Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 46738/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - la ricorrente ripropone il motivo con cui chiede la disapplicazione da parte del giudice penale del provvedimento del Questore di Asti; Considerato che il ricorso è inammissibile: - il motivo è in fatto e non dimostra in alcun modo la contraddittorietà o la illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul corrispondente motivo di appello.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 novembre 2022 ) , Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - la ricorrente ripropone il motivo con cui chiede la disapplicazione da parte del giudice penale del provvedimento del Questore di Asti; Considerato che il ricorso è inammissibile: - il motivo è in fatto e non dimostra in alcun modo la contraddittorietà o la illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul corrispondente motivo di appello. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 ) , Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 46738/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris