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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 dicembre 2024

Cassazione n. 40410/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e l'applicazione di una sanzione in favore della Cassa delle ammende pari a 6.000 euro [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione e a seguito di rinvio da annullamento della Prima Sezione penale, disposto con sentenza n. 35831 del 02/07/2024, con cui la pena in esecuzione nei suoi confronti è stata rideterminata in anni venti, mesi sei e giorni venti di reclusione, all'esito del calcolo nuovamente disposto nel giudizio di rinvio per la continuazione tra i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Messina del 21/01/2019.

2. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto seguire le indicazioni contenute nella sentenza Sez.

U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 - 01, secondo le quali la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta.

Determinandosi, altrimenti, la violazione dell'art. 78 cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con cui chiede l'inammissibilità del ricorso e l'applicazione di una sanzione in favore della Cassa delle ammende pari a 6.000 euro, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso, in applicazione dell'art. 616 comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 64, L. 23 giugno 2017, n. 103. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. L'ordinanza impugnata ha correttamente orientato la propria decisione al principio giurisprudenziale, stabilmente affermato, secondo il quale in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno tutti formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima - e non dopo, come nel giudizio di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494; Sez. 5, n. 43044 del 4.5.2015, Dedinca, Rv. 265867; Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia, Rv. 249027).

Anche il testo dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. porta a ritenere che la riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., deve essere disposta prima dell'applicazione dell'art. 78 cod. pen., diversamente da quanto avviene in sede di cognizione (Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia; per la regola differente operativa nel giudizio di cognizione, cfr. Sez.

U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692).

Il principio di diritto, peraltro, è stato già affermato nella sentenza di annullamento con rinvio che ha generato il provvedimento rescissorio impugnato; tale sentenza aveva affrontato e risolto la questione, già dedotta con il primo ricorso per cassazione.

Precisamente, la sentenza rescindente aveva enunciato l'infondatezza della censura inerente all'applicazione, asseritamente errata, del criterio di computo fissato dall'art. 78 cod. pen., ricordando la costante giurisprudenza di legittimità già richiamata.

Si era sottolineato, altresì, che il diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale dettato dall'art. 78 cod. pen. non confligge con alcun principio costituzionale, rinvenendo esso la propria ratio giustificatrice nella differenza esistente fra le due situazioni della cognizione e dell'esecuzione e operando, in tale ultimo caso, l'efficacia preclusiva connessa alla intangibilità del giudicato.

La suddetta soluzione ermeneutica si fonda, dunque, sulla constatazione dell'eccezionalità della potestà riconosciuta al giudice dell'esecuzione di rideterminare - nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore - la pena applicata con sentenze passate in giudicato.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e l'applicazione di una sanzione in favore della Cassa delle ammende pari a 6.000 euro [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione e a seguito di rinvio da annullamento della Prima Sezione penale, disposto con sentenza n. 35831 del 02/07/2024, con cui la pena in esecuzione nei suoi confronti è stata rideterminata in anni venti, mesi sei e giorni venti di reclusione, all'esito del calcolo nuovamente disposto nel giudizio di rinvio per la continuazione tra i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Messina del 21/01/2019. 2. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto seguire le indicazioni contenute nella sentenza Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 - 01, secondo le quali la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. Determinandosi, altrimenti, la violazione dell'art. 78 cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con cui chiede l'inammissibilità del ricorso e l'applicazione di una sanzione in favore della Cassa delle ammende pari a 6.000 euro, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso, in applicazione dell'art. 616 comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 64, L. 23 giugno 2017, n. 103. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. L'ordinanza impugnata ha correttamente orientato la propria decisione al principio giurisprudenziale, stabilmente affermato, secondo il quale in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno tutti formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima - e non dopo, come nel giudizio di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494; Sez. 5, n. 43044 del 4.5.2015, Dedinca, Rv. 265867; Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia, Rv. 249027). Anche il testo dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. porta a ritenere che la riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., deve essere disposta prima dell'applicazione dell'art. 78 cod. pen., diversamente da quanto avviene in sede di cognizione (Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia; per la regola differente operativa nel giudizio di cognizione, cfr. Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692). Il principio di diritto, peraltro, è stato già affermato nella sentenza di annullamento con rinvio che ha generato il provvedimento rescissorio impugnato; tale sentenza aveva affrontato e risolto la questione, già dedotta con il primo ricorso per cassazione. Precisamente, la sentenza rescindente aveva enunciato l'infondatezza della censura inerente all'applicazione, asseritamente errata, del criterio di computo fissato dall'art. 78 cod. pen., ricordando la costante giurisprudenza di legittimità già richiamata. Si era sottolineato, altresì, che il diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale dettato dall'art. 78 cod. pen. non confligge con alcun principio costituzionale, rinvenendo esso la propria ratio giustificatrice nella differenza esistente fra le due situazioni della cognizione e dell'esecuzione e operando, in tale ultimo caso, l'efficacia preclusiva connessa alla intangibilità del giudicato. La suddetta soluzione ermeneutica si fonda, dunque, sulla constatazione dell'eccezionalità della potestà riconosciuta al giudice dell'esecuzione di rideterminare - nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore - la pena applicata con sentenze passate in giudicato. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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