CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2025
Cassazione n. 23429/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9787/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di eredi della loro madre, [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pecindicato, elettivamente domiciliati in Roma, via Capodistria, n. 12, presso il suo studio. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso, giusta procura speciale in calce al con- troricorso,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , l a quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata in- 2RG n. 9787/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dicato, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 40, presso il suo studio -controricorrente- avverso l'ordinanza della Cortedi appello di Roma in data 17 ottobre 2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/6/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. depositato il 15/10/2019 , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in pro- prio e nella qualità di eredi della loro madre [OSCURATO:PERSONA],eviden- ziavano che il Tar del Lazio, dapprima con sentenza n. 13964 del 2009 aveva condannato il Comune di Montelibretti ad emanare un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001 (all'epoca vigente), e poi con sentenza n.8346 del 2018, aveva accolto il ricorso per ottemperanza proposto dai ricorrenti, ordinando al Comune di eseguire il giudicato mediante emanazione di apposito decreto di acquisizione sanante ex art. 42 - bis del d.P.R. citato, no- minando un commissario ad actain caso di inadempimento. Il commissario ad acta, con provvedimento n. 8908 del 13/9/ 2019, aveva disposto, ai sensi dell'art. 42 - bis del d.P.R. n. 327 del 2001, l'acquisizione sanante in favore del Comune di Montelibretti delle aree di proprietà dei ricorrenti, sulle quali era stata realizzata un'opera stradale ed era stato liquidato il complessivo indennizzo di euro 104.437,91. 2. [OSCURATO:PERSONA] ' appello di Roma, con ordinanza n. 6425/2019 del 17/10/2023, per quel che ancora qui rileva, confermava le conclu- sioni del CTU, determinando l'indennizzo complessivo in euro 3RG n. 9787/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 366.338,00, di cui euro 129.426,00 per il valore venale del bene, euro 151.357,00 per l'indennità di occupazione illegittima, pari a 5% del valore venale del bene, euro 12.943,00, per pregiudizio non pa- trimoniale, pari al 10% del valore venale del bene, nonché euro 72.612,00, per riduzione di valore delle proprietà residue. [OSCURATO:PERSONA] condivideva le risultanze della CTU, anche in relazione alle risposte da questi date alle osservazioni dei rispettivi c.t. di parte. Per quel che ancora qui rileva, la Corted'appello, con riferimento alla osservazione della CTP dei ricorrenti in ordine alla svalutazione dei fondi residui, replicava «come la richiesta di incrementare i sud- detti coefficienti di svalutazione di un ulteriore 10%, costituisca di- verso parere tecnico non condivisibile dal sottoscritto CTU, trattan- dosi di percentuali generalizzate di analisi». 3. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori. 4. Ha resistito con controricorso il Comune, depositando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione degli articoli 33 e 42-bisdel d.P.R. n. 327/2001, in rela- zione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». In sostanza, ad avviso dei ricorrenti, sono stati erroneamente computati sia il pregiudizio non patrimoniale, calcolato nella misura del 10% del valore venale del bene, sia il pregiudizio per l'occupa- zione illegittima, calcolato nella misura del 5% del valore venale del bene; quindi entrambe le voci dell'indennizzo sono state individuate in base ad una percentuale della somma riconosciuta quale inden- 4RG n. 9787/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio nizzo per il valore venale delle aree oggetto del provvedimento di acquisizione, pari ad euro 129.426,00. Ad avviso dei ricorrenti, invece, le percentuali di cui sopra dove- vano essere computate con riferimento al valore dell'intero pregiu- dizio patrimoniale, costituito non solo dal valore venale del bene, ma anche dal deprezzamento delle aree residue non ablate, determinato nella somma di euro 72.612,00. L'art.42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 fa riferimento , per deter- minare le suddette voci indennitarie, al «valore venale del bene», che va però parametrato al «pregiudizio patrimoniale» che, per la sua stessa definizione, concerne l'intera diminuzione economica su- bita. Il pregiudizio patrimoniale, nella specie, non poteva che com- prendere, dovendo essere integrale, entrambi i pregiudizi, «ossia quello derivante dalla perdita della parte acquisita e quello derivante dal deprezzamento dell'altra parte rimasta in proprietà». Ciò, anche in coerenza con il sistema previsto dal d.P.R.327 del 2001 per le espropriazioni condottenelle forme ordinarie, laddove è certo che la base di calcolo dell'aumento automatico del 10% con- templato dall'art. 37, comma 2, del d.P.R. citato, e dell ' indennità di occupazione temporanea di cui all'art.50 del medesimo d.P.R., è co- stituita dall'indennità di espropriazione, che qualora riguardi una parte soltanto di un bene unitario va computata in base alle previ- sioni di cui all'art. 33, dovendosi tener conto anche del decremento di valore subito dalla parte del bene rimasta in proprietà dell'espro- priato. 2. Il secondo motivo di impugnazione ricorrenti deducono «l'o- messo esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discus- sione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.». 5RG n. 9787/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] d ' appello non avrebbe considerato, ai fini della stima della diminuzione del valore delle aree residue, le fasce di rispetto stradale che, per effetto della realizzazione dell'opera pubblica, si sono ingenerati all'interno delle medesime aree residue e di cui il consulente tecnico d'ufficio non ha tenuto conto. Tale circostanza era stata evidenziata sia dal consulente tecnico di parte dei ricorrenti, attraverso le osservazioni alla bozza di rela- zione del CTU, sia dalla difesa dei ricorrenti, attraverso le critiche l'elaborato finale del perito, contenute nelle note autorizzate del 25/5/2022 e nelle note conclusive del 4/9/2023. In particolare, nelle osservazioni del 20/12/2021 i ricorrenti evi- denziavano la necessità di incrementare le percentuali di svaluta- zione «tenendo conto anche delle fasce di rispetto (vincolo di inedi- ficabilità) che si sono venute a creare a seguito della realizzazione della strada». L'ordinanza della Corted'appello non farebbe alcun cenno a tale fatto decisivo, sottoposto al contraddittorio, limitandosi ad aderire alla CTU che, però, a sua volta, non ha tenuto conto. 3. Il primo motivo è fondato. 3.1. Effettivamente la Corted' appello ha calcolato il pregiudizio non patrimoniale relativo all'adozione del decreto di acquisizione sa- nante ex art. 42 - bis del d.P.R. n. 327 del 2001, facendo riferimento alle 10% del valore venale del bene. Pertanto, poiché il valore venale del bene è stato determinato in euro 129.426,00, il pregiudizio non patrimoniale è stato individuato nella somma di euro 12.943,00. Lo stesso procedimento matematico è stato utilizzato anche per il computo dell'indennizzo per l'occupazione senza titolo, quindi te- nendosi conto della percentuale del 5% del valore venale del bene. 6RG n. 9787/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha poi liquidato l'indennizzo per la riduzione del valore delle proprietà residue in euro 72.312,00. 4. Deve premettersi che l'istituto della espropriazione parziale di cui all'art.33 del d.P.R. n. 327 del 2001 trova applicazione anche in materia di acquisizione sanante ex art.42- bis del medesimo d.P.R. Si è ritenuto recentemente che, in tema di espropriazione par- ziale di un bene unitario, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, anche ove si tratti di provvedimenti di acquisizione sanante, deve comprendere, in applicazione del gene- rale principio desumibile dall'art. 33 del medesimo d.P.R., la diminu- zione del valore economico della porzione di bene rimasta al privato che subisce la perdita del diritto sulla porzione acquisita dalla Pub- blica Amministrazione(Cass., sez. 1, 15/1/2025, n. 999). Le regole contenute nell'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 non sono altro che un corollario del principio del valore venale, quale cri- terio per la determinazione dell'indennizzo. Ha chiarito questa Corteche «si tratta di indennizzare l'effettivo pregiudizio patrimoniale subito dal soggetto che perde la proprietà dell'immobile, il che comporta la necessità di tenere conto, in au- mento dell'indennizzo, della perdita di valore del bene residuo e, in diminuzione, del vantaggio compensativo eventualmente indotto dallarealizzazione dell'opera pubblica» (Cass., sez. 1, 15/1/2025, n. 999). Del resto, un cenno coerente con tale prospettiva si rinviene an- che nella motivazione della sentenza interpretativa di rigetto n. 71 del 2015, con cui la Cortecostituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 - bis del d.P.R. ci- tato. I giudici rimettenti avevano prospettato la questione di legitti- mità basandosi sul solo dato letterale e trascurando un'interpreta- 7RG n. 9787/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio zione che facesse riferimento genericamente al «valore venale del bene», limitandosi ad affermare che l'art. 42 - bis «non contemple- rebbe l'ipotesi di espropriazione parziale e non consentirebbe, per questo motivo, di tener conto della diminuzione di valore del fondo residuo» (Cass., n. 999 del 2025). 5. Una volta stabilito che la fattispecie di espropriazione parziale può intervenire anche con riferimento all'acquisizione sanante ex art. 42-bisdel d.P.R. n. 327 del 2001, vanno applicati i principi generali, presenti nella fattispecie espropriativo ordinaria, laddove si è rite- nuto che l'indennità di occupazione legittima, consistendo in una por- zione dell'indennità espropriativa per la perdita del bene, va compu- tata dovendosi tener conto dell'intero pregiudizio subito, e quindi an- che del depauperamento delle porzioni di proprietà residua. 5.1. Per questa Corte, infatti, seppure ai fini del calcolo dell'in- dennità ex art. 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sussiste un colle- gamento funzionale tra occupazione temporanea ed espropriazione (Cass., sez., 1, 6/9/2024, n. 23959; Cass., sez. 1, 23/5/2022, n. 16528, che richiama Cass. Sez. U, n. 10362 del 2009), pure se la prima è diretta a compensare la privazione del godimento del bene occupato e l'altra a «ristorare»l'ablazione, nel senso che il perimetro di tutela è lo stesso, nonostante siano distinti i beni della vita oggetto del «ristoro». Ne consegue che l'unica indennità di esproprio, anche compren- siva del pregiudizio alla porzione non espropriata, è il parametro di calcolo ex art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001 dell ' indennità di occu- pazione temporanea (Cass., sez. 1, 23/5/2022, n. 16528; successi- vamente,Cass., sez. 1, 6/9/2024, n. 23959 ). Pertanto, la Corteterritoriale, una volta accertata l'unità funzio- nale tra la parte espropriata e quella residua e la negativa influenza del distacco della prima della seconda, avrebbe dovuto determinare 8RG n. 9787/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio l'indennità di occupazione legittima in misura percentuale rispetto alle somme astrattamente dovute a titolo di indennità di espropria- zione,«ivi comprese quelle imputabili al deprezzamento subito dalle porzioni residue dell'immobile rimaste nella giuridica disponibilità del proprietario, pur se non siano divenute di fatto inutilizzabili a causa della realizzazione dell'opera pubblica» (Cass. n. 16528 del 2022; Cass., Sez. U, 25/6/2012, n. 10502, per cui l'indennità di occupa- zione legittima «va commisurata alla definitiva indennità di espro- priazione effettivamente dovuta»). A tale principio si deve dare continuità, essendo coerente con l'esigenza di garantire una piena reintegrazione patrimoniale del pri- vato. 6. Inoltre, anche sul piano letterale l'art.42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 collega espressamente la determinazione del pregiudizio non patrimoniale ad una percentuale (il 10%) del «pregiudizio patri- moniale» («[…] l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico […] può disporre che esso sia acquisito, non re- troattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale»). Subito dopo, la disposizione specifica che il pregiudizio non pa- trimoniale va «forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene». Allo stesso modo, l'art. 42 - bis , comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, prevede che «salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è de- terminato in misura corrispondente al valore venale del bene utiliz- zato per scopi di pubblica utilità […]». 9RG n. 9787/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nuovo risulta significativo il rimando al «pregiudizio patrimo- niale» che, dunque, non può prescindere dalla perdita di valore dei fondi residui, estraneiall'espropriazione, anche sanante. Inoltre, in relazione all'indennizzo per l'occupazione illegittima, l'art.42- bis , comma 3, del d.P.R. citato, chiarisce che «per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma». Non v'è dubbio, allora, che il parametro di riferimento per il com- puto del pregiudizio non patrimoniale e dell'indennizzo per occupa- zione illegittima debba essere individuato nel pregiudizio patrimo- niale, ivi inteso come comprensivo anche della perdita di valore dei fondi residui non espropriati, a seguito di espropriazione parziale, anche sanante ex art.42- bis del d.P.R. n. 327 2001. 7. Il secondomotivo è inammissibile. 7.1. In realtà, la Corted'appello non ha omesso l'esame del fatto decisivo costituito dall'esistenza di una zona di rispetto stradale che avrebbe comportato l'inedificabilità assoluta di una porzione dei ter- reni residui in proprietà dei ricorrenti. Proprio dal motivo di ricorso per cassazione emerge che la Corte territoriale si è pronunziata sulla questione fattuale sollecitata. Nel motivo di ricorso si riportano le osservazioni del CT di parte del 20/12/2021 ove si «richiama l'attenzione del CTU ad incremen- tare le percentuali di svalutazione tenendo conto anche delle fasce di rispetto (vincolo di inedificabilità) che si sono venute a creare a seguito della realizzazione della strada e che le tabelle utilizzate dal CTU non prendono in considerazione, tale per cui si ritiene congruo incrementare i coefficienti di svalutazione proposti dal CTU di un ul- teriore 10%». 10RG n. 9787/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] osservazioni sono state considerate dal CTU, e dalla ordi- nanza della Corted ' appello di Roma che ha condiviso totalmente le risposte del CTU alle richieste di chiarimenti delle parti, come gene- riche, in quanto non è stata indicata neppure la destinazione urba- nistica dei terreni residui, né l'estensione effettiva degli stessi, e nep- pure le ragioni dell'incremento del valore dei terreni residui nella mi- sura del 10%, percentuale del tutto scollegata da parametri effettivi. Nello stesso motivo di ricorso si riporta la risposta del CTU, nel senso che «il sottoscritto CTU evidenzia come la richiesta di incre- mentare i suddetti coefficienti di svalutazione di un ulteriore 10% costituisca diverso parere tecnico non condivisibile dal sottoscritto CTU trattandosi di percentuali generalizzate di analisi». Allo stesso modo, la Corted'appello, nella motivazione dell'ordi- nanza n.6425 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha ribadito, proprio in riferimento alla chiesta svalutazione dei fondi residui, quanto affermato dal CTU («il sottoscritto CTU evidenzia come la richiesta di incrementare i sud- detti coefficienti di svalutazione di ulteriore 10%, costituisca diverso parere tecnico non condivisibile dal sottoscritto CTU, trattandosi di percentuali generalizzate di analisi»). Pertanto, la Corted' appello, così come CTU, ha preso in esame la circostanza dell'esistenza delle fasce di rispetto, ma l'ha motiva- tamente disattesa, sulla scorta delle argomentazioni e delle conclu- sioni del CTU. La questione sottoposta alla Corte d ' appello era dunque estre- mamente generica, e non chiariva neppure le ragioni di un incre- mento del valore delle aree residue pari al 10%, non essendo tale percentuale agganciata ad alcun valore concreto e, soprattutto, all'effettiva destinazione urbanistica dei terreni non espropriati, pur avendo subito un pregiudizio. 11RG n. 9787/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] resto, nel controricorso, a conferma di quanto statuito dalla Corted'appello, da un lato si rilevava che il CTP del Comune aveva, invece, rilevato il miglioramento dei terreni residui a seguito della realizzazione della strada con beneficio anche delle aree derelitte, e dall'altro, che il CTU, previa verifica comparativa tra il dato catastale e la cartografia del PRG vigente, aveva accertato il deprezzamento delle particelle residuali, in soli termini di «interruzione di fatto» della continuità dei fondi, in presenza «della servitù prediale di acquedotto Monterotondo». Inoltre, sempre nel controricorso si deduce l'estrema genericità dell'aumento chiesto nella misura del 10%, «nonostante la moltepli- cità delle particelle ablate per un'estensione totale di mq 6791,00 (pagina 23 CTU) caratterizzate, tra l'altro, da diversa conformazione, consistenza e destinazione urbanistica». Non è stata fornita prova alcuna in merito alla asserita creazione e/o avanzamento delle fasce di rispetto stradale, e neppure in ordine all'asserita possibilità di riduzione o perdita di capacità edificatoria dei fondi residui edificabili, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica. 8. La sentenza deve, dunque, essere cassata, nei limti segnati dall'accoglimento del primo motivo d'impugnazione, con rinvio alla Corte d ' appello di Roma, in diversa composizio