CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 21548/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 5 aprile 2022 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 28.11.2019 dal Tribunale di Milano che dichiarava MORELLO Maurizio colpevole dei reati a lui ascritti (art.76 d.lgs. n.159 del 2011 ed altro), unificati dal vincolo della continuazione e lo condannava alla pena di mesi 10 di arresto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MORELLO Maurizio deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 131 bis e 81 cod. pen.; vizio di motivazione; esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, essendo state mosse doglianze su punti congruamente argomentati in sede di merito ed immuni da vizi in diritto. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente