CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 novembre 2023
Cassazione n. 33300/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG chiede, riportandosi alla requisitoria già depositata, che la Corte di Cassazione, qualificata l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno il 22/02/2023 come ricorso per Cassazione, dichiari inammissibile il ricorso.' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno e l'accoglimento del ricorso di impugnazione della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 22 febbraio 2023 il Tribunale di Salerno ha affermato la penale responsabilità - per quanto qui rileva - di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 677 comma 1 e comma 3 compiutamente descritto nel capo di imputazione, ivi riportato, con condanna alla pena di euro 400,00 di ammenda. 1.1 In particolare la vicenda processuale di primo grado si è svolta nei confronti di 19 imputati e si incentra sulle conseguenze dell'avvenuto distacco (in data 8 marzo 2013) di pietre da una scarpata ubicata in Amalfi e posta a monte del fabbricato condominiale sito in via [OSCURATO:PERSONA] di Amalfi . Tutti gli imputati risultano destinatari - per diversi motivi correlati ai titoli di proprietà - di una ordinanza sindacale del 17 maggio 2013 con cui veniva imposto di procedere a realizzare le opere provvisionali necessarie a scongiurare il pericolo. 1.2 Premesso che i lavori necessari a scongiurare il pericolo non sono stati mai effettuati, per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA] dal capo di imputazione risulta che costui era comproprietario del fabbricato condominiale sito alla via [OSCURATO:PERSONA] di Amalfi. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione con atto del 21 marzo 2023. 2.1 Tuttavia sull'atto di ricorso si è pronunziata la Corte di Appello di Salerno, con sentenza emessa in data 3 novembre 2023, oggi impugnata. E' accaduto che avverso la decisione di primo grado hanno proposto atto di appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (parimenti condannati in primo grado alla sola pena dell'ammenda) e che la Corte di Appello ha ritenuto di applicare la disposizione di legge di cui all'art.580 cod.proc.pen., con trattazione del giudizio di secondo grado e conferma della sentenza di primo grado. 3. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento ed incompetenza funzionale della Corte di Appello. Il ricorrente evidenzia che il solo mezzo di impugnazione ammissibile - ai sensi dell'art. 593 comma 3 cod.proc.pen. - era il ricorso per cassazione. Non poteva, pertanto, la Corte di Appello di Salerno convertire l'atto di ricorso in appello ai sensi dell'art.580 cod.proc.pen. ma al limite avrebbe dovuto qualificare come ricorso per cassazione gli altri atti di impugnazione. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità. Il pericolo derivava da un fondo che sovrastava la proprietà condominiale del Proto, come si deduce agevolmente dal contenuto del capo di imputazione. Non poteva, pertanto, ritenersi che la disposizione incriminatrice si estenda ai soggetti comproprietari dell'immobile. Costoro non avevano alcuna possibilità di realizzare interventi di contenimento, su proprietà di altri. L'esistenza dell'ordinanza sindacale che era rivolta anche ai comproprietari dell'immobile non poteva ritenersi fonte di responsabilità per il reato di cui all'art.677 cod.pen. . 3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità. Non vi è risposta, in ogni caso, circa la doglianza relativa alla attribuzione esclusiva di responsabilità, in caso di condominio, all'amministratore. 4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 4.1 La decisione di secondo grado va annullata per incompetenza funzionale del giudice della impugnazione. Ed invero, pacificamente, la decisione di primo grado era esclusivamente ricorribile per cassazione in virtù del fatto che era stata applicata la sola pena dell'ammenda. Nessuna possibilità di applicazione - in simile caso - dell'art.580 cod.proc.pen. poteva ipotizzarsi. Ciò perché nel prevedere la conversione in appello del ricorso per cassazione (validamente formulato) in ipotesi di avvenuta proposizione di «diversi mezzi di impugnazione avverso la medesima sentenza» il legislatore presuppone che il mezzo di impugnazione rappresentato dall'atto di appello (che radica il potere di emettere sentenza da parte della Corte di Appello) sia ammissibile. Lì dove l'atto di appello non sia ammissibile (come nel caso in esame) l'atto processuale che la Corte di secondo grado è tenuta a compiere è quello della 'qualificazione' di tale atto - ai sensi dell'art.568 comma 5 cod.proc.pen. - in ricorso per cassazione, con trasmissione a questa Corte di legittimità. 4.2 Ciò posto, il Collegio rileva che va valutato l'originario atto di ricorso, avverso la sentenza di primo grado. 4.3 II ricorso è fondato. Il Tribunale non ha esposto alcuna ragione - a sostegno della affermazione di responsabilità- diversa dalla constatazione della mancata esecuzione dei lavori di contenimento del rischio derivante dal dissesto della scarpata. Ma il tema prioritario, al di là della notificazione della ordinanza sindacale, è quello della identificazione dei soggetti tenuti, ai sensi dell'art.677 comma 1 cod.pen., ad intervenire. Su tale aspetto le obiezioni introdotte dal Proto impongono una ricognizione in fatto che non risulta mai realizzata e che va, pertanto, demandata al giudice di primo grado, con annullamento anche della decisione emessa dal tribunale di Salerno in data 22 febbraio 2023 e rinvio per nuovo giudizio(al medesimo Tribunale in diversa composizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, valutato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], annulla la sentenza del Tribunale di Salerno del 22 febbraio 2023 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno in diversa composizione. Co