CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11958/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a ISERNIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ISERNIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (depositata il 21.12.2021) del Tribunale di Isernia, che ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il provvedimento in data 29/10/2021 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale ha disposto il sequestro preventivo e ha contestualmente convalidato il sequestro preventivo d'urgenza di una somma pari a euro 309.850,00, disposto dal Pubblico ministero in relazione al reato di riciclaggio correlato a reati fiscali. Deduce: 1.1. "Violazione del ne bis in idem cautelare. Relativo vizio di motivazione e violazione di legge anche in relazione agli artt. 606, lett. e), 321 e 649 c.p.p.". Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del divieto di bis in idem quanto al fumus delicti, in ragione della decisione di annullamento adottata dal Tribunale del Riesame in relazione a precedente provvedimento di sequestro probatorio che colpiva le medesime somme apprese con il sequestro preventivo d'urgenza disposto dal Pubblico ministero e convalidato dal G.i.p., sulla base dei medesimi presupposti. Il ricorrente segnala che il Tribunale della libertà superava la denuncia di violazione del divieto di bis in idem rintracciando elementi di novità nell'esistenza di "un quadro indiziario articolato, in particolare per ciò che riguarda l'individuazione del reato presupposto, nonché destinato alla soddisfazione di una diversa esigenza cautelare". Precisa che il sequestro probatorio veniva annullato per l'assenza di elementi idonei a far ritenere sussistente il fumus commissi delicti, in quanto il requisito era fondato sul solo possesso del denaro. Il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione adottata dal tribunale del riesame, in quanto pur facendo riferimento a un "quadro indiziario articolato", in realtà conferma il provvedimento ablatorio facendo leva esclusivamente sulla detenzione della somma di denaro, così che adottava la decisione sulla base del medesimo presupposto che era alla base del sequestro probatorio che lo stesso tribunale aveva precedentemente annullato. A sostegno dell'assunto viene ripercorso l'iter procedimentale del sequestro probatorio e del sequestro preventivo, le ragioni di fatto poste a supporto dell'uno e dell'altro e le decisioni adottate dal tribunale del riesame in relazione a entrambi. 1.2. "Vizio di violazione di legge ex art. 606 lett. e), c.p.p. e correlato vizio di motivazione in relazione alla valutazione del fumus delicti. Violazione di legge in relazione all'art. 648-bis c.p.". In questo caso il ricorrente si duole della mancata esplorazione delle questioni opposte con l'istanza di riesame, con particolare riguardo alla denuncia di violazione del principio della domanda cautelare, rinvenuta nella riqualificazione del fatto -a opera del G.i.p.- ai sensi dell'art. 648 cod.pen., così prospettando un'ipotesi di reato per il quale l'art. 648-quater cod.pen. non prevede la confisca obbligatoria, "determinando così la conversione del titolo di sequestro in difetto di domanda cautelare e, comunque, senza motivare circa i presupposti che (...) giustificherebbero tale diversa ipotesi di sequestro". Sottolinea di avere mosso ulteriori obiezioni circa la possibilità di evincere il reato presupposto dal mero possesso di una somma di denaro e dalla sua sproporzione rispetto ai dati reddituali e patrimoniali della famiglia; denuncia anche l'inconsistenza della ricostruzione accusatoria, secondo cui il denaro sarebbe refluito nei buoni postali in quanto proveniente dai reati fiscali addebitati alle sorelle Rossi.Denuncia la mancata risposta a tali e ad altri rilievi, con la conseguenza che la motivazione adottata dal Tribunale doveva considerarsi apparente. Aggiunge che i dati acquisiti non consentono -comunque- di ritenere configurato il requisito del fumus commíssi delicti in presenza di 166 buoni postali emessi in un arco temporale compreso tra il 2001 e il 2012, per come documentato in sede di riesame, mentre gli illeciti tributari venivano commessi tra il 2013 e il 2016. 1.3. "Periculum in mora. Violazione di legge in relazione all'art. 606 lett. e) c.p.p. Vizio radicale di motivazione". Anche in questo caso il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione perché il tribunale non rappresenta gli elementi concreti che rendevano attuale il pericolo di dispersione. Denuncia altresì la portata tautologica delle argomentazioni adottate dal tribunale, oltre che l'illegittimità delle stesse, in quanto intese a colmare il vuoto di motivazione del provvedimento del G.i.p. che, invece, andava annullato e non integrato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quando denuncia la violazione del divieto di bis in idem. 1.1. Deve premettersi che, in assenza di elementi di novità, non è consentito al pubblico ministero richiedere una misura cautelare reale sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi già ritenuti insussistenti o insufficienti dal giudice del riesame (Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019, Rv. 278228). Si applica, in altri termini, la preclusione del cd. "giudicato cautelare", derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame, la quale concerne, però, le sole questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata a evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata solo laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, dep. il 2015, Rv. 261724). Infatti, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, la ratio dell'effetto preclusivo elaborato in relazione al sistema delle impugnazioni cautelari va ravvisata nell'esigenza di impedire che, immutate le condizioni legittimanti l'applicabilità o meno di una misura cautelare, vi sia una mera rivalutazione degli stessi elementi, dovendosi evitare, in assenza di un quid novi, che venga emessa una misura cautelare in precedenza negata o che venga revocata una misura cautelare in precedenza adottata, sicché, in assenza di elementi di novità, non è consentito al pubblico ministero di richiedere, sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi, il sequestro e, per converso, non è consentito all'indagato di ottenere, nelle stesse condizioni, la revoca di un vincolo in precedenza imposto. 1.2. Tali principi trovano applicazione nel caso in esame, dovendosi rilevare -per come correttamente denunciato dal ricorrente- come entrambi i provvedimenti cautelari siano fondati sui medesimi presupposti di fatto valorizzati dall'accusa ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti, ossia la detenzione di una cospicua somma di denaro e l'asserito collegamento tra Angelo e [OSCURATO:PERSONA] e le sorelle Rossi, dalla cui attività delittuosa deriverebbero le somme in sequestro. Proprio a tale ultimo proposito, va rilevato che i rapporti tra gli Esposito e le sorelle Rossi non possono considerarsi un elemento di novità, in quanto precedentemente sottoposti all'attenzione del tribunale in occasione del riesame del sequestro probatorio, dove la difesa deduceva che il denaro non poteva provenire dall'attività delittuosa delle sorelle Rossi, in quanto somme versate in buoni postali accesi tra il 2001 e il 2012, mentre i reati fiscali contestati alle due donne erano collocati in data successiva, a partire dal 2013. Visto che tale elemento era stato dedotto con l'impugnazione avverso il sequestro probatorio, deve necessariamente ritenersi che il tribunale del riesame l'abbia preso in considerazione -sia pure in maniera implicita- nel momento in cui ha annullato il provvedimento impugnato, affermando l'insussistenza del fumus commissi delicti. Tanto implica che tale circostanza -in quanto già dedotta- si manifesta come uno degli elementi posti alla base del primo provvedimento, siccome il loro esame rientra nel novero delle questioni "implicitamente o esplicitamente trattate" rilevanti ai fini della preclusione del giudicato cautelare. Si ha, dunque, un'esatta sovrapponibilità degli elementi fattuali valutati dal Tribunale in sede di riesame di sequestro probatorio e di sequestro preventivo, all'esito dei quali è pervenuto a decisioni contrastanti, sulla base della mera rivalutazione della medesima vicenda, in violazione del divieto di bis in idem. In conclusione, il secondo provvedimento di sequestro non è stato emanato sulla base di elementi nuovi, ma sulla base di un quadro istruttorio coincidente con quello già preso in considerazione ai fini dell'emanazione del primo provvedimento di sequestro, in relazione al quale si è pacificamente formato il "giudicato cautelare", che precludeva l'emissione di un secondo provvedimento sulla base di una mera rivalutazione degli elementi già ritenuti insufficienti dal tribunale. Né vale opporre che le due misure ablatorie hanno diverse finalità. La valutazione della finalità cautelare, infatti, afferisce al requisito del periculum in mora e, perciò, suppone che sia già stato superato -in termini positivi- il vaglio di sussistenza del requisito del fumus commissi delicti, la cui presenza è presupposto imprescindibile e preliminare rispetto agli obiettivi che con il provvedimento si intendono perseguire. Tale vaglio non è stato superato nel caso in esame, visto che il giudicato cautelare si è formato sulla insussistenza del fumus commissi delictl, così che le diverse finalità perseguite dal sequestro probatorio e dal sequestro preventivo rimangono ininfluenti ai fini che qui interessano. Da tutto ciò la fondatezza del primo motivo di ricorso. I restanti motivi restano assorbiti. 2. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato; va altresì dichiarata la cessazione della misura cautelare. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara la cessazione della misura cautelare, e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di co