CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 15761/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21897/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 3705/2022 depositata il 07/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n. 3705/2022 della Corte di cassazione, depositata il 7 febbraio 2022. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-ter, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Le parti hanno depositato memorie. 3. L’ordinanza n. 3705/2022 della Corte di cassazione rigettò il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n . 1744/2016 della Corte d’appello di Venezia del 28 luglio 2016, la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'architetto [OSCURATO:PERSONA], volta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza dell'esecuzione non conforme a capitolato di un intervento di rifacimento dell'impermeabilizzazione di un immobile di cui la stessa è proprietaria. Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] deduceva nei primi due motivi la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2226 e 2230 c.c. e dell’art. 1669 c.c. Al riguardo, l’ordinanza n. 3705/2022 affermò: “I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 7. La ricorrente, in effetti, non si confronta realmente con la decisione che ha impugnato: la quale, invero, ha ritenuto di escludere la responsabilità del direttore dei lavori non già per aver omesso di considerare il suo dovere di vigilanza circa la corretta esecuzione dell'opera pur a fronte delle erronee istruzioni del committente, ma, più radicalmente, per aver accertato, in fatto, con statuizione rimasta del tutto incensurata, che il direttore dei lavori era stato, in realtà, "completamente estromesso dalla direzione dell'opera" poiché il committente "... nella fase finale dei lavori, praticamente esautorando l'odierno appellante dal suo ruolo proprio di garante dell'esecuzione dell'opera a cura dell'appaltatore designato" aveva "propiziato l'introduzione delle modifiche esecutive che sono all'origine del danno lamentato, e di cui risulta peraltro aver curato direttamente la realizzazione secondo modalità difformi da quanto risultava dal progetto originario licenziato dal direttore dei lavori", correttamente affermando, in diritto, che, ove ciò accada, come appunto nel caso in esame, il direttore dei lavori, non potendo essere più considerato tale a fronte dell'inequivoco recesso dal rapporto d'opera professionale da parte del committente, non è giuridicamente responsabile per i vizi e le difformità dell'opera”. 4. [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso per revocazione ravvisa questi errori di fatto nell’ordinanza n. 3705/2022: “… alcun dove nella sentenza impugnata si parlava di recesso dal rapporto d’opera professionale”; “… Alcun dove la Corte d’Appello parla nella sua sentenza di “inequivocabile recesso dal rapporto d’opera professionale”… Questo è un grave errore atteso che la Suprema Corte ha inserito un elemento nuovo: “recesso”, frutto di una propria elaborazione ma mai preso in considerazione in precedenza” “Il rapporto professionale tra l’arch. Cristofoletto e Zamuner infatti non è mai stato oggetto di recesso tanto che nemmeno la difesa del Cristofoletto ha mai affermato ciò”. “La contestazione svolta in ricorso superava nettamente la questione della pretesa estromissione in quanto spettava al Direttore dei Lavori dimostrare di aver controllato i lavori e di aver eventualmente espresso il proprio dissenso”. “(…) il professionista ha concluso il suo operato come Direttore dei Lavori fino alla conclusione degli stessi tanto che controparte mai ha sostenuto né allegato che vi sia stato recesso. Pare che la Suprema Corte preso atto che la pretesa estromissione non avrebbe salvato il professionista dalla sua responsabilità professionaleavesse voluto integrare l’insufficiente affermazione della Corte d’Appello con una non provata circostanza ulteriore “il recesso dal rapporto professionale””. “L’inesistenza di questa circostanza, invece infondatamente affermata nell’Ordinanza impugnata, è rilevante perché la sua affermazione ha portato al mancato esame del primo e secondo motivo d’impugnazione sopra riportati”. 5. I motivi di ricorso sono palesemente estranei al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. L’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c. postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla pronuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. Deve, dunque, trattarsi di un errore meramente percettivo, tale da aver indotto la Corte a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo. L’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione deve, quindi, pur sempre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (Cass. Sez. U, 27/11/2019, n. 31032; Cass. Sez. U, 28/05/2013, n. 13181). E‘ invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione,ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022). Il ricorso per revocazione di [OSCURATO:PERSONA] mira, piuttosto, a reintrodurre il "thema decidendum" originario del ricorso del precedente giudizio di legittimità, e le doglianze formulate denunciano non un errore di fatto meramente percettivo, quanto la fallace valutazione della idoneità dei motivi a fondare la cassazione della stessa pronuncia gravata, ovvero l’inesatta considerazione e interpretazione dell'oggetto del processo e, quindi, un errore di giudizio. L’errore di fatto che giustifica la revocazione di una decisione della Corte di cassazione può concernere i soli fatti sottoposti al diretto accertamento della Suprema Corte, e non pretesi errori in iudicando. L'errore di fatto ipotizzato, peraltro, non risulta con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, ed in ogni caso si rivela non essere essenziale nédecisivo, nel senso che, pur in sua assenza, la decisione non sarebbe stata diversa (Cass. Sez. 6 - 2 , 10/06/2021 , n. 16439 ; Cass. Sez. 2, 02/08/2019 , n. 20856 ; Cass. Sez. 6, 17/05/2018, n. 12046; Cass. Sez. L, 04/11/2015, n. 22520; Cass. Sez. L, 14/11/2014, n. 24334). 6. L’ordinanza n. 3705/2022 ha semplicemente affermato che la Corte d’appello di Venezia aveva correttamente escluso la responsabilità del direttore dei lavori per aver “accertato, in fatto, con statuizione rimasta del tutto incensurata”, che il direttore dei lavori era stato, in realtà, "completamente estromesso dalla direzione dell'opera" da parte della committente, sicché l’esecuzione finale delle opere era avvenuta difformemente dal progetto originario predisposto dal medesimo direttore dei lavori. L’avvenuta “estromissione” dalla direzione dell’opera dell'architetto [OSCURATO:PERSONA], accertata in fatto dai giudici del merito, è stata qualificata in diritto dalla Corte di cassazione, che è giudice di legittimità, come “recesso dal rapporto d'opera professionale da parte del committente”. È del resto pacifico che il recesso del cliente di cui all’art. 2237 c.c. può discendere anche da inequivoche manifestazioni tacite di volontà, evidenzianti un'intenzione contraria alla prosecuzione del rapporto, considerato che, non richiedendo di regola il contratto d’opera professionale speciali solennità, lo scioglimento del rapporto può risultare anche da fatti concludenti. 7. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese processuali, liquidate in dispositivo, in favore del controricorrente. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazionedichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di revocazione dal controricorrente, che liquida in complessivi € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principal