CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022
Cassazione n. 01745/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ;etto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in 'ec7;tlirnità, :n Quanto del tutto generici perchè frutto di mere indicazioni nominali avuto riguardo alla seconda e alla quarta violazione prospettate alla pagina 1 in relazioni ad asseriti difetti di motivazione e violazioni di legge ex art 533 cpp e 133 cp, non argomentate ma solo .:Dc.;dit-ticamente dedotte; quanto manifestamente inconferenti rispetto alla necessità della rinnovazione istruttoria oilecitata con i motivi di appello perché a tacere d'altro resa del tutto indifferente dalla valutazione spesa sul piano logico dalla Corte territoriale nel giungere a precisare il contenuto 17K)ccetta trovata nella disponibilità del cessionario ( dal terzo capoverso di pagina 7), ( valui-azione nferenziale) tale da rendere indifferente al fine l'acquisizione della relazione tecnica •:-esa :n primo grado e i contenuti della stessa e di riflesso anche la sollecitata escussione dell'autore della detta relazione, rivendicata in asserita violazione dell'art 603 cpp; quanto manifestamente infondato rispetto ai denegato riconoscimento delle generiche, in 'ragione dei precedenti riferibili all'imputato con argomentare che pone la decisione, qua, n,--In-wne a censure prospettabili in sede di legittimità e che comunque viene cdritrastata dal ricorso in termini di assoluta genericità, senza l'indicazione di emergenze yi.iretermesse utili ad una conclusione di segno diverso; cvo che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese cella somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. tni deciso il 19 dicembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]