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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 1982

Cassazione n. 24382/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1982 avverso l'ordinanza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondato laddove lamenta la mancata applicazione, da parte del giudice dell'esecuzione, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. successivamente alla determinazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.; Considerato, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno tutti formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, Rv. 265867; Sez. 1, n. 42316 dell'11/11/2010, Cutaia, Rv. 249027).

Tale soluzione ermeneutica si fonda sulla constatazione dell'eccezionalità della potestà riconosciuta al giudice dell'esecuzione di rideterminare - nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore - la pena applicata con sentenze passate in giudicato; Rilevato, inoltre, che anche dal testo dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. si desume che la riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen. - differentemente rispetto a quanto avviene in sede di cognizione - trova il proprio momento attuativo prima dell'applicazione dell'art. 78 cod. pen.; Considerato, pertanto, che il differente ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale, tra la fase di cognizione e quella di esecuzione, trae giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva derivante dal principio dell'intangibilità del giudicato penale (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Rv. 278494 - 01); Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1982 avverso l'ordinanza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondato laddove lamenta la mancata applicazione, da parte del giudice dell'esecuzione, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. successivamente alla determinazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.; Considerato, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno tutti formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, Rv. 265867; Sez. 1, n. 42316 dell'11/11/2010, Cutaia, Rv. 249027). Tale soluzione ermeneutica si fonda sulla constatazione dell'eccezionalità della potestà riconosciuta al giudice dell'esecuzione di rideterminare - nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore - la pena applicata con sentenze passate in giudicato; Rilevato, inoltre, che anche dal testo dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. si desume che la riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen. - differentemente rispetto a quanto avviene in sede di cognizione - trova il proprio momento attuativo prima dell'applicazione dell'art. 78 cod. pen.; Considerato, pertanto, che il differente ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale, tra la fase di cognizione e quella di esecuzione, trae giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva derivante dal principio dell'intangibilità del giudicato penale (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Rv. 278494 - 01); Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 g
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