CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2024
Cassazione n. 17109/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13648/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorren te – Irpef -redditi di partecipazione per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 5069/2015,depositata in data23/11/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. L’Agenzia delle entrate ha recuperato a tassazione ai fini IRPEF gli utili di partecipazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]. cheMarco Porfidia, quale amministratore e socio di fatto di detta società, unitamente ad altro socio di fatto, [OSCURATO:PERSONA], aveva conseguito nell'anno d'imposta 2007. L’accertamento nei confronti della società nasceva da un pvc della Guardia di finanza che aveva accertato la presenza di un’organizzazione che prestava manodopera a imprese edili creando crediti Iva artificiosi e che individuava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come amministratori e soci effettivi della società in luogo dell’unico socio e amministratore formalmente esistente. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l'avviso notificatogli, affermando di non essere mai stato né amministratore né socio di fatto della società, contestualmente contestando la legittimità della pretesa operata. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bergamo accolse il ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, accogliendo l’appello erariale, confermò l’avviso di accertamento.In particolare, i giudici di appello evidenziarono che il maggiorreddito accertato alla società era confluito nella disponibilità, per la parte di sua spettanza, d i [OSCURATO:PERSONA], come provato dalla gestione del cantiere da parte dei soci e amministratori di fatto in modo totalitario sia sotto l’aspetto tecnico che amministrativo, convinzione avvalorata dalle dichiarazioni di dipendenti, clienti e fornitori che non conoscevano gli amministratori legali, i quali non svolgevano alcuna attività, e che avevano affermato che i loro unici e diretti riferimenti erano esclusivamente i due geometri. 5. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, in base a due motivi. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. 6. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale de l [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2639 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe fatto meccanicamente discendere la qualità di amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA].s.r . l . in capo al geom. [OSCURATO:PERSONA] dalle dichiarazioni di terzi alla Guardia di Finanza. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 47 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2247 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) c od. proc. civ., avendo la CTR erroneamente affermato la qualità di soci occulti degli amministratori di fatto, mentre nel nostro ordinamento giuridico la figura del socio di fatto richiede la sussistenza di una serie di presupposti (accordo con gli altri soci, conferimento in un fondo comune, affectio societatis, esteriorizzazione del vincolo), di cui nel caso in esame non si era data prova . 2. Va disatteso, in quanto inammissibile e comunque infondato, il primo motivo, che, pur denunciando violazione di legge, e precisamente dell’art. 2639 cod. civ., mescola doglianze eterogenee, dal vizio di motivazione, non avendo i giudici tenuto conto di alcuni documenti depositati, all’errore di sussunzione, sino alla critica del ragionamento presuntivo, nel tentativo di rimettere in discussione l’accertamento in fatto della CTR, incensurabile nel giudizio di legittimità se correttamente motivato (Cass., S.U., n. 34476/2019). Peraltro nel caso in esame ciò che rileva non è direttamente il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, sulla cui valutazione il motivo si concentra, bensì, nella ricostruzione posta a base dell’accertamento, confermata dalla sentenza impugnata (come riportato dallo stesso ricorrente a pagina 1 del ricorso), il ruolo di socio della società. 2.1. Ancora, come evidenziato per vicenda connessa da Cass. n. 9407/2024, occorre osservare che non è necessario, per il riconoscimento della qualità di amministratori di fatto, l’esercizio di tutti i poteri attribuiti dalla legge agli amministratori, essendo sufficiente che il soggetto si sia inserito nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative e che tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (Cass. n. 4045/2016; Cass. n. 1546/2022); quindi, né il coinvolgimento di altri soggetti nella gestione né la mancanza della formalizzazione in atti scritti del loro ruolo gestorio precludono l’accertamento della qualità di amministratore di fatto, desunto in questo caso dalle dichiarazioni dei clienti, committenti e dipendenti, che, come riportato dalla CTR, hanno affermato di aver trattato per la definizione degli impegni esclusivamente con il ricorrente e con l’altro socio occulto, [OSCURATO:PERSONA], escludendo quindi implicitamente che egli svolgesse mansioni puramente tecniche nell’ambito dei cantieri, e hanno riferito di non conoscere l’amministratore di diritto. 2.2. Giova precisare che il dedotto omesso esame delle lettere di incarico depositate in atti non può neanche essere riqualificato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., mancando ogni allegazione del carattere decisivo di tali documenti ai fini di una diversa ricostruzione del fatto storico e poiché comunque l 'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal t esto della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, come nel caso di specie, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass. n. 27415/2018). 2.3. Giova appena precisare che nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi acquisite in fase di accertamento hanno normalmente valore indiziario, e pur tuttavia, per il loro contenuto intrinseco ovvero per l'attendibilità dei riscontri offerti, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex art.2729 cod. civ. (Cass. n. 16711/2016), concorrendo a formare il convincimento del giudice anche se non rese in contraddittorio con il contribuente, senza necessità di ulteriori indagini da parte dell'Ufficio (Cass. n. 9407/2024;Cass. n. 6946/2015; Cass. n. 9316/2020). 3. Il secondo motivo è inammissibile poiché non si confronta con la ratio decidendidella sentenza e comunque tende ad una rivalutazione degli elementi di merito. La ratiodella decisione è che la composizione formale della società fosse di fatto una finzione e che il vero dominus della società fosse il ricorrente, unitamente al Garonzi (pagina 3). Il motivo è quindi inammissibile laddove, censurando la ricostruzione fattuale, intende semplicemente negare che il ricorrente fosse socio occulto della società; né rilevano gli elementi necessari richiamati dalla giurisprudenza per aversi società di fatto poiché nel caso di specie si discute dell’utilizzo di una società formalmente esistente e quindi del rapporto occulto del ricorrente con detta società; il motivo è altresì inammissibile laddove afferma che la distribuzione degli utili era possibile solo in favore del socio formalmente esistente, mentre la CTR ha sostanzialmente affermato il carattere fittizio di tale partecipazione. 4. Il ricorso va quindi respinto. Alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 5.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu