzo PEC del mittente evocava l’Agente per la riscossione egli atti trasmessi provenivano da attività di liquidazione dell’impostasulla base degli stessi elementi forniti dalla contribuente, che benconosceva il proprio stato d’insolvenza;- che l’intimazione di pagamento era impugnabile per vizi propri enon per vizi di atti oramai divenuti definitivi.4. La contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivimentre l’Agenzia delle entrate - Riscossione ha resistito concontroricorso.5. Il 19/12/2025 è stata comunicata proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in considerazione della suamanifesta infondatezza. Con istanza depositata in data 24/1/2026,la ricorrente ha chiesto la decisione.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.2 di 5Numero registro generale 15591/2025Numero sezionale 4377/20267. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stessoNumero di raccolta generale 18294/2026articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Data pubblicazione 06/06/2026CONSIDERATO CHE:1. Il primo motivo di ricorso è rubricato: «(1) Error inprocedendo. Violazione art. 112 c.p.c. e 56 d.lgs. 546/1992 – Nullitàdella sentenza per omessa pronuncia (in riferimento art. 360,comma 1, n. 4 cpc). – (2) Error in procedendo. Violazione e falsaapplicazione art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. nonchéart. 118 disp. Att. c.p.c. e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4 e 61d.lgs. n. 546 del 1992 – Nullità della sentenza per motivazioneapparente (in riferimento art. 360, comma 1, n. 4 cpc)». Laricorrente deduce cumulativamente l’omessa pronuncia da parte delgiudice di appello e, in subordine, il vizio di motivazione apparentein ordine alla dedotta invalidità delle notifiche di tre cartelleesattoriali prodromiche, eseguite presso un indirizzo PEC nonrisultante dai pubblici registri alle date dei tentativi di notificazionedel 6/9/2017, 23/1/2018 e 10/4/2018.2. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e falsaapplicazione art. 26 d.P.R. 602/1973 e art. 60 ult. comma d.P.R.600/1973 (in riferimento art. 360, comma 1, n. 3 cpc)», la ricorrentelamenta l’invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamentoeseguite presso l’indirizzo PEC del destinatario non iscritto nelregistro INI-PEC all’epoca dei tentativi di notifica e l’inesistenza dellenotifiche per essere state effettuate da un indirizzo PEC del mittente([OSCURATO:EMAIL]) non iscrittonei pubblici registri.3. Con memoria 30/4/2026 parte ricorrente ha allegato edocumentato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata(cd. "rottamazione-quinquies") ai sensi dell'art. 1, commi da 82 a101 della legge n. 199 del 2025, per i carichi oggetto della presentecontroversia.3 di 5Numero registro generale 15591/2025Numero sezionale 4377/20264. L’art. 1, comma 86, legge n. 199 del 2025 stabilisce che ilNumero di raccolta generale 18294/2026debitore manifesta all'Agente della riscossione la sua voDalota nputbàb licdaziio ne 06/06/2026procedere alla definizione agevolata rendendo, entro il 30 aprile2026, apposita dichiarazione. Il comma 87 prevede: “Nelladichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventualependenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi eassume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietropresentazione di copia della dichiarazione e nelle more delpagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sonosospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizil'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con ilversamento della prima o unica rata delle somme dovute el'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, daparte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che siaparte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, delladichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione previstadal comma 92 nonché della documentazione attestante ilversamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudiziocomporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimentipronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato”. Per ilsuccessivo comma 92, entro il 30 giugno 2026, l'agente dellariscossione comunica ai debitori che hanno presentato ladichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai finidella definizione, nonché quello delle singole rate. Il comma 83stabilisce che il pagamento delle somme è effettuato in unicasoluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo dicinquantaquattro rate bimestrali.5. In attesa della scadenza del termine del 31 luglio 2026 previstoper il pagamento della somma dovuta per la definizione agevolata odella prima rata prevista, il giudizio deve di conseguenza esseresospeso. P.Q.M4 di 5Numero registro generale 15591/2025Numero sezionale 4377/2026Numero di raccolta generale 18294/2026dichiara la sospensione del giudizio.Data pubblicazione 06/06/2026Così deciso in Roma, il 21/5/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro5 di 5