CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25049/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s.r.l., inpersona dell’[OSCURATO:PERSONA], Dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9 ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), ed elettivamentedomiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 58, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Calcioli ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 52B04 H501K – e-mail:[OSCURATO:EMAIL] - P.E.C.: filippo-calcioli @ ordineavvocatiroma.org –in calce al ricorso.RicorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1 (cod. fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), già Azienda USL Roma A, in persona del DirettoreGenerale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Roma, BorgoSanto Spirito n. 3 rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA](cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 77H20 H501 L) giusta procura speciale rilasciata sufoglio separato da intendersi parte integrante del controricorso edelettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla via Teveren. 20. Ai sensi e per gli effetti di legge, tutti gli avvisi, le notifiche e leNumero registro generale 9166/2025Numero sezionale 2958/2026Numero di raccolta generale 25049/2026Data pubblicazione 06/09/2026comunicazioni potranno essere effettuati a mezzo fax al numero06.68213895 e/o mediante P.E.C. all’indirizzo guido.locasciulli @pec.locasciulli.it.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 6506 depositata il 16ottobre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] di analisi cliniche dott. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – avendoerogato prestazioni specialistiche di [OSCURATO:PERSONA] eRadioimmunologia nel periodo 2010-2013 – conveniva davanti alTribunale di Roma l’[OSCURATO:PERSONA] (ASL) Roma E, poi divenutaRoma 1, onde ottenerne la condanna al pagamento di euro 17.798,09(oltre interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ.) a titolo di recuperodell’illegittima decurtazione tariffaria applicata dall’ASL ai sensi dell’art. 1,comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006 n° 296.2.- Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello di Roma,adita dalla soccombente ASL, con la sentenza indicata in intestazione,riformava integralmente la prima decisione, accogliendo l’eccezione dicarenza di legittimazione passiva sollevata dalla appellante (già convenutain primo grado), sulla scorta dell’orientamento di legittimità di Cass., sez.I, 2 maggio 2024, n° 11720 (a mente della quale “[p]er la Regione Lazio ilsoggetto legittimato è stato individuato […] nell'[OSCURATO:PERSONA] SanGiovanni Addolorata”), e rigettando la domanda di condanna formulata dalLaboratorio attore.3.- Per la cassazione di tale sentenza ha interposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidando il gravame a quattro mezzi illustrati damemoria.Numero registro generale 9166/2025Numero sezionale 2958/2026Numero di raccolta generale 25049/2026Data pubblicazione 06/09/2026Resiste l’ASL con controricorso illustrato da memoria, nel quale concludeper l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza dell’impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo, formulato in base all’art. 360, primo comma, n° 4cod. proc. civ., la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazionedell’art. 132, secondo comma, n° 4 cod. proc. civ., e dell’art. 111, sestocomma, Cost.La Corte avrebbe reso una motivazione meramente apparente e assertiva,omettendo di individuare con chiarezza il soggetto passivamentelegittimato, limitandosi a richiamare Cass. n° 11720/2024, senzaverificarne la pertinenza al caso concreto e senza considerare le contrariepronunce Cass. n° 13037/2022 e n° 8845/2024, nonché l’assenza di attiregionali attestanti la legittimazione dell’[OSCURATO:PERSONA] GiovanniAddolorata.Unitamente a tale motivo conviene anche scrutinare il terzo.Dunque, col terzo mezzo, basato sull’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., laricorrente lamenta la violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc.civ.La Corte avrebbe pronunciato una decisione “a sorpresa” individuandod’ufficio come legittimata passiva l’[OSCURATO:PERSONA] GiovanniAddolorata, mai menzionata dalle parti e senza attivare il contraddittorio,così ledendo il diritto di difesa e il principio della parità delle armi su unaquestione mista di fatto e di diritto, richiedente una specifica verificadocumentale e normativa.5.- I motivi sono infondati.Quanto al primo, la motivazione della sentenza non è inesistente, néapparente.Numero registro generale 9166/2025Numero sezionale 2958/2026Numero di raccolta generale 25049/2026Data pubblicazione 06/09/2026La Corte, pur essendosi limitata a richiamare il precedente di Cass. n°11720/2024, ne ha riportato gli snodi logici, dimostrando di condividerli.E benché non abbia chiaramente indicato il soggetto passivamentelegittimato – tanto che la stessa ASL nel suo controricorso (pagina 10)afferma che la sentenza d’appello lo avrebbe individuato nella RegioneLazio – è tuttavia palese che la decisione abbia negato la legittimazionepassiva dell’ASL Roma 1, lasciando indecisa la questione del soggettoeffettivamente titolare dell’obbligazione.Indipendentemente dalla correttezza della conclusione raggiunta, lamotivazione risulta pertanto esistente e intellegibile.Quanto, poi, al terzo motivo, il fatto che la Corte abbia negato la titolaritàdel debito in capo all’ASL Roma 1 – senza al contempo indicare conchiarezza se fosse la Regione o l’[OSCURATO:PERSONA] GiovaniAddolorata il soggetto tenuto al pagamento – rende palese che non vi siastata alcuna violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., datoche il tema della causa consisteva nello stabilire se la titolarità passivadell’obbligazione spettasse all’ASL.6.- Si passa ora all’esame dei restanti motivi.Dunque, col secondo mezzo, veicolato ex art. 360 n° 3 cod. proc. civ., laricorrente si duole della violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697cod. civ.La Corte avrebbe ritenuto la legittimazione passiva dell’AziendaOspedaliera [OSCURATO:PERSONA] in assenza di qualsiasi prova oprovvedimento regionale prodotto in giudizio, fondando la decisione su unfatto non dimostrato e invertendo l’onere ex art. 2697 cod. civ., chegravava sull’Azienda USL convenuta, mentre la [OSCURATO:PERSONA] assolto al proprio, producendo i contratti sottoscritti dall’ASLRoma 1 (dei quali era parte la ASL) e le fatture emesse (tutte intestateall’Azienda sanitaria Roma 1).Numero registro generale 9166/2025Numero sezionale 2958/2026Numero di raccolta generale 25049/2026Data pubblicazione 06/09/2026Col quarto motivo, formulato sulla scorta dell’art. 360 n° 3, cod. proc.civ., la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 8-quater, secondocomma, e 8-quinquies, secondo comma, del d.lgs. n° 502/1992, e dell’art.1321 cod. civ.La Corte avrebbe individuato come legittimata passiva l’AziendaOspedaliera [OSCURATO:PERSONA] sulla sola base di Cass. n°11720/2024, senza considerare il mutato quadro normativo e fattualesuccessivo al d.lgs. n° 229/1999, che attribuisce alle [OSCURATO:PERSONA] —uniche parti dei contratti ex art. 8-quinquies — la titolarità e laresponsabilità delle obbligazioni di pagamento, restando altresì estranea(non solo l’[OSCURATO:PERSONA], ma anche) laRegione Lazio.7.- I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.Con recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (ci si riferisce aCass., sez. un., 27 dicembre 2025 n° 34301) è stato chiarito che la regolaprincipale in base alla quale individuare il soggetto tenuto al pagamentodelle prestazioni rese dai privati erogatori nella Regione Lazio, per gli anniper cui è causa, è quella del contratto, nel senso che il debitore deicorrispettivi delle prestazioni è il soggetto indicato in esso, a meno che laRegione non emani una specifica norma di rango primario contenente undisposizione.Qualora, poi, tale atto di incarico sia contenuto in un provvedimentoamministrativo privo di valore normativo, allora la designazione delsoggetto tenuto al pagamento ha effetto tra le parti solo ove taleprovvedimento sia espressamente richiamato nell’accordo negoziale(sentenza n° 34301/2025, paragrafo 6.4).In conclusione, l’identificazione del debitore delle prestazioni sanitariedeve essere condotta (per ogni regione) mediante l’analisi sia delle normeregionali, sia del testo contrattuale, ossia indagando se le primeNumero registro generale 9166/2025Numero sezionale 2958/2026Numero di raccolta generale 25049/2026Data pubblicazione 06/09/2026prevedano che il soggetto obbligato al pagamento sia diverso dalla partecontrattuale pubblica che ha siglato l’accordo e, in mancanza, se vi sia unprovvedimento amministrativo che incarichi dei pagamenti un soggettoterzo, purché, in quest’ultimo caso, tale provvedimento sia espressamenterichiamato nell’accordo tra PA sanitaria ed erogatore privato.Non merita, dunque, consenso la decisione della Corte di merito nellaparte in cui ha identificato il soggetto tenuto al pagamento sulla sola basedel precedente di legittimità citato in motivazione, senza tenere inconsiderazione il contesto normativo ed il tenore dei contratti stipulati traASL ed erogatore negli anni per cui è causa.8.- Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà aregolare le spese anche della presente fase processuale. P.Q.Mla Corte rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso e, in accoglimento delsecondo e del quarto, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 2 luglio 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]