Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2021
ECLI:EU:T:2021:253
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0070_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 maggio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – Tiesios kreivės ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑70/20)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 95 del regolamento 2017/1001»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Mancanza di chiarezza – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 177, § 1, d)]
(v. punti 21-23, 26, 27, 30, 31)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 34-37)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Valutazione del carattere distintivo di un elemento che compone un marchio
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 44, 46, 76, 79)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 45, 57, 58, 68)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Elementi di un marchio aventi carattere descrittivo
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 47)
6.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi [OSCURATO:PERSONA]
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 48-56, 59, 60, 67, 70, 72, 80, 81, 93-97)
7.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo elevato del marchio anteriore – Rilevanza
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 90-92)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2019 (procedimento R 663/2019-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Tiesios kreivės e la [OSCURATO:PERSONA]
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 dicembre 2019 (procedimento R 663/2019-2) è annullata.
2)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.