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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2021

Cassazione n. 10409/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seat4te le conclusioni del PG b( 000-0 a..A.t. e-Q-t -RAT'o '0_tc-OsA:t..A.A.CLIAT O «[OSCURATO:PERSONA].C..0.)T1)-Q 147 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, con ordinanza de plano emessa in data 4 giugno 2021, ha respinto la domanda di riabilitazione introdotta da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia - [OSCURATO:PERSONA].

3. Trattandosi di decisione emessa ai sensi dell'art. 678 comma lbis cod.proc.pen. la stessa non è ricorribile per cassazione (ex art.667 comma 4 cod.proc.pen.) ed il ricorso va qualificato come opposizione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta.

Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seat4te le conclusioni del PG b( 000-0 a..A.t. e-Q-t -RAT'o '0_tc-OsA:t..A.A.CLIAT O «[OSCURATO:PERSONA].C..0.)T1)-Q 147 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, con ordinanza de plano emessa in data 4 giugno 2021, ha respinto la domanda di riabilitazione introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia - [OSCURATO:PERSONA]. 3. Trattandosi di decisione emessa ai sensi dell'art. 678 comma lbis cod.proc.pen. la stessa non è ricorribile per cassazione (ex art.667 comma 4 cod.proc.pen.) ed il ricorso va qualificato come opposizione. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B
Sentenza Cassazione n. 10409/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris