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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 12917/2026

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NCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1.

Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmentedall'interessato, [OSCURATO:PERSONA], mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto dadifensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1,e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017;Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).2.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, deplano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dallamedesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmentedall'interessato, [OSCURATO:PERSONA], mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto dadifensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1,e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017;Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, deplano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dallamedesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12917/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris