CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 marzo 2020
Cassazione n. 36122/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24446-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore generale della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 472/2020 della CORTE D 'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta di cui appresso: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio, per quale che ancora rileva d'utile, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Tribunale di Sciacca rigettò la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata ad arretrare la propria costruzione poiché realizzata in violazione della distanza legale ri.spetto alle preesistenti vedute che insistevano sull'edificio dell'attrice; - la Corte d'appello di Palermo con la sentenza di cui in epigrafe, accolta l'impugnazione della Mirabile, condannò l'appellata ad arretrare il proprio fabbricato "ad una distanza non inferiore a metri tre dal muro esterno dell'edificio dell'appellante alla cui sommità si trova un terrazzo di copertura con parapetto"; - avverso la statuizione d'appello propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi e resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],. considerato che il primo motivo con il quale la ricorrente lamenta violazione degli artt. 342, 414 e 434 cod. proc. civ., in relazione all'ari'. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di merito dichiarato inammissibile l'appello per mancanza di ipecificità dei motivi, non supera il vaglio d'ammissibilità, per le ragioni che seguono: la ricorrente, dopo aver lungamente trattato dei principi in materia (pagg. 3-8), non .spiega, in precipua correlazione con il caso concreto, perché l'appello avrebbe dovuto essere giudicato privo di sufficiente .oecificità; peraltro, la Corte d'appello mostra di essere stata posta nella condizione di cogliere i l senso delle doglianze mosse con l'unico motivo d'impugnazione, attinente alla rivendicata titolarità del "diritto di servitù di veduta sul fondo della convenuta avente ad oggetto una finestra al piano terra, una finestra al primo piano e un terrazzo di copertura dell'edificio", non occorrendo che l'appello risulti conforme a Ric. 2020 n. 24446 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2- uno schema sacramentale, né che costituisca un progetto alternativo di sentenza da contrapporsi a quella impugnata, stante la natura dello strumento di revisio prioris instantiae (ex multis, Sez. 6, n. 13535 / 2018), in sintonia con il principio di diritto enunciato dalle S. U. (sent. n. 27199, 16 /11 / 2017, Rv. 645991) e con l'ulteriore successiva specificazione con la quale si è chiarito che non può considerarsi a49ecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Sez. 2, n. 7675,19 /03 / 2019, R1). 653027); considerato che il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 907 e 871 cod. civ., dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14/1 / 2008 e del 17 /1 / 2018, per non avere la Corte territoriale tenuto conto del fatto che, insistendo i fabbricati in zona sismica, il distacco di dieci cm. tra i due immobili era necessitato dall'esigenza di dare vita al giunto sismico, è inammissibile poiché non censura la "ratio decidendi": la Corte di Palermo, piuttosto nitidamente (pag. 4) ha spiegato che, a prescindere dalla non condivisibile opinione del ctu, secondo il quale i due fabbricati erano in aderenza, "nessun regolamento edilizio può prevedere per una nuova costruzione distanze inferiori a quelle stabilite dal codice civile" e che, nel caso di specie il terrazzo dell'appellante, munito di parapetto, era stato deprivato del diritto di veduta dall'ostacolo costituito dalla costruzione dell'appellata, posta solo a dieci cm; considerato che anche il terzo motivo con il quale la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendo che la controparte non aveva assolto all'onere di provare l'acquisto per servitù da destinazione del padre di famiglia il diritto di veduta rivendicato, non Ric. 2020 n. 24446 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -3- sussistendo i requisiti dell'apparenza e della non equivoca destinazione, risulta inammissibile: la sentenza impugnata ha affrontato e deciso incensurabilmente sul punto, avendo accertato che sulla base della provenienza sussisteva il presupposto dell'istituto, costituito dalla primigenia appartenenza dell'intero complesso immobiliare a un solo proprietario, e la terrazza era munita di parapetto; è del tutto evidente che il motivo solleciti un improprio riesame di merito e la denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S. U. n. 25573, 12 / 11 / 2020, Rv. 6 5945 9)»; considerato, inoltre, che questa Corte ha già avuto modo di affermare la natura assoluta del diritto al rispetto delle distanze dalle vedute (Sez. 2, n. 12033, 31/5/2011), senza che risulti discriminante distinguere tra costruzione in appoggio e in aderenza (Sez. 2, n. 4976, 18/4/2000); considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"; Ric. 2020 n. 24446 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -4- considerato che la ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del