CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16436/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Deposi::t,,a rí e:,íe e il ei-ia oggi, 07 MA 2026 - [OSCURATO:PERSONA] Dou.ssa Elisabe A rrabitoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, in riforma della decisione del Tribunale di Roma e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli appellanti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione, con revoca della confisca. 2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione che deduce, con un unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia della più favorevole sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto" o "perché il fatto non costituisce reato". Dopo aver dato contezza della giurisprudenza di legittimità, a partire da Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, a proposito della prevalenza del giudizio di assoluzione nel merito nel caso di prescrizione del reato, laddove vi sia la "evidenza" dell'innocenza sostanziale, che ricorre ove sussista la relativa prova positiva, ovvero ove si riscontri la assoluta assenza di prove a carico, il difensore censura la sentenza impugnata, la quale ha totalmente omesso di verificare la posizione del ricorrente al fine del possibile proscioglimento nel merito; invero, il richiamo al "compendio probatorio a carico" si risolve nella esclusiva evocazione degli elementi relativi alla sussistenza degli illeciti tributari che sarebbero stati perpetrati all'interno di varie società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge il difensore che la Corte di merito ha omesso di considerare un dato di assoluto rilievo, ossia il verbale di assemblea della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del 23 settembre 2012, da cui risulta che il [OSCURATO:PERSONA] è cessato dalla carica di amministratore, sicché egli non può essere ritenuto responsabile della presentazione delle dichiarazioni inoltrate successivamente a tale data, ossia il 27 settembre 2012, quanto alle imposte sui redditi (capo 105), e il 14 dicembre 2012, quanto all'i.v.a. (106). In relazione ai restanti reati, evidenzia il difensore che l'esclusione di ogni contributo causale del ricorrente è stata attestata dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono riportate, per stralcio, a p. 7-8 del ricorso. In ogni caso, l'asserito coinvolgimento del ricorrente nelle operazioni illecite addebitategli viene desunto, dai giudici di merito, da elementi indiziari palesemente inconferenti e talvolta errati in punto di fatto; in particolare, si è omesso di consideratkr—che il [OSCURATO:PERSONA] non era affatto una mera "testa di legno" nullafacente, né che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale era stato 2amministratore, era una "scatola vuota" priva di operatività. Il difensore, infine, riporta le considerazioni svolte con l'atto di appello (da p. 11 a p. 29), con cui si insisteva per l'assoluzione nel merito e con le quali non si sarebbe misurata la Corte di appello. 3. Il difensore ha depositato "motivi nuovi e note difensive", che, nella sostanza, ribadiscono le argomentazioni dedotte nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Si rammenta che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocuii, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (per tutti, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01). In altri termini, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445 - 01). 3. Nella vicenda in esame, la Corte di merito ha chiaramente affermato che "la ricostruzione del compendio indiziario in senso sfavorevole agli appellanti, non trova, per la rilevanza degli elementi a carico, una evidente smentita nella ragioni addotte a sostegno dei proposti gravami" (p. 11 della sentenza impugnata), ragioni che, quanto al [OSCURATO:PERSONA], sono ben riassunte a p. 8 della decisione della Corte di appello e che ricalcano quelle riproposte in questa sede. Invero, nel rinviare al "compendio indiziario", la Corte di merito ha evidentemente richiamato la motivazione della sentenza impugnata, laddove, 3alle p. 94-95, ha bene illustrato le ragioni poste a fondamento della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] - amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a partire dal 28 dicembre 2004 e socio fin dalla costituzione della società, risalente al 25 settembre 2002 - non già - e non solo - per la carica assunta, ma in ragione del mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'essere un mero prestanome, era pienamente consapevole e partecipe del sistema fraudolento ideato dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto: 1) diretto beneficiario delle operazioni di pagamento in contanti collegate all'attività illecita del gruppo e, in particolare, di quelle di retrocessione dell'i.v.a., come affermato dal teste [OSCURATO:PERSONA] e come risulta dalle annotazioni riportate nella c.d. agenda nera sequestrata alla coimputata [OSCURATO:PERSONA]; 2) socio al 90% della Glasstyle s.r.I., di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], storico commercialista del gruppo [OSCURATO:PERSONA]; 3) in stretto contatto personale proprio con [OSCURATO:PERSONA] nei locali di viale America n. 11, dove il [OSCURATO:PERSONA] aveva un ufficio a lui riservato; 4) fruitore, attraverso il meccanismo della compensazione, dell'abbattimento del debito i.v.a. gravante sulla società, grazie all'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società del [OSCURATO:PERSONA]; 5) sottoscrittore, nella veste di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della contrattualistica retrodatata formata ad hoc allo scopo di conferire una formale giustificazione alla fatturazione fittizia. 4. Orbene, a fronte di tale apparato motivazionale, le argomentazioni formulate dal ricorrente non indicano elementi che offrano l'incontestabile ed immediata evidenza dell'innocenza, in quanto si limitano a sollecitare una diversa valutazione delle prove, diretta a contrastare le argomentate affermazioni del Tribunale dinanzi indicate: ciò che certamente esula dalla nozione di "constatazione" ex art. 129 cpv. cod. proc. pen., la quale deve risolversi, proprio in ragione della nozione in essa implicata - che, per definizione, è incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento -, in una mera presa d'atto di dati che, de visu, evidenzino di per sé stessi, senza necessità di una loro interpretazione, la manifesta prova della sussistenza di cause di proscioglimento. Invero, nemmeno l'elemento ritenuto dirimente dal difensore, quantomeno con riferimento ai reati di cui al capi 105) e 106), ossia la cessazione del [OSCURATO:PERSONA] della carica di amministratore, offre con immediatezza la prova dell'innocenza, considerando che al ricorrente, come emerge dai rispettivi capi di imputazione, è contestato il concorso nel reato, sicché un suo contributo causale è rinvenibile anche prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, come nella sottoscrizione, quale amministratore della società, della contrattualistica 4 4retrodatata formata allo scopo di conferire una parvenza di legalità alla fatturazione fittizia. Si osserva, infine, che chi invoca l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non può limitarsi a riprodurre i motivi di appello, per evidenziare un'asserita mancata risposta della Corte di merito, dovendo, invece, indicare, in maniera puntuale, le prove da cui risulti, in modo evidente e assolutamente non contestabile, l'innocenza dell'imputato. 5. Non può non rilevarsi, allora, che, in assenza di una chiara prova dell'innocenza, la Corte di merito, nel rinviare alle valutazioni del Tribunale poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità, ha fatto corretta applicazione della regola sancita dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., pervenendo alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, senza procedere ad alcun approfondimento del compendio probatorio, che, per contro, deve essere effettuato nel caso in cui sia stata disposta la confisca (cfr. Sez. 3, n. 40793 del 22/10/2025, Castelli, Rv. 288976 - 01; Sez. 3, n. 12731 del 18/12/2020, dep. 02/04/2021, Ferri, Rv. 281569), ovvero sia confermata la statuizione relativa al risarcimento del danno cagionato dal reato (cfr. Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01, nonché Corte costituzionale n. 2 del 2026 e n. 182 del 2021): situazioni che, entrambe, esulano della vicenda qui al vaglio, posto che la confisca è stata eliminata per tutti gli imputati e che nemmeno vi è stata costituzione di parte civile da parte dell'Erario. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M