CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 34556/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/02/2024 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propoe ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Lecce - Sezione Misure di prevenzione- con il quale veniva disposta "a parziale modifica del dispositivo del provvedimento di confisca in data 22.11.23... la confisca dei saldi relativi ai titoli individuati nella comunicazione, con restituzione all'avente diritto dei titolo medesimi", eccependo l'abnormità del provvedimento. 1.1 Il difensore premette che il Tribunale di Lecce- Sezione misure di prevenzione- aveva provveduto alla restituzione dei libretti indicati con decreto del 22 novembre 2023, decisione su cui nessuna parte aveva proposto impugnazione, per cui erano state apportate modifiche ad un decreto già divenuto definitivo, con un provvedimento emesso de plano, inaudita altera parte ed in assenza di una richiesta proveniente dalla pubblica accusa. 1.2 II difensore lamenta la erronea o mancata applicazione dell'art. 24 Cod. antimafia, nonché la mancanza della motivazione per quanto riguardava la valutazione dei presupposti per l'applicazione della confisca di prevenzione: la paventata esistenza di saldi attivi non era di per sé idonea a giustificare la misura de qua, a meno di non voler generare inammissibili ed incomprensibili meccanismi di automaticità, per i quali ogni bene avente rilievo patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] e della propria famiglia era esso stesso ricollegato e/o ricollegabile ad attività delittuose e/o costituiva provento illecito o reimpiego di queste; a ciò si accompagnava anche il dato fattuale del quantum estremamente contenuto di detti saldi dei quali, inoltre, si sconosceva il periodo per quale era collocabile la acquisizione al patrimonio del proposto e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Come osservato da( difensore, il provvedimento impugnato ha infatti disposte una confisca di somme contenuti in libretti dei quali era stata già ordinata la restituzione agli aventi diritto, in assenza di una richiesta della pubblica accusa, senza provocare alcun contraddittorio con gli interessati e senza promuovere un incidente di esecuzione o una procedura di correzione di errore materiale, per cui si tratta di provvedimento avulso dal sistema e che non costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento; oltretutto, a fronte di un provvedimento di restituzione emesso dal Tribunale quale organo collegiale, il provvedimento è stato preso dal presidente facente funzione, integrando un ulteriore profilo di abnormità. - Il provvedimento deve pertanto essere annullato senza rinvio, con restituzione delle somme confiscate agli aventi diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con restituzione delle somme confiscate agli aventi diritto e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Sentenza a motivazione