CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 34748/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 33698/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]\VO ISION1A, Attivamente domiciliato in ROMA, presso \N(211 della (2( )R'IlI supw;,\L\ 1)1 cAssAzio\l:,, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l.\ R1'.( ;I. \\! - ricorrente - contro 11\1811..1W D111,'IN"I ), 80224030587, Attivamente domiciliato in R0.11A, -[OSCURATO:PERSONA] A PORTO( ;1-11 .18112, presso \\\O( \i R.\ ( I :.-Nd IR \ I i 1)11,1( ) ST \l'O, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso il decreto R.G. n. 794/2018 emesso dal TRII-W\ \l i. DI 1:.\ ()LILA depositato in data 03/10/ 9019., udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11 /2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. M. \R( Dll i 1iTRI; R.G.N. 33698/2019 Camera cl consiglio del 8/11/2021 Rilevato che, con ordinanza n. 17970 pubblicata in data 23 giugno 2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, co. 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come inserito dal d.l. n. 46/2017, per c,s-intrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione; per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 par. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, par. 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU; ritenuto che appare opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione della ridetta questione di costituzionalità da parte Corte costituzionale; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione di costituzionalità rimessa all'esame della Corte costituzionale con l'ordinanza dianzi indicata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 8/11/2021. Il Presidente • Giacomo/ avaglino IJ Fun G