CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03620/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 7 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine, in data 15 febbraio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che tutti i motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonchè un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al trattamento sanzionatorio a questi riservato, risultano del tutto generici, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha messo a fuoco l'apporto concorsuale del ricorrente nella perpetrazione del reato, ha giustificato l'applicazione della recidiva, la sanzione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche attesa la gravità del fatto e la personalità del ricorrente; Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Rilevato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'll ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P