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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05689/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1428-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 492/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 25/10/2021 R.G.N. 53/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dalla ConsiglieraCARLA PONTERIO. [OSCURATO:PERSONA] lavoro privato -Uso aziendale R.G.N.1428/2022 Cron.

Rep.

Ud25/11/2025 Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa, confermando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori appellati di percepire l’imposto minimo di euro 18,42 per ogni singolo intervento effettuato in regime di reperibilità, in forza di un uso aziendale in tal senso formatosi, ed aveva condannato la Banca al pagamento dei relativi importi per il periodo dal luglio 2014 al 30.11.2015.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la società datrice di lavoro con due motivi.

I lavoratori hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 244, 245, 416, 420 c.p.c., degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.); inoltre, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, concernente la mancata ammissione della prova testimoniale (art. 360 n. 5 c.p.c.); infine, la nullità della sentenza per mancanza del “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost., con conseguente violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), [OSCURATO:PERSONA] ricorrente richiama le previsioni contrattuali (art. 66 ccnl del 4.4.1987 e art. 40 del ccnl Abi 2012 e 2015), di identico tenore, che disciplinano l’istituto della reperibilità e l’interpretazione resa dal tribunale nel senso della applicabilità delle citate norme collettive ai soli interventi in locoe non anche a quelli eseguiti da remoto (statuizione non oggetto di impugnazione nel presente giudizio).

Illustra il thema decidendum del giudizio di appello spiegando di avere, sino al giugno 2014, remunerato gli interventi da remoto corrispondendo, per ciascuno di essi, l’importo minimo di euro 18,42 nell’erronea convinzione che la previsione collettiva fosse applicabile non solo agliinterventi in loco ma anche a quelli da remoto; di avere interpellato l’Abi per una interpretazione autentica del ccnl, sollecitata dal numero sempre crescente di interventi da remoto, e di avere avuto contezza dell’errore commesso; di avere quindi cessato, a partire dal luglio 2014, di applicare il precedente sistema di remunerazione per gli interventi da remoto, retribuendo gli stessi secondo le disposizioni dettate dal ccnl per le attività rese oltre l’orario ordinario di lavoro, con un minimo di euro 18,42 non più per ciascun intervento ma per ciascuna fascia di reperibilità.

La società censura la sentenza d’appello per aver respinto il motivo di impugnazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale, puntualmente articolata fin dal primo grado e indispensabile per dimostrare l’errore interpretativo che era alla base della condotta datoriale, avendo i giudici di merito definito la controversia in base al criterio di cui all’art. 2697 c.c., con connesso vizio di motivazione sul punto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2078, 1362, 1340 e 2697 c.c. e dei principi in materia di costituzione di un uso aziendale. [OSCURATO:PERSONA] critica la decisione d’appello per non aver colto l’assenza di un suo specifico intento negoziale volto a regolare per il futuro la remunerazione degli interventi da remoto, quale requisito indispensabile per la costituzione dell’uso aziendale.

Assume che l’errore interpretativo in cui era incorsa, quanto al significato delle clausole del ccnl, impediva di qualificare come spontaneo il comportamento, posto in essere proprio sull’errato presupposto di essere a ciò obbligata.

3. In via preliminare, devono respingersi le eccezioni mosse dalla parte controricorrente in termini di inammissibilità, sotto plurimi aspetti, del ricorso in cassazione atteso che i motivi, pur prospettando congiuntamente profili in fatto ed in diritto, esibiscono sufficiente specificità, consentendo al collegio di cogliere l'impianto delle censure ed il tipo di valutazione che viene richiesta (Cass. n. 9793 del 2013; Cass., Sez.

U. n. 9100 del 2015; Cass. n. 24780 del 2018).

4. Il primo motivo di ricorso è infondato.

4.1. Occorre premettere, in linea generale, che il provvedimento con cui il giudice decide sulle richieste di prova può essere contestato in sede di legittimità per due ragioni: l’inosservanza di norme processuali o il vizio di motivazione.

Tuttavia, quest’ultimo è oggi deducibile solo nei rigidi limiti stabiliti dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (v.

Cass. n. 30810 del 2023).

Il diritto alla prova è un pilastro del giusto processo e del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.; art. 6 CEDU), pertanto la sua lesione integra una violazione di legge processuale censurabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., esclusivamente quando il giudice di merito applichi decadenze o preclusioni in realtà inesistenti (v.

Cass. n. 910 del 1977) oppure escluda un mezzo di prova senza valutarne affatto la rilevanza rispetto ai fatti di causa o alle altre prove già acquisite.

Al di fuori dei casi sopra citati, la mancata ammissione di una prova non costituisce violazione di una regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore ma rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

Come chiarito dalle Sezioni Unite (Sentenza n. 8077 del 2012), tali scelte sono strettamente legate alla valutazione complessiva del materiale probatorio e della sostanza della lite e, pur traducendosi anch'esse in un'attività processuale, sono suscettibili di controllo in sede di legittimità solo per eventuali vizi della motivazione, senza che alla S.C. sia consentito sostituirsi al giudice di merito nel compierle.

La mancata ammissione della prova pone, dunque, in tale ipotesi, solo un problema di coerenza e completezza della ricostruzione del fatto in rapporto agli elementi probatori offerti dalle parti e può essere denunciata in sede di legittimità (solo) per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 20693 del 2015; n. 66 del 2015; n. 5377 del 2011; n. 4369 del 1999).

Con specifico riferimento al vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale, si è precisato che esso può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendirisulti priva di fondamento (Cass.n. 16214 del 2019; n. 18072 del 2024; n. 30721 del 2024); da ciò discende l’inammissibilità del motivo di ricorso che non illustra il carattere decisivo del mezzo diprova di cui si lamenta la mancataammissione (Cass. n. 30810 del 2023).

4.2. Nella fattispecie oggetto di causa, la Corte d’appello ha giudicato irrilevanti le prove testimoniali richieste dalla Banca osservando come le allegazioni della stessa, di avere versato il compenso minimo di euro 18,42 nell’erronea convinzione di essere a ciò obbligata e di essersi avveduta dell’errore solo nel 2014 a seguito di un confronto con ABI, costituissero “mere asserzioni non sostenute, neanche nel corpo dell’atto, da circostanziate deduzioni che valgano a suffragare la tesi difensiva”, ciò specialmente considerando il testo della norma contrattuale, rimasto invariato dal 1987 al 2015, e per stessa ammissione della Banca non applicabile agli interventi da remoto; con la conseguenza della inidoneità delle prove offerte a dimostrare un errore interpretativo anziché un mero ripensamento da parte della società datoriale.

Tale valutazione compiuta dai giudici di merito non può fondare un error in procedendo , non solo perché sorretta da una motivazione rispettosa dei necessari requisiti normativi e costituzionali ma anche per la mancata deduzione di decisività delle circostanze oggetto della prova non ammessa, dovendosi pertanto escludere ogni violazione del diritto alla prova (su cui v.

Cass. 18285/21 e numerosi precedenti ivi citati).

4.3. Le argomentazioni finora svolte rendono inammissibile il secondo motivo di ricorso.

Difatti, la censura della Banca sulla mancanza del requisito di spontaneità (e quindi di un intento negoziale volto a regolare per il futuro la remunerazione degli interventi da remoto), necessario a configurare l’uso aziendale, risulta articolata su una ricostruzione in fatto diversa da quella fatta propria dai giudici di appello in quanto assume esistente l’errore interpretativo del contratto collettivo invece negato,sia pure a seguito del giudizio di irrilevanza della prova testimoniale richiesta dalla Banca, dalla sentenza d’appello.

5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

6. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza nei confronti della controricorrente, con liquidazione come in dispositivo.

7. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1428-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 492/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 25/10/2021 R.G.N. 53/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dalla ConsiglieraCARLA PONTERIO. [OSCURATO:PERSONA] lavoro privato -Uso aziendale R.G.N.1428/2022 Cron. Rep. Ud25/11/2025 Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa, confermando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori appellati di percepire l’imposto minimo di euro 18,42 per ogni singolo intervento effettuato in regime di reperibilità, in forza di un uso aziendale in tal senso formatosi, ed aveva condannato la Banca al pagamento dei relativi importi per il periodo dal luglio 2014 al 30.11.2015. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la società datrice di lavoro con due motivi. I lavoratori hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 244, 245, 416, 420 c.p.c., degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.); inoltre, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, concernente la mancata ammissione della prova testimoniale (art. 360 n. 5 c.p.c.); infine, la nullità della sentenza per mancanza del “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost., con conseguente violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), [OSCURATO:PERSONA] ricorrente richiama le previsioni contrattuali (art. 66 ccnl del 4.4.1987 e art. 40 del ccnl Abi 2012 e 2015), di identico tenore, che disciplinano l’istituto della reperibilità e l’interpretazione resa dal tribunale nel senso della applicabilità delle citate norme collettive ai soli interventi in locoe non anche a quelli eseguiti da remoto (statuizione non oggetto di impugnazione nel presente giudizio). Illustra il thema decidendum del giudizio di appello spiegando di avere, sino al giugno 2014, remunerato gli interventi da remoto corrispondendo, per ciascuno di essi, l’importo minimo di euro 18,42 nell’erronea convinzione che la previsione collettiva fosse applicabile non solo agliinterventi in loco ma anche a quelli da remoto; di avere interpellato l’Abi per una interpretazione autentica del ccnl, sollecitata dal numero sempre crescente di interventi da remoto, e di avere avuto contezza dell’errore commesso; di avere quindi cessato, a partire dal luglio 2014, di applicare il precedente sistema di remunerazione per gli interventi da remoto, retribuendo gli stessi secondo le disposizioni dettate dal ccnl per le attività rese oltre l’orario ordinario di lavoro, con un minimo di euro 18,42 non più per ciascun intervento ma per ciascuna fascia di reperibilità. La società censura la sentenza d’appello per aver respinto il motivo di impugnazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale, puntualmente articolata fin dal primo grado e indispensabile per dimostrare l’errore interpretativo che era alla base della condotta datoriale, avendo i giudici di merito definito la controversia in base al criterio di cui all’art. 2697 c.c., con connesso vizio di motivazione sul punto. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2078, 1362, 1340 e 2697 c.c. e dei principi in materia di costituzione di un uso aziendale. [OSCURATO:PERSONA] critica la decisione d’appello per non aver colto l’assenza di un suo specifico intento negoziale volto a regolare per il futuro la remunerazione degli interventi da remoto, quale requisito indispensabile per la costituzione dell’uso aziendale. Assume che l’errore interpretativo in cui era incorsa, quanto al significato delle clausole del ccnl, impediva di qualificare come spontaneo il comportamento, posto in essere proprio sull’errato presupposto di essere a ciò obbligata. 3. In via preliminare, devono respingersi le eccezioni mosse dalla parte controricorrente in termini di inammissibilità, sotto plurimi aspetti, del ricorso in cassazione atteso che i motivi, pur prospettando congiuntamente profili in fatto ed in diritto, esibiscono sufficiente specificità, consentendo al collegio di cogliere l'impianto delle censure ed il tipo di valutazione che viene richiesta (Cass. n. 9793 del 2013; Cass., Sez. U. n. 9100 del 2015; Cass. n. 24780 del 2018). 4. Il primo motivo di ricorso è infondato. 4.1. Occorre premettere, in linea generale, che il provvedimento con cui il giudice decide sulle richieste di prova può essere contestato in sede di legittimità per due ragioni: l’inosservanza di norme processuali o il vizio di motivazione. Tuttavia, quest’ultimo è oggi deducibile solo nei rigidi limiti stabiliti dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (v. Cass. n. 30810 del 2023). Il diritto alla prova è un pilastro del giusto processo e del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.; art. 6 CEDU), pertanto la sua lesione integra una violazione di legge processuale censurabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., esclusivamente quando il giudice di merito applichi decadenze o preclusioni in realtà inesistenti (v. Cass. n. 910 del 1977) oppure escluda un mezzo di prova senza valutarne affatto la rilevanza rispetto ai fatti di causa o alle altre prove già acquisite. Al di fuori dei casi sopra citati, la mancata ammissione di una prova non costituisce violazione di una regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore ma rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Come chiarito dalle Sezioni Unite (Sentenza n. 8077 del 2012), tali scelte sono strettamente legate alla valutazione complessiva del materiale probatorio e della sostanza della lite e, pur traducendosi anch'esse in un'attività processuale, sono suscettibili di controllo in sede di legittimità solo per eventuali vizi della motivazione, senza che alla S.C. sia consentito sostituirsi al giudice di merito nel compierle. La mancata ammissione della prova pone, dunque, in tale ipotesi, solo un problema di coerenza e completezza della ricostruzione del fatto in rapporto agli elementi probatori offerti dalle parti e può essere denunciata in sede di legittimità (solo) per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 20693 del 2015; n. 66 del 2015; n. 5377 del 2011; n. 4369 del 1999). Con specifico riferimento al vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale, si è precisato che esso può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendirisulti priva di fondamento (Cass.n. 16214 del 2019; n. 18072 del 2024; n. 30721 del 2024); da ciò discende l’inammissibilità del motivo di ricorso che non illustra il carattere decisivo del mezzo diprova di cui si lamenta la mancataammissione (Cass. n. 30810 del 2023). 4.2. Nella fattispecie oggetto di causa, la Corte d’appello ha giudicato irrilevanti le prove testimoniali richieste dalla Banca osservando come le allegazioni della stessa, di avere versato il compenso minimo di euro 18,42 nell’erronea convinzione di essere a ciò obbligata e di essersi avveduta dell’errore solo nel 2014 a seguito di un confronto con ABI, costituissero “mere asserzioni non sostenute, neanche nel corpo dell’atto, da circostanziate deduzioni che valgano a suffragare la tesi difensiva”, ciò specialmente considerando il testo della norma contrattuale, rimasto invariato dal 1987 al 2015, e per stessa ammissione della Banca non applicabile agli interventi da remoto; con la conseguenza della inidoneità delle prove offerte a dimostrare un errore interpretativo anziché un mero ripensamento da parte della società datoriale. Tale valutazione compiuta dai giudici di merito non può fondare un error in procedendo , non solo perché sorretta da una motivazione rispettosa dei necessari requisiti normativi e costituzionali ma anche per la mancata deduzione di decisività delle circostanze oggetto della prova non ammessa, dovendosi pertanto escludere ogni violazione del diritto alla prova (su cui v. Cass. 18285/21 e numerosi precedenti ivi citati). 4.3. Le argomentazioni finora svolte rendono inammissibile il secondo motivo di ricorso. Difatti, la censura della Banca sulla mancanza del requisito di spontaneità (e quindi di un intento negoziale volto a regolare per il futuro la remunerazione degli interventi da remoto), necessario a configurare l’uso aziendale, risulta articolata su una ricostruzione in fatto diversa da quella fatta propria dai giudici di appello in quanto assume esistente l’errore interpretativo del contratto collettivo invece negato,sia pure a seguito del giudizio di irrilevanza della prova testimoniale richiesta dalla Banca, dalla sentenza d’appello. 5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 6. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza nei confronti della controricorrente, con liquidazione come in dispositivo. 7. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore i
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