CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06046/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10300/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore (in precedenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a) -intimata- avverso SENTENZA di C.T.R. della Sicilia n. 3441/03/2016 depositata il 7/10/2016 Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 3/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Uditi il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’estinzione del ricorso; Udito l’Avv.to dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle Entrate e per l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che accettando la rinuncia al ricorso della parte ricorrente, concludono per l’estinzione del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre -affidandosi a quattro motivi- avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza di rigetto del ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento n. 29120110020959356, del ruolo esattoriale e dell’avviso di accertamento, per il pagamento della somma di euro 765,93 per omesso versamento di quanto dovuto a titolo di IRAP, per l’anno di imposta 2008. La sentenza della C.T.R., dato atto che l’iscrizione a ruolo era derivata dal controllo della dichiarazione della contribuente ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 600/1973 e che in tal caso non è prevista la preventiva comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’esito del controllo prevista dal terzo comma della disposizione, ha ritenuto che i denunciati vizi della notificazione della cartella fossero sanati per raggiungimento dello scopo, avendo l’interessata tempestivamente impugnato l’atto L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia per le Entrate Riscossione hanno resistito con controricorso. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Con memoria del 2 dicembre 2024 la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, dando atto di avere estinto il debito, come da attestazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione del 2 dicembre 2024; L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, all’odierna udienza, hanno accettato la rinuncia al ricorso; Nulla ha opposto il Procuratore Generale, concludendo per l’estinzione del processo VISTO: l’art. 306 c.p.c. e ritenuta la regolarità della rinuncia al ricorso e della sua accettazione P.Q.M. Dich