CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 03689/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 25054/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per proc ura specialein atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. spa , in persona del legale rappres.p.t., rappresentata e di fesa d all’avv. [OSCURATO:PERSONA] G. D’Angelo , per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, n. 1365/2021, pubblicata il 22/06/2021; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 30.01.2026dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pubblicata in data 5.7.2018, il Tribunale di Siracusa rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere, in via principale, la declaratoria della usurarietà del mutuo ipotecario concluso in data 25.2.2010 con la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, soc. coop p.a., e conseguentemente della gratuità dello stesso ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c. con la condanna della banca convenuta alla restituzione di quanto pagato a titolo di interessi, spese e compensi e, in via subordinata, la declaratoria di nullità del mutuo ai sensi dell’art. 117, comma 6, D.lgs. 385/1993 con conseguente applicazione della norma contenuta nel successivo comma 7, ovvero, in via ulteriormente subordinata, la nullità, per indeterminatezza, delle clausole del mutuo ai sensi dell’art. 1419 c.c. e per l’applicazione di interessi anatocistici nel piano di ammortamento c.d. alla francese, con la richiesta di sostituzione del tasso legale a quello convenzionale. Con sentenza depositata i l 22.6.202 1 la Corte territoriale rigettava l’appello della Vitale, osservando che: il giudice di primo grado aveva disposto la trattazione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., senza concessione di termini per il deposito di note, per cui alle le parti era precluso procedere in guisa differente; gli interessi di mora stabiliti convenzionalmente erano al di sotto della soglia usuraria, anche senza considerare l’incremento del 2,1% previsto dall’art. 3, comma 4 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’esborso previsto per l’estinzione anticipata del finanziamento trovava la sua ragione in una causa del tutto distinta dal semplice costo del finanziamento; la inesatta indicazione dell’’ISC /TAEG non comportava, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento quanto piuttosto l’erronea rappresentazione del suo costo complessivo, atteso che,stante il suo valore sintetico, l’ISC non rientra va nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione era sanzionata dall’ art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d’interessi normativamente stabiliti a quelli pattuiti. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione , avverso la sentenza d’appello, affidandosi acinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 281 quinquiesc.p.c, 112 c.p.c. nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., e nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., peraver la Corte d’appello disposto la trattazione orale della causaex art. 281 sexies c.p.c. Ilsecondo motivo denunzia violazione dell’art. 644 cp in relazione all’art. 1 l. n. 108/96, per aver la Corte territorialeadottato un’interpretazione illogica e contraddittoria, omettendo l’esame di fatto decisivo, non considerando, nel calcolo dell’usura, le penali previste dal contratto per l’estinzione anticipata e gli interessi di mora pattuiti. Il terzo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 116, 117 TUB, 1284, 1418, c.1. 1175, 1375, cc, 9 delibera CICR, e per violazione dell’art. 115 cpc, nonché motivazione illogica e contradditoria; al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia considerato che il TAEG/ISC calcolato erasuperiore a quello indicato in contratto. Il quarto motivo denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cpc, data l’omessa trattazione dell’eccezione di nullità del tasso d’interesse per contrasto con gli artt. 116 e 117 Tub, quale fatto decisivo. Il quinto motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt.61 e 191 cpc per omessa ammissione di ctu. Il ricorso è improcedibileper mancato deposito della relazione di notifica della sentenza impugnata (sia da parte del ricorrente che del controricorrente). Invero, nell’indice del ricorso si parla solo di sentenza notificata via pec, ma non anche di relazione di notifica della sentenza. Al riguardo, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- n el giudizio di legittimità, ove ilricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione dellasentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è statanotificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e ilricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena diimprocedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica dellasentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che ilricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass., n. 23982/2025). Infatti, la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.(SU, n. 21349/2022). Nella specie, come detto, parte ricorrente ha dichiarato che la sentenza era stata notificatacon pec, ma non ha assolto l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, con il conseguente decorso del termine breve per l’impugnazione. Né la notifica del ricorso rispetta la prova di resistenza , dato che la sentenza impugnata è stata depositata il 22.6.2021, mentre il ricorso risulta notificato con pec il 27.9.2021. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara improcedibileil ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bi