CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09510/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo J O‘A-t 9"- [OSCURATO:PERSONA] il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la condanna, pronunciata in data 9 novembre 2015, dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 81, 56, 610 cod. pen. (capo a), art. 594 cod. pen. (capo b), alla pena di anni uno di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della persona offesa, statuizione adottata su impugnazione della parte civile. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge, con riferimento all'art. 591 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al capo b), rilevando che il giudice di secondo grado ha disatteso la richiesta della parte pubblica che aveva concluso per la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale in ordine al capo b), non più previsto come reato, con rideterminazione della pena irrogata in mesi dieci di reclusione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertii), con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.La Corte d'appello ha rilevato la tardività dell'impugnazione proposta dall'imputato, statuizione non contestata, in alcuna parte, con il ricorso per cassazione. Si è, infatti, rilevato da parte dei giudici di merito che, a fronte di sentenza di primo grado del 9 novembre 2015, con termine per il deposito dei motivi, ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen. di giorni quindici, la motivazione risulta depositata tempestivamente (in data 18 novembre 2015), determinando la decorrenza del termine di giorni trenta per la proposizione dell'appello da parte della difesa, dal 25 novembre 2015. Il termine per impugnare, da parte del difensore, quindi, ai sensi dell'art. 585, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. è scaduto in data 25 dicembre 2015, con conseguente inammissibilità del gravame proposto per tardività, in quanto depositato il 31 dicembre 2015. 1.1. A fronte di tale iter, rilevato dalla Corte territoriale, si osserva che la sopravvenuta abolizione del reato di ingiuria, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. del 15 gennaio 2016 n.7 e della relativa abolitio criminis, non può costituire esame del giudice d'appello, diversamente da quanto invocato con il ricorso per cassazione. Invero, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d. Igs. del 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire ex novo nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile; invece il giudice dell'esecuzione revoca il provvedimento perché il fatto non è più previsto come reato, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili, atteso che il venir meno della condanna non può incidere sulla cristallizzazione del giudicato riguardo ai capi civili della sentenza (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884-267885). Le statuizioni civili sono travolte dall'abolitio criminis anche in caso di impugnazione inammissibile, alla luce di un orientamento di questa Corte, ispirato a ragioni di economia processuale, che ha ripetutamente affermato che il giudice dell'impugnazione deve rilevare criminis, sopravvenuta alla sentenza impugnata, anche nel caso di ricorso inammissibile ed indipendentemente dall'oggetto dell'impugnazione, atteso il principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva (Sez. 5, n. 44088 del 2/05/2016, Pettinaro, Rv. 267751;Sez. 2, n. 20206 del 27/04/2016, Were, Rv. 266680; Sez. 5, n. 39767 del 27/09/2002, Buscemi, Rv. 225702). 1.2.Tale orientamento, però, non si attaglia al caso in cui la causa dell'inammissibilità dell'impugnazione è la sua intempestività. E' stato, infatti, condivisibilmente osservato che la sopravvenuta abolitio criminis non è rilevabile d'ufficio in presenza di un ricorso inammissibile perché presentato fuori termine, in quanto l'intempestività dell'impugnazione non consente la valida instaurazione del rapporto processuale prima del passaggio in giudicato formale della sentenza ai sensi dell'art. 648 cod. proc. pen. e che l'unico rimedio esperibile in tal caso é il ricorso al giudice dell'esecuzione, ex art.673 cod. proc. pen., competente a provvedere ai sensi dell'art. 2, comma 2, cod. pen. (Sez. 5, n. 21923 del 03/04/2018, Esposito, Rv. 273191; Sez. 5, n. 27820 del 19/04/2017, Ciarla, Rv. 270453). Si richiama, infatti, l'indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531 e n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164) che ha focalizzato i limiti del giudizio di cassazione e la natura delle diverse cause di inammissibilità, sino a pervenire a quelle pronunce rilevanti sul tema, che ne hanno definitivamente configurato i contorni di operatività (Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207, in tema di inammissibilità e giudicato sostanziale rispetto a fenomeni di incostituzionalità di norme incidenti sul trattamento sanzionatorio; Sez. U, n. 46653 del 26/6/2015, Della Fazia, Rv. 265111, in tema di inammissibilità e successione di leggi più favorevoli quanto al trattamento sanzionatorio, Sez. U, n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265106, in tema di inammissibilità e illegalità ab origine della pena). Alla luce dei riportati arresti deve ritenersi che la barriera dell'inammissibilità del ricorso possa essere superata se vi è necessità di rilevare, anche d'ufficio, l'abolizione di un reato tranne che nell'ipotesi in cui l'inammissibilità derivi da tardività del ricorso, considerando quest'ultimo quale limite insuperabile per il sindacato di legittimità, stante la diretta considerazione della fattispecie dall'art. 648, comma 2, cod. proc. pen., in tema di irrevocabilità delle pronunce giurisdizionali. Nella decisione Sez. U, n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265106 (avente ad oggetto un caso di inammissibilità e illegalità ab origine della pena), è stato affermato che, in tema di giudicato formale, dalla lettura coordinata dell'art. 648, comma 2, e dell'art. 591, comma 2, si desume che la presentazione di un'impugnazione tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza. Sicché, l'illegalità della pena non è rilevabile d'ufficio in presenza di un ricorso inammissibile perché presentato fuori termine. Nello stesso ordine di idee procede anche la pronuncia Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-21, evicilenzìando che i soli due casi, risultanti dall'analisi congiunta dell'art. 648 e dell'art. 591 cod. proc. pen., nei quali il giudicato sostanziale si trasforma in giudicato formale automaticamente, sono quelli della tardività del ricorso e dell'impugnazione di sentenza inoppugnabile. Qualora vi sia stato un ricorso tardivo, infatti, il giudicato formale non si realizza non appena dichiarata l'inammissibilità, ma preesiste ad essa e coincide con il primo momento da cui deve ritenersi decorso il termine per impugnare la pronuncia, tanto che le Sezioni Unite„ ricorrente [OSCURATO:PERSONA], precisano come sia compito del pubblico ministero eseguire la sentenza anche prima della pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione. 2. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]