CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02688/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27273/2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Piazza delle Istituzioni n. 27, edificio H - 31100 Treviso (TV) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), i n persona dell' a mministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, Rag. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TV) il 22 agosto 1958 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1/b - 31056 Roncade (TV), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE])del Foro di Rovigo, con studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 15 - 45100 Rovigo (RO), con domicilio eletto presso lo s tudio dell'A vv . [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , sito in Roma (RM) alia [OSCURATO:PERSONA] n. 19; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] accertamento omesso versamento IMU – Risoluzione contratto di leasing – Legittimazione passiva società concedente Comune di [OSCURATO:PERSONA] (TO), in p ers ona d el S in daco in carica pro tempore ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentato e difeso, come da deliberazione di G.C. del 23.11.2020 n. 166, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ivrea (TO), C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 74/06 / 20 20 emess a d a l la C TR Piemonte in data 17/01/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. La A -[OSCURATO:SOCIETA]. proponeva separati ricorsi alla CTP di Torino avverso avvisi di accertamento per gli anni 2013 e 2014 relativi a tre unità immobiliari concesse in locazione finanziaria. 2. La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Piemonte rigettava il gravame, evidenziando che non era possibile applicare, per l’individuazione della soggettività passiva Imu, gli stessi criteri fissati dal legislatore per la Tasi, essendo differenti i presupposti delle due imposte, e che il legislatore aveva ritenuto rilevante non la materiale detenzione del bene, ma l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittimasse la detenzione qualificata dell’utilizzatore. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la A - [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità e/o illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, 1, commi 136-139, l. n. 124/2017 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR identificato il soggetto passivo per l’Imu nella società concedente il leasing sulla base della mera risoluzione del contratto per inadempimento del concedente, a prescindere dall’effettiva riconsegna dei cespiti. 1.1. Il motivo è infondato. Viene sottoposta allo scrutinio di questa Corta la questione della individuazione del soggetto passivo dell’IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell’ipotesi, tutt’altro che infrequente, di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per morosità dell’utilizzatore cui non faccia seguito l’immediata materiale restituzione del bene. Il problema che si pone è quello di stabilire se, nel periodo intercorrente tra la cessazione di efficacia del contratto e la restituzionedel bene, la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede il bene, o all’utilizzatore, che materialmente ne dispone. Nella fattispecie in esame risulta accertato che il contratto di locazione finanziaria fu risolto per morosità della società locatariae che il bene negli anni oggetto di accertamento (2013 e 2014) non fu restituito al proprietario. Ciò premesso, va rilevato come, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011, Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabile a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. . Sul punto sono recentemente intervenute, a distanza ravvicinata, due pronunce della sezione quinta della Corte di Cassazione.La prima –la sentenza nr. 13793/2019 – ha affermato il principio secondo il quale Il d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imusi determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore. . La seconda pronuncia – la nr. 19166/2019 - ha stabilito l’opposto principio che per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione del contratto alla data di effettiva riconsegna del bene alla società concedente, di talchè soggetto passivo Imu rimane l’utilizzatore sino alla data di redazione del verbale di consegna del bene concesso in leasing . Il contrasto giurisprudenziale de quo può considerarsi superato dall’intervento di due ulteriori pronunce successive - le sentenze nr. 25249/2019 e nr. 29973/2019 - che hanno confermato l’orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo, con la conseguente traslazione dell’obbligo di corrispondere il tributo relativo all’immobile sul proprietario (società di leasing). In particolare, la sentenza nr. 29973/2019 si è fatta carico di confutare tutte le argomentazioni contenute nella pronuncia nr. 19166/2019, ribadendo il principio che nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E' il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d'imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali. Dal chiaro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore. . L’orientamento da ultimo passato in rassegna si è ulteriormente consolidato (cfr. da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. VI nr. 31083/2021 e nr. 2349/2021, Sez. V nn. 17492/2021 e 1200/2021). 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità e/o illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 23/2011 e 1, comma 672, l. n. 147/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR omesso di applicare il secondo periodo del citato comma 672 in quanto ritenuto pertinente solo in punto Tasi, disattendendo in tal modo anche il principio costituzionale di capacità contributiva. 2.1.Il motivo è infondato. Secondo l’assunto della ricorrente sviluppato nel secondo motivo, l’interpretazione dalla norma sopra passata in rassegna, che individua il soggetto passivo dell'imposta Imu, nel caso di risoluzione del contratto senza l'avvenuta consegna del bene, nell'utilizzatore del cespite immobiliare non essendo la società di leasing nel possesso e nel godimento dell'immobile, troverebbe conferma nell’art. 1, comma 672, della l. 147/2013, a tenore della quale in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna . Tale norma, applicabile limitatamente al tributo Tasi, non può essere analogicamente estesa anche all’Imu, in primo luogo, perché il comma 703 della stessa legge precisa che l’istituzione dell’IUC (della quale la Tasi è una componente) lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu e, in secondo luogo, per l’eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi delle imposte in esame (se si fa eccezione per la coincidenza delle basi imponibili). L’Imu, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell’individuare il soggetto passivo, ad una nozione di possesso civilistica, per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò l’art. 9 del d.lvo citato stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni non costruiti o in corso di costruzione che, come tali, non possono essere detenuti; in tale ipotesi la stipula del contratto, e non la materiale consegna del bene, rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. [OSCURATO:PERSONA] è, invece, destinata al finanziamento di servizi pubblici comunali rivolti alla collettività e, pertanto, deve essere corrisposta sia dai proprietari che dagli affittuari; proprio la fruizione del servizio pubblico indivisibile giustifica l'obbligo del pagamento in capo al locatario finanziario dalla data di stipulazione del contratto a quello di riconsegna del bene al locatore. Del resto, è vero che si è al cospetto di una norma di natura interpretativa, ma è altrettanto vero che tale valenza va limitata all’imposta Tasi. Senza tralasciare che, essendosi in presenza di norme tributarie, come tali aventi natura speciale, sussiste il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione autentica, posto in riferimento alla legge speciale dall’art. 14 disp. prel. c.c. Anche in punto di mancanza di identità tra i due tributi questa Sezione ha fatto chiarezza, escludendo sia l’applicazione della normativa della Tasi, riferita a un diverso tributo, all’IMU sia la valenza interpretativa dell’art. 1, comma 672, della l. 147/2013 (cfr. da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. VI nr. 31083/2021 e nr. 2349/2021, Sez. V nn. 17492/2021 e 1200/2021). 3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la nullità e/o illegittimità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia sul secondo motivo d’appello e, dunque, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame concernente la mancata compensazione delle spese di lite di primo grado nonostante la materia oggetto di causa fosse particolarmente controversa e connotata da una notevole incertezza a livello sia normativo che giurisprudenziale. 3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. In primo luogo, la ricorrente, pur deducendo in maniera generica l’eccessiva quantificazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado, ha del tutto omesso di indicare se e in che termini la detta quantificazione avesse superato i limiti massimi dei parametri di cui al dm n. 55/2014, applicabile alla fattispecie ratione temporis. In secondo luogo, la contribuente ha omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’atto di appello, al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare se effettivamente avesse proposto uno specifico motivo di gravame sul profilo delle spese di primo grado, vieppiù se si considera che nella sentenza qui impugnata non vi è cenno della relativa questione. In ogni caso, in applicazione del principio di economia processuale, anche qualora la ricorrente avesse assolto al detto onere, il motivo si sarebbe rivelato infondato. Invero, in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017; conf. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020). Del resto, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. La circostanza che l’orientamento di questa Corte nel senso esposto in motivazione si è consolidato solo tra il2019 e il 2021 giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa per intero le spese del presente giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte