Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 18593/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 646cod. pen., nonché alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 640cod. pen. o in quella di cui all’art. 624 cod. pen., risulta reiterativo di profili di censura giàdedotti in appello e già congruamente esaminati e respinti dalla Corte territoriale, dovendosigli stessi considerare privi di specificità e meramente apparenti, omettendo un effettivoconfronto con la complessità delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a basedella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti costitutivi del reato di appropriazione indebitaascritto al ricorrente (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza, dove si rimarcacome il contratto non prevedesse alcuna cessione dell’autovettura a terzi e come l’odiernoricorrente non avesse denunciato la perdita di disponibilità del mezzo noleggiato e come nonavesse pagato quanto dovuto);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione eviolazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, perchè posto che il giudizio sullaparticolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod.pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può esserecensurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delleargomentazioni postevi a sostegno nel caso di specie, deve sottolinearsi come, i giudici diappello abbiano fatto corretta applicazione del disposto normativo di cui all’art. 131-bis cod.pen e dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr., oltrequelle richiamate nella sentenza, si vedano: Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v.

Sez. 7, n. 10481del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), individuando come causa ostativa alla configurabilitàdella particolare tenuità del fatto la condotta tenuta dal prevenuto, connotata dall’assenza diindici di resipiscenza, dalla mancata offerta di risarcimento, oltre che dal non aver neppureintegralmente saldato l’intero ammontare del noleggio (si vedano le pagg. 4 e 5dell’impugnata sentenza);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 646cod. pen., nonché alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 640cod. pen. o in quella di cui all’art. 624 cod. pen., risulta reiterativo di profili di censura giàdedotti in appello e già congruamente esaminati e respinti dalla Corte territoriale, dovendosigli stessi considerare privi di specificità e meramente apparenti, omettendo un effettivoconfronto con la complessità delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a basedella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti costitutivi del reato di appropriazione indebitaascritto al ricorrente (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza, dove si rimarcacome il contratto non prevedesse alcuna cessione dell’autovettura a terzi e come l’odiernoricorrente non avesse denunciato la perdita di disponibilità del mezzo noleggiato e come nonavesse pagato quanto dovuto);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione eviolazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, perchè posto che il giudizio sullaparticolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod.pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può esserecensurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delleargomentazioni postevi a sostegno nel caso di specie, deve sottolinearsi come, i giudici diappello abbiano fatto corretta applicazione del disposto normativo di cui all’art. 131-bis cod.pen e dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr., oltrequelle richiamate nella sentenza, si vedano: Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), individuando come causa ostativa alla configurabilitàdella particolare tenuità del fatto la condotta tenuta dal prevenuto, connotata dall’assenza diindici di resipiscenza, dalla mancata offerta di risarcimento, oltre che dal non aver neppureintegralmente saldato l’intero ammontare del noleggio (si vedano le pagg. 4 e 5dell’impugnata sentenza);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18593/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris