CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 gennaio 2020
Cassazione n. 05301/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12150 /2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Roma, via Flaminia,n. 691; –ricorrente – contro Oggetto:cartelle di pagamento AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.; [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t.; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.; AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS- SIONE,in persona del direttore pro tempore; –intimati – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ca- labrian.305/1/2020 depositata il 21 gennai o 2020, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Cala- briaveniva accolto il ricorso in appello proposto dal l’Agenzia delle en- trateavverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza n.5881/11/2018, la quale a sua volta aveva parzialmente accoltoil ricorso introduttivo avente ad oggetto numerose cartelle di pagamentorecanti nuove riprese I VA e per altri tributi, oltre acces- sori, relativamente agli anni di imposta 1993, 1994, 1996, 1997, 1999,2004. 2. Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la decisione diprimo grado, ritenuta generica dalla CTR, ha dichiarato estinti per prescrizione tutti i crediti tributari oggetto delle cartelle. Il giudice d’appelloha ritenuto apodittica la sentenza della CTP e, per l’effetto, haaccolto il gravame dell’Agenzia confermando integralmente le ri- prese. 3.Avverso la decisione del giudice d’appe llo propone ricorso il contri- buente, affidato a due motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.Camera di commercio industria artigianato e agricoltura diCosenza, Comune di Paola, Regione Calabria, Agenzia delle Entrate -Riscossione no n si sono costituiti nel giudizio. Consideratoche: 4.Con il primo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comma n.4cod. proc. civ. - il contribuente deduce la nullità della sentenza per motivazioneapparente e per mancanza di elementi essenziali alla mo- tivazione come prevista dal codice di rito ordinario, in violazione dell'art.132cod. proc. civ., dell'art. 36 del d.lgs. 546/92 e dell’art.118 disp.att. cod. proc. civ.. 5.Il motivo è fondato. Nel rigettare la preliminare eccezione di inam- missibilità del motivo, essendovi sufficiente ancoraggio agli atti e ai documentidi causa, s i deve ribadire che « l a motivazione è solo appa- rente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepi- bileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioni ob- biettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giu- dice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi la- sciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture»(Cass., Sez. U . , Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526- 01) e che « La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc . civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come ri- duzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di l egittimità sulla mo- tivazione.Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia moti- vazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile- vante,in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal te sto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affe rmazioni in- conciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incom- prensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "suffi- cienza" della motivazione » ( Cass., Sez. U . , Sentenza n. 8053 del 07/04/2014,Rv. 629830). 6.Orbene, nel c aso in esame la sentenza impugnata manca di indicare qualesia il fatto, il contenuto delle riprese, quello degli atti introduttivi che hanno impugnato una pluralità di pagamento recanti riprese per imposte e tasse variegate e, più in generale, del process o di primo gradoe della decisione della CTP. 6.1.In particolare, l’oggetto del giudizio dalla lettura della sentenza di appellonon è chiaro. Solo dalla lettura degli atti di parte si evince che lecartelle impugnate sarebbero ventidue (cfr. pp.2 - 3 rico rso per cas- sazione), mentre nella intestazione della sentenza d’appello si men- zionala presenza di 10 cartelle e, nel corpo della decisione vera e pro- priaconsistente in un’unica pagina, il dato è addirittura completamente assente. Anche il contenuto dell e doglianze introduttive e della decisione di primogrado è del tutto mancante nella sentenza impugnata, salvo il riferimentoalla ratio decidendi del giudice di prime cure basata sulla intervenuta prescrizione. Il testo della decisione resa dal giudice di primecure è riportato alle pagg.2 e 3 del controricorso, ed è piuttosto articolato,dal momento che recita: «L'eccezionedi nullità per omessa notificazione degli atti impositivi è fondata con riferimento alle cartelle nn. 034 2000 0035740183. 034 2001 0 058342507, 034 2001 0060544377, 034 2001 0069620975* 034 2001 0070966142, 034 2001 0070966243, 034 2001 0070966344, 034 2001 0075638681, 034 2007 0005122335, 034 20090015099375. Alriguardo si osserva che Agenzia delle Entrate Riscossione, costituen- dosi,si era riservata di produrre le relative ricevute di ritorno ma in prosieguonon ha prodotto documentazione alcuna. L'eccezioneè del pari fondata con riferimento alla cartella n. 034 2008 0037136857in ordine alla quale Agenzia delle Entrate Riscossione h a deltutto omesso di interloquire. [OSCURATO:PERSONA], per contro, ha prodotto in copia le ricevutedi ritorno dei plichi raccomandati relativi alle cartelle 034 2001 0089087600, 034 2001 0097272913, 034 2001 0097273014, 034 20010097273115,034 20010103904116, 034 2002 0029989921, 034 2003 9953857000, 034 2003 0003360966, 034 2003 0019245467, 0342004 0021259813. che risultano ricevuti dal coniuge del Ramunno, dalmedesimo Ramunno e in un caso da tale [OSCURATO:PERSONA], che si èdichiarata addetta alla casa ovvero all’azienda. Lacartella n. 034 2010 0052052306 risulta debitamente notificata me- diantedeposito presso la casa comunale. Ilricorrente non ha sollevato alcun rilievo sulla produzione documen- taledi controparte e sulla concludenza di essa ai fini probatori. Lamancata impugnazione da parte del contribuente delle cartelle esat- torialide quibus ha determinato la cristallizzazione dei crediti tributari inciascuna cartella indicata. Nondimenonon resta preclusa per il contribuente la p ossibilità di ec- cepire la prescrizione della pretesa tributaria maturata in epoca suc- cessivaalla notificazione della cartella. Nelcaso in esame, avuto riguardo alle specifiche date di notificazione dellevarie cartelle e all'assenza di atti interruttivi medio temine, tutti i crediti tributari oggetto della presente impugnativa devono conside- rarsiestinti per intervenuta prescrizione. Lespese processuali a mente dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico dell'Agenziadelle Entrate, appalesandosi ben modesti i crediti della Re- gione Calabria, della Camera di Commercio, del Comune di Paola a frontedel complessivo importo azionato con la richiamata intimazione dipagamento.». 6.2.Orbene, in assenza di indicazione del contenuto delle riprese, delle doglianzeintroduttive e delle difese delle parti, della decisione di primo gradoe dei motivi di appello, la CTR ha accolto l’appello nei seguenti testualitermini: «inragione dell’assoluta genericità della sentenza impugnata, la quale, dopoavere precisato che sul le cartelle riportanti imposte erariali si è verificatala cristallizzazione dei crediti tributari e dopo avere specifi- catoche la prescrizione di tali crediti è pari a dieci anni, decorrenti da ogni singola notifica, ha annullato le cartelle medesime, aff ermando apoditticamenteche tutti i detti crediti devono considerarsi estinti per intervenuta prescrizione, senza altro esplicare. Nessuna doglianza ri- mastaassorbita è stata riproposta ». 7.Siffatta motivazione, per quanto formalmente esistente, è quasi del tuttopriva di collegamento con la fattispecie concreta e non dà conto affattodel quadro probatorio e, soprattutto, non pronuncia sul merito dellacontroversia in relazione alle singole censure ed eccezioni, dimen- ticadella natura d i impugnazione - merito del processo tributario il quale è diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell’Ufficio (Cass. Sez. 5, Ordi- nanzan. 18777 del 10/09/2020, Rv. 658860 - 01), rendendo cos ì una motivazioneapparente che non rispetta il minimo costituzionale. Infatti,lo scarno testo della sentenza impugnata non permette di com- prendere l’effettivo iter logico seguito dal giudice d’appello per giun- gerealla dismissione dell’appello, essendo solo assertiva, a fronte di un contenuto della decisione di primo grado abbastanza articolato e delledifese delle parti. 8.L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dell’ulte- riorecensura, anch’essa di nullità della sentenza per manifesta illogi- citàe assenza di motivazione per assenza dei requisiti per la compen- sazione delle spese di lite da parte della CTR, profilo che comunque dovràessere riesaminato dal giudice del rinvio. 9.Per l’effetto, va disposta la cassazione della sentenza imp ugnata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, indiversa composizione , oltre che per la