CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2025
Cassazione n. 28714/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimentoiscritto al n. 3566/2025 R.G. [OSCURATO:PERSONA] –già ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –già controricorrente – Correzione di errore materiale nella ORDINANZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 3680/2025, pubblicata in data 13/02/2025 Oggetto: Correzione errore materiale R.G.N. 3566/2025 Ud. 10/10/2025CC Sez. S1 - R.G. 3566/2025 – CC 10/10/2025 - Pagina nr. 2 di 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Questa Corte di cassazione , con ordinanza n. 3680/2025, pubblicata in data 13 febbraio 2025, ha dichiarato estinto il giudizio iscritto al n. R.G. 21711/2023, pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito di rinuncia al ricorso. Con decreto della Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Prima Sezione civile della Corte di cassazione del 18 febbraio 2025 è stata disposta l’iscrizione a nuovo ruolo del procedimento, per correzione di errore materiale d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Nell’ordinanza n. 3680/2025 sussiste un evidente errore materiale, in quanto il dispositivo della medesima contiene la finale attestazione: “Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.”. 2. Nel caso di dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso non si deve procedere all a suddetta attestazione, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015) e che pertanto la relativa previsione – contemplando una misura eccezionale con finalità preventivo-deterrente (Cass. Sez. U, Sez. S1 - R.G. 3566/2025 – CC 10/10/2025 - Pagina nr. 3 di 3 Sentenza n. 4315 del 20/02/2020) - è oggetto di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015), con la conseguenza che la sua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra in alcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). 3. In conclusione l’ordinanza n. 3680/2025, pubblicata in data 13 febbraio 2025 deve essere corretta nel senso della eliminazione dal dispositivo dell’attestazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa dalla Corte di c assazione n. 3680/2025, pubblicata in data 13 febbraio 2025 nel senso della eliminazione dal dispositivo del seguente capo: “Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.” Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, secondo comma, ultimo periodo c.p.c. e 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della C