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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21780/2026

Testo disponibile della fonte

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fesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], difesa nel giudizio di appello dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pastore con studio in Genova in via [OSCURATO:PERSONA] di Quarto 1/1;– intimata –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 649/2017, depositata il 20/2/2017;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 22 maggio 2026;Numero registro generale 9651/2018Numero sezionale 4405/2026Numero di raccolta generale 21780/2026Data pubblicazione 25/06/2026Con avviso di accertamento n.

T9B01EZ06373/2012 per l’anno2007, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “lacontribuente”), esercente l’attività di estetista, e notificato il 20novembre 2013, l’ufficio controlli della Direzione provinciale 1 di Milanodell’Agenzia delle Entrate determinò, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n.600/1973, il reddito d’impresa da lei percepito in euro 44.651.L’ufficio accertò ai fini Irpef e relativa addizionale regionale unreddito imponibile di euro 44.651 per conseguenti maggiori imposte;accertò un maggiore imponibile Irap, iva, oltre interessi e sanzioni emaggiori contributi Inps.In particolare, la contribuente non aveva presentato ladichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2008 per l’anno d’imposta 2007.In seguito all’accesso presso l’immobile sito in Genova via Rivale2/1, effettuato in data 15 marzo 2012 dalla [OSCURATO:PERSONA], eranoemersi elementi idonei a dimostrare lo svolgimento di una attivitàd’impresa da parte della contribuente (presenza di una collaboratricedella contribuente, camere attrezzate con lettini appositi per massaggi,tariffario dei prezzi delle varie tipologie di massaggio) nonostante cheella risultasse priva di partita iva.

Dai dati dell’anagrafe tributaria nonemergeva che la contribuente fosse impiegata in qualità di lavoratricedipendente e non vi era evidenza che disponesse di altra fonte direddito.

Con atto del 30 marzo 2006, registrato presso l’ufficio di Milano2, la contribuente aveva ricevuto in locazione a uso ufficio, per cinqueanni, l’immobile di via Rivale presso il quale si era svolto l’accesso.

Lacontribuente aveva eseguito versamenti di denaro contante sui conticorrenti a lei intestati, senza provvedere però alla presentazione delledichiarazioni fiscali e al versamento delle imposte dovute.r.g. n. 9651/2018 a.c. 22/5/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 9651/2018Numero sezionale 4405/2026Numero di raccolta generale 21780/2026Data pubblicazione 25/06/2026Tale ultima circostanza emergeva a seguito di indagini finanziariaai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n.633/1972, autorizzate dall’Agenzia delle Entrate.La contribuente risultò intestataria di tre conti correnti presso laBNL, e precisamente: i conti nn. 4320010747 e 3300030145, intestatia lei; il conto corrente n. 3304010195 cointestato con la Sig.ra OxiliaPietrina.All’invito dell’ufficio di spiegare i movimenti finanziari piùsignificativi, la contribuente non produsse alcuna documentazionegiustificativa in merito all’origine dei movimenti in entrata e aidestinatari di quelli in uscita.Nel ricostruire sinteticamente il reddito della contribuente,l’importo dei movimenti in entrata sui conti correnti veniva sommatoai movimenti in uscita.L’ufficio determinò i costi in euro 5.580, pari agli oneri relativi alcontratto di locazione registrato con riferimento all’immobile sededell’attività esercitata.

Ai fini iva, l’ufficio ritenne che la contribuentenon avesse diritto ad alcuna detrazione posto che ella non avevaeffettuato alcuna detrazione e non aveva fatto alcun versamento.In esito al ricorso presentato dalla contribuente, la C.T.P. di Milanorideterminò il reddito imponibile in euro 23.658 per l’anno 2007, previariqualificazione dell’attività della contribuente come attività libero-professionale, con la conseguente esclusione dell’operatività dellapresunzione di cui all’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973.La C.T.P., inoltre, ritenne che i versamenti confluiti sul contocorrente cointestato con [OSCURATO:PERSONA] potessero essere imputati amaggior reddito della contribuente solo per la metà.L’appello proposto dall’ufficio, nel contraddittorio con lacontribuente, fu rigettato dalla C.T.R. territoriale.r.g. n. 9651/2018 a.c. 22/5/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 9651/2018Numero sezionale 4405/2026Numero di raccolta generale 21780/2026Data pubblicazione 25/06/2026Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate proponericorso per cassazione, affidato a quattro motivi.La contribuente è rimasta intimata.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza(art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) per violazione dell’art. 36, comma 2,d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., permotivazione omessa e/o apparente”, l’Agenzia delle Entrate censura lasentenza impugnata per carenza di motivazione in relazione allaqualificazione dell’attività lavorativa svolta dalla contribuente.1.1.

Il motivo è fondato.La qualificazione dell’attività di estetista svolta dalla contribuente,se di natura libero-professionale o imprenditoriale, è rilevante ai finidell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, come inciso dalla sentenza dellaCorte Costituzionale n. 228 del 2014: se l’attività di estetista, comesvolta e organizzata dalla contribuente, sia qualificabile come libero-professionale, come ritiene il giudice di appello, sono esclusi dallapresunzione di imponibilità i movimenti in uscita dai conti correntiintestati alla [OSCURATO:PERSONA]; se tale attività sia qualificabile comeimprenditoriale, anche i detti movimenti in uscita sono inclusi nellapresunzione di imponibilità.Orbene, nel qualificare come libero-professionale l’attività svoltadalla contribuente, il giudice d’appello ha adottato una motivazioneassertiva, senza confrontarsi con gli elementi di fatto e di diritto addottidall’ufficio nelle difese svolte in primo grado e ribadite in appello.2.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento delsecondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 53 e 55 del d.P.R.n. 917 del 1986, dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973,come risultante dal testo della sentenza della Corte Cost. n. 228 del2014, e degli artt. 2195, 2697 e 2909 c.c.: le carenze argomentativer.g. n. 9651/2018 a.c. 22/5/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 9651/2018Numero sezionale 4405/2026Numero di raccolta generale 21780/2026Data pubblicazione 25/06/2026nella ricostruzione della fattispecie concreta, infatti, assorbono ledenunciate violazioni di legge.3.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenzaper omessa pronuncia su motivo d’appello, in violazione dell’art. 112c.p.c., e/o per motivazione omessa od apparente, in violazione dell’art.36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delleEntrate censura la sentenza d’appello per non aver pronunciato sulmotivo di appello relativo alla rilevanza delle somme recuperate sulconto cointestato con la signora [OSCURATO:PERSONA].In particolare, l’Agenzia delle Entrate si duole che il giudice diappello, ai fini della ripresa fiscale, abbia considerato solo il 50% dellesomme giacenti sul conto cointestato, violando il principiogiurisprudenziale secondo il quale la presunzione di riferibilità deimovimenti bancari ad operazioni imponibili opera del tuttoindipendentemente dall’eventuale concorso della facoltà di altrosoggetto di utilizzare lo stesso conto.3.1 Il motivo è fondato.La sentenza d’appello tace totalmente in merito alla questioneposta dall’Agenzia con il motivo in esame, ritualmente devoluta allaC.T.R. territoriale con l’atto d’appello della stessa Agenzia delle Entrate.4.

Il quarto motivo di ricorso, espressamente proposto in subordinerispetto al motivo che precede, è assorbito dall’accoglimento del terzomotivo.5.

Il ricorso è accolto quanto al primo e al terzo motivo, assorbiti ilsecondo e il quarto.La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa èrinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Lombardia, in diversacomposizione.

P.Q.Mr.g. n. 9651/2018 a.c. 22/5/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 9651/2018Numero sezionale 4405/2026Numero di raccolta generale 21780/2026Data pubblicazione 25/06/2026Accoglie il primo e il terzo motivo, assorbiti il secondo e il quarto.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione.Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 9651/2018 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], difesa nel giudizio di appello dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pastore con studio in Genova in via [OSCURATO:PERSONA] di Quarto 1/1;– intimata –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 649/2017, depositata il 20/2/2017;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 22 maggio 2026;Numero registro generale 9651/2018Numero sezionale 4405/2026Numero di raccolta generale 21780/2026Data pubblicazione 25/06/2026Con avviso di accertamento n. T9B01EZ06373/2012 per l’anno2007, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “lacontribuente”), esercente l’attività di estetista, e notificato il 20novembre 2013, l’ufficio controlli della Direzione provinciale 1 di Milanodell’Agenzia delle Entrate determinò, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n.600/1973, il reddito d’impresa da lei percepito in euro 44.651.L’ufficio accertò ai fini Irpef e relativa addizionale regionale unreddito imponibile di euro 44.651 per conseguenti maggiori imposte;accertò un maggiore imponibile Irap, iva, oltre interessi e sanzioni emaggiori contributi Inps.In particolare, la contribuente non aveva presentato ladichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2008 per l’anno d’imposta 2007.In seguito all’accesso presso l’immobile sito in Genova via Rivale2/1, effettuato in data 15 marzo 2012 dalla [OSCURATO:PERSONA], eranoemersi elementi idonei a dimostrare lo svolgimento di una attivitàd’impresa da parte della contribuente (presenza di una collaboratricedella contribuente, camere attrezzate con lettini appositi per massaggi,tariffario dei prezzi delle varie tipologie di massaggio) nonostante cheella risultasse priva di partita iva. Dai dati dell’anagrafe tributaria nonemergeva che la contribuente fosse impiegata in qualità di lavoratricedipendente e non vi era evidenza che disponesse di altra fonte direddito. Con atto del 30 marzo 2006, registrato presso l’ufficio di Milano2, la contribuente aveva ricevuto in locazione a uso ufficio, per cinqueanni, l’immobile di via Rivale presso il quale si era svolto l’accesso. Lacontribuente aveva eseguito versamenti di denaro contante sui conticorrenti a lei intestati, senza provvedere però alla presentazione delledichiarazioni fiscali e al versamento delle imposte dovute.r.g. n. 9651/2018 a.c. 22/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 9651/2018Numero sezionale 4405/2026Numero di raccolta generale 21780/2026Data pubblicazione 25/06/2026Tale ultima circostanza emergeva a seguito di indagini finanziariaai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n.633/1972, autorizzate dall’Agenzia delle Entrate.La contribuente risultò intestataria di tre conti correnti presso laBNL, e precisamente: i conti nn. 4320010747 e 3300030145, intestatia lei; il conto corrente n. 3304010195 cointestato con la Sig.ra OxiliaPietrina.All’invito dell’ufficio di spiegare i movimenti finanziari piùsignificativi, la contribuente non produsse alcuna documentazionegiustificativa in merito all’origine dei movimenti in entrata e aidestinatari di quelli in uscita.Nel ricostruire sinteticamente il reddito della contribuente,l’importo dei movimenti in entrata sui conti correnti veniva sommatoai movimenti in uscita.L’ufficio determinò i costi in euro 5.580, pari agli oneri relativi alcontratto di locazione registrato con riferimento all’immobile sededell’attività esercitata. Ai fini iva, l’ufficio ritenne che la contribuentenon avesse diritto ad alcuna detrazione posto che ella non avevaeffettuato alcuna detrazione e non aveva fatto alcun versamento.In esito al ricorso presentato dalla contribuente, la C.T.P. di Milanorideterminò il reddito imponibile in euro 23.658 per l’anno 2007, previariqualificazione dell’attività della contribuente come attività libero-professionale, con la conseguente esclusione dell’operatività dellapresunzione di cui all’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973.La C.T.P., inoltre, ritenne che i versamenti confluiti sul contocorrente cointestato con [OSCURATO:PERSONA] potessero essere imputati amaggior reddito della contribuente solo per la metà.L’appello proposto dall’ufficio, nel contraddittorio con lacontribuente, fu rigettato dalla C.T.R. territoriale.r.g. n. 9651/2018 a.c. 22/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 9651/2018Numero sezionale 4405/2026Numero di raccolta generale 21780/2026Data pubblicazione 25/06/2026Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate proponericorso per cassazione, affidato a quattro motivi.La contribuente è rimasta intimata.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza(art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) per violazione dell’art. 36, comma 2,d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., permotivazione omessa e/o apparente”, l’Agenzia delle Entrate censura lasentenza impugnata per carenza di motivazione in relazione allaqualificazione dell’attività lavorativa svolta dalla contribuente.1.1. Il motivo è fondato.La qualificazione dell’attività di estetista svolta dalla contribuente,se di natura libero-professionale o imprenditoriale, è rilevante ai finidell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, come inciso dalla sentenza dellaCorte Costituzionale n. 228 del 2014: se l’attività di estetista, comesvolta e organizzata dalla contribuente, sia qualificabile come libero-professionale, come ritiene il giudice di appello, sono esclusi dallapresunzione di imponibilità i movimenti in uscita dai conti correntiintestati alla [OSCURATO:PERSONA]; se tale attività sia qualificabile comeimprenditoriale, anche i detti movimenti in uscita sono inclusi nellapresunzione di imponibilità.Orbene, nel qualificare come libero-professionale l’attività svoltadalla contribuente, il giudice d’appello ha adottato una motivazioneassertiva, senza confrontarsi con gli elementi di fatto e di diritto addottidall’ufficio nelle difese svolte in primo grado e ribadite in appello.2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento delsecondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 53 e 55 del d.P.R.n. 917 del 1986, dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973,come risultante dal testo della sentenza della Corte Cost. n. 228 del2014, e degli artt. 2195, 2697 e 2909 c.c.: le carenze argomentativer.g. n. 9651/2018 a.c. 22/5/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 9651/2018Numero sezionale 4405/2026Numero di raccolta generale 21780/2026Data pubblicazione 25/06/2026nella ricostruzione della fattispecie concreta, infatti, assorbono ledenunciate violazioni di legge.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenzaper omessa pronuncia su motivo d’appello, in violazione dell’art. 112c.p.c., e/o per motivazione omessa od apparente, in violazione dell’art.36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delleEntrate censura la sentenza d’appello per non aver pronunciato sulmotivo di appello relativo alla rilevanza delle somme recuperate sulconto cointestato con la signora [OSCURATO:PERSONA].In particolare, l’Agenzia delle Entrate si duole che il giudice diappello, ai fini della ripresa fiscale, abbia considerato solo il 50% dellesomme giacenti sul conto cointestato, violando il principiogiurisprudenziale secondo il quale la presunzione di riferibilità deimovimenti bancari ad operazioni imponibili opera del tuttoindipendentemente dall’eventuale concorso della facoltà di altrosoggetto di utilizzare lo stesso conto.3.1 Il motivo è fondato.La sentenza d’appello tace totalmente in merito alla questioneposta dall’Agenzia con il motivo in esame, ritualmente devoluta allaC.T.R. territoriale con l’atto d’appello della stessa Agenzia delle Entrate.4. Il quarto motivo di ricorso, espressamente proposto in subordinerispetto al motivo che precede, è assorbito dall’accoglimento del terzomotivo.5. Il ricorso è accolto quanto al primo e al terzo motivo, assorbiti ilsecondo e il quarto.La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa èrinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Lombardia, in diversacomposizione. P.Q.Mr.g. n. 9651/2018 a.c. 22/5/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 9651/2018Numero sezionale 4405/2026Numero di raccolta generale 21780/2026Data pubblicazione 25/06/2026Accoglie il primo e il terzo motivo, assorbiti il secondo e il quarto.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione.Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 9651/2018 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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