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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38800/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita non consentiti apprezzamenti di merito, peraltro attraverso censure generiche, e comunque risulta manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze indicate nei numeri 1), 2), 3), e 6) dell'istanza, con rilievo decisivo ed a prescindere dall'omogeneità delle violazioni, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (circa un anno), ma anche le diverse modalità esecutive e l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali ric:hieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi.

Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che, alla luce della reiterazione delle condotte criminose in un lasso temporale così ampio, è più verosimile che il condannato, a prescindere dalla collaborazione nella fase esecutiva, in più occasioni, con lo stesso complice, abbia commesso i reati non in esecuzione di un'unica ma di diverse risoluzioni criminose, assecondando la sua inclinazione a delinquere Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio , tratto dalle sentenze in esecuzione e dalla documentazione acquisita in corso di causa, da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indiceyobjaterioche, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza o a sollecitare l'apprezzamento di elementi fattuali che, tuttavia, sono stati giustificatamente considerati insufficienti.

Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, cone detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato, compreso l'avvenuto riconoscimento del vincolo in favore di uno dei correi in ragione della diversità della posizione soggettiva. 2 -

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita non consentiti apprezzamenti di merito, peraltro attraverso censure generiche, e comunque risulta manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze indicate nei numeri 1), 2), 3), e 6) dell'istanza, con rilievo decisivo ed a prescindere dall'omogeneità delle violazioni, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (circa un anno), ma anche le diverse modalità esecutive e l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali ric:hieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi. Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che, alla luce della reiterazione delle condotte criminose in un lasso temporale così ampio, è più verosimile che il condannato, a prescindere dalla collaborazione nella fase esecutiva, in più occasioni, con lo stesso complice, abbia commesso i reati non in esecuzione di un'unica ma di diverse risoluzioni criminose, assecondando la sua inclinazione a delinquere Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio , tratto dalle sentenze in esecuzione e dalla documentazione acquisita in corso di causa, da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indiceyobjaterioche, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza o a sollecitare l'apprezzamento di elementi fattuali che, tuttavia, sono stati giustificatamente considerati insufficienti. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, cone detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato, compreso l'avvenuto riconoscimento del vincolo in favore di uno dei correi in ragione della diversità della posizione soggettiva. 2 - 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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