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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 36825/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24213-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586 , in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 6756/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6756del 16.

4. 2021, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso l’estratto di ruolo e la sottesa cartella di pagamento emessa per infrazioni del codice della strada, disattendendo, per quanto qui ancora interessa, l’eccezione di prescrizione dalla s tessa sollevata, per non essere ancora decorso il termine quinquennale dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione; con un unico motivo, il ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 112, 615 e 617 cod. proc. civ. e 7 d.lgs. n. 150 del 2011, censurando la sentenza impugnata per avere statuito sul mancato decorso della prescrizione senza considerare che la notifica della cartella costituisce presupposto per la formazione del titolo esecutivo; il motivo è inammissibilein quanto, atteso che la ricorrente aveva eccepito la prescrizione del credito e la conseguente decadenza dell’amministrazione dalla riscossione coattiva( pag. 2 del ricorso ), le censure sollevate non investono la qualificazione da parte del Tribunale della sua domanda, in parte qua, come opposizione all’esecuzione né la motivazione di rigetto dallo stesso adottata , laddove in particolare ha affermato che la doglianza di omessa notifica della cartella esattoriale era infondata atteso che, come aveva correttamente dichiarato il giudice di primo grado,al momento della proposta opposizione, il termine prescrizionale decorrente dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione non era ancora maturato“.

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis del lo stesso art. 13 , se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24213-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586 , in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 6756/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6756del 16. 4. 2021, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso l’estratto di ruolo e la sottesa cartella di pagamento emessa per infrazioni del codice della strada, disattendendo, per quanto qui ancora interessa, l’eccezione di prescrizione dalla s tessa sollevata, per non essere ancora decorso il termine quinquennale dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione; con un unico motivo, il ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 112, 615 e 617 cod. proc. civ. e 7 d.lgs. n. 150 del 2011, censurando la sentenza impugnata per avere statuito sul mancato decorso della prescrizione senza considerare che la notifica della cartella costituisce presupposto per la formazione del titolo esecutivo; il motivo è inammissibilein quanto, atteso che la ricorrente aveva eccepito la prescrizione del credito e la conseguente decadenza dell’amministrazione dalla riscossione coattiva( pag. 2 del ricorso ), le censure sollevate non investono la qualificazione da parte del Tribunale della sua domanda, in parte qua, come opposizione all’esecuzione né la motivazione di rigetto dallo stesso adottata , laddove in particolare ha affermato che la doglianza di omessa notifica della cartella esattoriale era infondata atteso che, come aveva correttamente dichiarato il giudice di primo grado,al momento della proposta opposizione, il termine prescrizionale decorrente dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione non era ancora maturato“. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis del lo stesso art. 13 , se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di
Sentenza Cassazione n. 36825/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris