CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43229/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata LIZZANELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, è inammissibile l'istanza con la quale la parte chiede l'applicazione della disciplina della continuazione, quando la stessa è già stata esclusa dal giudice della cognizione. Nel caso di specie, la ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la richiesta di applicazione della disciplini della continuazione tra i reati oggetto dell'istanza era stata già rigettata dalla Corte di appello di Lecce, quale giudice della cognizione, con la sentenza emessa in data 1 luglio 2020, definitiva 1'8 novembre 2022. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1