CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 10482/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t N. 19636/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, affidandosi ad un duplice motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla conferma dell'affermazione di responsabilità, con particolare riferi- mento alla sussistenza della recidiva nel biennio, ed al mancato riconoscimento del minimo della pena e della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi proposti sono manifestamente infondati, in quanto palesemente articolati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi per- tanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza og- getto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto dì diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Al riguardo, il giudice del gravame del merito ha già dato conto (pagine 1 e 2 in relazione al primo motivo e al concetto di recidiva nel biennio, pagine 4-6 in relazione al secondo, ed in particolare in relazione al diniego dell'art. 131bis cod. pen.), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, oltre che corretta in punto di diritto, gli elementi di prova che l'hanno indotta alla conferma della sentenza impugnata, con particolare riguardo alle modalità del fatto e alla perso- nalità del reo desumibile dai suoi precedenti penali. 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).N. 19636/2022 R.G. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]