CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 18203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16267/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE -RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimate - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE ROMA n. 2822/2021 depositata il16/02/2021. Ad. 04/05/2023 R.g. n. 16267del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 04/05/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose , dinanzi al Giudice di pace di Roma, un’opposizione a ruolo esattoriale, affermando di averne preso spontaneamente visione. L’opposizione venne rigettata dal Giudice di pace e la sentenza del primo giudice è stata confermata dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 2822 del 16/02/2021. Avverso la sentenza del Tribunale ricorre, con un unico , complesso motivo, [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] resta intimata come pure l’ A genzia d elle E ntrate R iscossione, che non è stata mai costituita in giudizio nelle fasi di merito. Per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente ha depositato due memorie, corredate da giurisprudenza. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso è per violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 2697 cod. civ., 112, 615, 617 cod. proc. civ. e 7 d.lgs. n. 150 del 2011. Dal tenore della sentenza del Tribunale di Roma non appare essersi formato giudicato implicito sull’ammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo. Il ricorso deve essere dichiarato rigettato alla stregua d el la più recente giurisprudenza nomofilattica di questa Corte, poiché con la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022, infatti, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché Ad. 04/05/2023 R.g. n. 16267del 2021; estensore: C. Valle specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata». I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: -l’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; - l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’az ione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione; - la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire. Circa quest’ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio». Nel caso in esame, parte ricorrente, originario oppon ente, non ha allegato un interesse di tal fatta. Ad. 04/05/2023 R.g. n. 16267del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non può scorgersi - diversamente da quanto opinato dal ricorrente in memoria - nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito verificatasi dopo la cartella opposta. Come questa Corte ha già reiteramente chiarito, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso, Cass. 07/03/2022, n. 7353; Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass.10/11/2016, n. 22946; Cass.13/10/2016, n. 20618). Neppure può dirsi sussistente alcun contrario giudicato interno (visto il tenore delle pronunce di merito), o rilevante alcun altro opinamento di sezioni semplici di questa Corte, per la forza cogente del precedente a Sezioni Unite, né alcuna questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento. Il ricorso è, pertanto, rigettato, posto che la sentenza d’appello aveva statuito l’inammissibilità dell’impugnazione di merito. Nulla per le spese di lite di questa fase dilegittimità, in quanto sia il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimasti intimati. Il rigettodel ricorso comporta che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ad. 04/05/2023 R.g. n. 16267del 2021; estensore: C. Valle pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del lo stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13. Così dec