Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1993
ECLI:EU:C:1993:251
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993CO0276_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-276/93,
1. [OSCURATO:PERSONA] BV, società di diritto olandese, con sede in Zwinjdrecht ([OSCURATO:PERSONA]),
2. [OSCURATO:PERSONA], società di diritto delle Bermuda, con sede in Hamilton (Bermuda),
3. [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano, con sede in Roma,
4. Spiers NV, società di diritto belga, con sede in Anversa (Belgio),
5. Bruigom & Visser BV, società di diritto olandese, con sede in Gorinchem ([OSCURATO:PERSONA]),
6. [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, società di diritto tedesco, con sede in Duisburg (Repubblica federale di Germania),
con i signori N.M.G. Bromfield e J.E. Pheasant, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. J. Loesch, 8 rue Zithe,
ricorrenti,
contro
Consiglio delle Comunità europee,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, diretto all' annullamento di talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e M. Zuleeg, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 maggio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] BV e altre cinque imprese del settore della banana hanno chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento di talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1).
2 Il predetto regolamento n. 404/93 fissa, nel titolo IV, il regime degli scambi con i paesi terzi. Esso prevede in proposito che le importazioni tradizionali di banane in provenienza dai paesi ACP nella Comunità, nei quantitativi stabiliti nell' allegato, possono continuare ad effettuarsi in franchigia dai dazi doganali.
Ai sensi dell' art. 18, nn. 1 e 2, di tale regolamento
"Per ogni anno è aperto un contingente tariffario di due milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali.
Nell' ambito di questo contingente tariffario le importazioni di banane di paesi terzi sono soggette ad un' imposizione pari a 100 ecu/t, le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette a dazio zero. (...) Al di fuori del contingente di cui al paragrafo 1
° le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette ad un' imposizione pari a 750 ecu/t,
° le importazioni di banane di paesi terzi sono soggette ad un' imposizione pari a 850 ecu/t".
L' art. 19, n. 1, dispone che
"Il contingente tariffario è aperto, a decorrere dal 1 luglio 1993, secondo la seguente ripartizione:
a) il 66,5% per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali;
b) il 30% per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane comunitarie e/o ACP tradizionali;
c) il 3,5% alla categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che hanno iniziato, a decorrere dal 1992, a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali. (...)".
3 Le ricorrenti sostengono che le disposizioni del citato regolamento n. 404/93, relative all' istituzione di un contingente tariffario per le importazioni di banane di paesi terzi e alla sua ripartizione tra gli operatori che hanno commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali e quelli che hanno commercializzato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali le riguardano direttamente ed individualmente e sono illegittime.
4 Ai sensi dell' art. 92, n. 2, del regolamento di procedura, l' irricevibilità per motivi di ordine pubblico può in qualsiasi momento venir rilevata d' ufficio dalla Corte che statuisce conformemente all' art. 91, nn. 3 e 4, senza aprire la fase orale del procedimento.
5 Giacché si trovano agli atti tutti gli elementi che le consentono di statuire sulla ricevibilità del ricorso d' annullamento, la Corte ha deciso di pronunciarsi senza sentire le osservazioni orali delle parti.
6 L' art. 173, secondo comma, del Trattato, consente ad ogni persona fisica o giuridica di proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.
7 Poiché il presente ricorso ha per oggetto l' annullamento di disposizioni di un regolamento, va accertato se le ricorrenti siano direttamente ed individualmente riguardate dai provvedimenti impugnati.
8 Quanto alla questione se le ricorrenti siano individualmente riguardate, va ricordato che per giurisprudenza costante la possibilità di determinare, più o meno precisamente, il numero o addirittura l' identità dei soggetti ai quali un provvedimento si applica non implica affatto che tali soggetti debbano essere considerati individualmente riguardati da tale provvedimento, purché sia certo che tale applicazione avviene in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall' atto controverso (si veda per esempio l' ordinanza della Corte 24 maggio 1993, causa C-131/92, Arnaud e a./ Consiglio, Racc. pag. I-2573).
9 Perché tali soggetti possano essere considerati come individualmente riguardati, è necessario che il provvedimento influisca sulla loro situazione giuridica in ragione di circostanze di fatto che li caratterizzano rispetto a qualsiasi altro soggetto e li identificano in modo analogo al destinatario (si veda per esempio l' ordinanza Arnaud/Consiglio, già citata, e la sentenza 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz e Geldermann/Consiglio, Racc. pag. 941).
10 Orbene, è importante rilevare che le disposizioni impugnate hanno per oggetto l' istituzione di una disciplina degli scambi di banane con i paesi terzi e di un meccanismo di ripartizione del contingente tariffario tra categorie di operatori economici definiti mediante criteri oggettivi.
11 Le dette disposizioni si applicano dunque a situazioni obiettivamente determinate e producono effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto.
12 Ne consegue che l' atto impugnato riguarda le ricorrenti soltanto nella loro qualità obiettiva di operatori economici nel settore della commercializzazione delle banane provenienti da paesi terzi, alla stessa stregua di ogni altro operatore economico che si trovi in una posizione identica.
13 Di conseguenza, il ricorso va dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimaste soccombenti, le ricorrenti vanno condannate alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
3) Le ricorrenti sono condannate alle spese.
Lussemburgo, 21 giugno 1993.