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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2024

Cassazione n. 32555/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30353-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 128, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.30353/2021 Cron.

Rep.

Ud.27/09/2024 CC avverso la sentenza n. 30/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/05/2021 R.G.N. 127/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Bresciaconfermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi dovuti per 111 lavoratori (piloti e assistenti di volo) di stanza all'aeroporto di Pisa nel periodo settembre 2005-dicembre 2008.

Riteneva la Corte che detti lavoratori non dovessero essere assicurati secondo la legislazione italiana.

Per alcuni di essi, la compagnia aveva prodotto i certificati E101 attestanti il pagamento dei contributi in Irlanda e tali certificati non potevano essere contestati se non a mezzo della specifica procedura prevista dall’art.84-bis, paragrafo 3, del Reg.

CEE n.1804/71.

Rispetto ai lavoratori non oggetto dei certificati E101,la Corte ha ritenuto che sul territorio italiano Ryanair non avesse quella "succursale" o "rappresentanza permanente" richiesta dall’art.14, paragrafo 2, lett. a), (i) Reg.

CEE n.1804/71, l’unico applicabile ratione temporis.

In particolare, non poteva integrare "succursale" o "rappresentanza permanente" la crew room, ovvero un locale attrezzato con computer, utilizzati per il collegamento intranet con la sede di Dublino e tramite cui venivano ricevute le direttive d’organizzazione del lavoro o compilati report in caso di problemi incorsi durante il volo.Avverso tale pronuncia l'Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per un motivo, illustrato da memoria.

Ryanair DAC resiste con controricorso, illustrato da memoria.

All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.14 Reg.

CEE n.1804/71, 12 e 12 bis Reg.

CEE n.472/17, nonché della sentenza della Corte di Giustizia del 27.4.2017 e dell’art.37 R.D.L. n.1827/35.

Sostiene che la Corte, nonostante i certificati E101 prodotti, avrebbe comunque dovuto accertare in concreto le modalità di svolgimento del lavoro di pilotie assistenti di volo; sulla base di queste, avrebbe dovuto ritenere l’applicabilità dell’art.14, paragrafo2, lett. a), (i) Reg.

CEE n.1804/71.

Il motivo è solo parzialmente fondato.

Occorre distinguere tra i lavoratori oggetto di certificazione E101 e i lavorati non coperti da tale certificazione.

Per i primi, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata,la presenza dei certificati esime da qualsiasi accertamento in concreto, essendo stati pagati i contributi in Irlanda e quindi essendo i lavoratori assoggettati all’assicurazione obbligatoria disciplinata dall’ordinamento irlandese.

Come rilevato da questa Corte (Cass.37503/22), la giurisprudenza della CGUE (sent. 6.2.2018, causa C - 359/16) è ferma nel senso che il carattere fraudolento della predisposizione delle affermazioni rese al fine di ottenere i certificati E101 non può essere fatto valere direttamente dinanzi al giudice interno se prima l'autorità dello Stato membro di residenza del lavoratore non abbia sollecitato la revoca del certificato E101.

Quest’ultimo crea una presunzione di regolarità dell'iscrizione del lavoratore ed in questo senso è vincolante per l'istituzione competente dello Stato membro ospitante; da ciò deriva, ai sensi dell'art. 14, paragrafo1, lett. a), Reg. n. 1408 /71 , che fino a quando il certificato non viene revocato o invalidato, l'istituzione competente dello Stato membro ospitante deve tener conto del fatto che il lavoratore è già soggetto alla normativa previdenziale dello Stato membro in cui ha sede l'impresa presso cui questi lavora e tale istituzione non può assoggettare il lavoratore al proprio regime previdenziale.

Tuttavia, l’istituzione competente dello Stato membro che ha rilasciato il certificato deve riconsiderare la correttezza di tale rilascio e, eventualmente, revocare tale certificato qualora l'istituzione competente dello Stato membro ospitante manifesti riserve in ordine all'esattezza dei fatti che sono alla base del certificato; in caso di segnalate anomalie da parte dell'autorità dello Stato di residenza del lavoratore, se l'istituzione emittente il certificato non procede a un riesame entro un termine ragionevole, gli elementi devono poter essere invocati nell'ambito di un procedimento giudiziario, affinché il giudice dello Stato membro ospitante ignori i certificati.

Tanto ricordato, l'Inps non ha allegato di aver investito l'istituzione che ha emesso i certificati E101 - di cui contesta l'efficacia probatoria - di una domanda di riesame e di revoca degli stessi, sulla scorta di elementi raccolti nel corso delle disposte ispezioni, per cui i certificati in questione non hanno perso l'efficacia riconosciuta dalla normativa euro unitaria sopra ricordata, fermo restando che occorre verificare, concretamente e rigorosamente, nell'ambito del presente giudizio che ciascun lavoratore fosse effettivamente coperto da specifico certificato.

Quanto ai lavoratori per cui non esistono i certificati E101, vengono in rilievo le precisazioni contenute nella sentenza della CGUE 19 maggio 2022, causa C-33/21, Ryanair.

Tale sentenza, resa in un caso analogo al presente e relativamente all’interpretazione dell’art.14, paragrafo 2, lett. a), (i), Reg. n.1804/71, ha affermato che la crew room costituisce una succursale o una rappresentanza permanente.

Va aggiunto che il motivoinvolge una questione di diritto esaminabile ai sensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c., e in particolare di sussunzione (o meno) della fattispecie concreta, come accertata in fatto dal giudice di merito, nella nozione giuridica di "succursale" o "rappresentanza permanente".

Ne consegue, diversamente da quanto opinato dalla pronuncia impugnata, che tali lavoratori sono soggetti alla legislazione previdenziale italiana, essendo in Italia la succursale della Ryanair.

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, per i necessari accertamenti su quali siano i lavoratori soggetti alla legislazione previdenziale italiana e quali quelli estranei alla stessa in quanto rientranti nella certificazione E101, e per le conseguenti det

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30353-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 128, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.30353/2021 Cron. Rep. Ud.27/09/2024 CC avverso la sentenza n. 30/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/05/2021 R.G.N. 127/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Bresciaconfermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi dovuti per 111 lavoratori (piloti e assistenti di volo) di stanza all'aeroporto di Pisa nel periodo settembre 2005-dicembre 2008. Riteneva la Corte che detti lavoratori non dovessero essere assicurati secondo la legislazione italiana. Per alcuni di essi, la compagnia aveva prodotto i certificati E101 attestanti il pagamento dei contributi in Irlanda e tali certificati non potevano essere contestati se non a mezzo della specifica procedura prevista dall’art.84-bis, paragrafo 3, del Reg. CEE n.1804/71. Rispetto ai lavoratori non oggetto dei certificati E101,la Corte ha ritenuto che sul territorio italiano Ryanair non avesse quella "succursale" o "rappresentanza permanente" richiesta dall’art.14, paragrafo 2, lett. a), (i) Reg. CEE n.1804/71, l’unico applicabile ratione temporis. In particolare, non poteva integrare "succursale" o "rappresentanza permanente" la crew room, ovvero un locale attrezzato con computer, utilizzati per il collegamento intranet con la sede di Dublino e tramite cui venivano ricevute le direttive d’organizzazione del lavoro o compilati report in caso di problemi incorsi durante il volo.Avverso tale pronuncia l'Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per un motivo, illustrato da memoria. Ryanair DAC resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.14 Reg. CEE n.1804/71, 12 e 12 bis Reg. CEE n.472/17, nonché della sentenza della Corte di Giustizia del 27.4.2017 e dell’art.37 R.D.L. n.1827/35. Sostiene che la Corte, nonostante i certificati E101 prodotti, avrebbe comunque dovuto accertare in concreto le modalità di svolgimento del lavoro di pilotie assistenti di volo; sulla base di queste, avrebbe dovuto ritenere l’applicabilità dell’art.14, paragrafo2, lett. a), (i) Reg. CEE n.1804/71. Il motivo è solo parzialmente fondato. Occorre distinguere tra i lavoratori oggetto di certificazione E101 e i lavorati non coperti da tale certificazione. Per i primi, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata,la presenza dei certificati esime da qualsiasi accertamento in concreto, essendo stati pagati i contributi in Irlanda e quindi essendo i lavoratori assoggettati all’assicurazione obbligatoria disciplinata dall’ordinamento irlandese. Come rilevato da questa Corte (Cass.37503/22), la giurisprudenza della CGUE (sent. 6.2.2018, causa C - 359/16) è ferma nel senso che il carattere fraudolento della predisposizione delle affermazioni rese al fine di ottenere i certificati E101 non può essere fatto valere direttamente dinanzi al giudice interno se prima l'autorità dello Stato membro di residenza del lavoratore non abbia sollecitato la revoca del certificato E101. Quest’ultimo crea una presunzione di regolarità dell'iscrizione del lavoratore ed in questo senso è vincolante per l'istituzione competente dello Stato membro ospitante; da ciò deriva, ai sensi dell'art. 14, paragrafo1, lett. a), Reg. n. 1408 /71 , che fino a quando il certificato non viene revocato o invalidato, l'istituzione competente dello Stato membro ospitante deve tener conto del fatto che il lavoratore è già soggetto alla normativa previdenziale dello Stato membro in cui ha sede l'impresa presso cui questi lavora e tale istituzione non può assoggettare il lavoratore al proprio regime previdenziale. Tuttavia, l’istituzione competente dello Stato membro che ha rilasciato il certificato deve riconsiderare la correttezza di tale rilascio e, eventualmente, revocare tale certificato qualora l'istituzione competente dello Stato membro ospitante manifesti riserve in ordine all'esattezza dei fatti che sono alla base del certificato; in caso di segnalate anomalie da parte dell'autorità dello Stato di residenza del lavoratore, se l'istituzione emittente il certificato non procede a un riesame entro un termine ragionevole, gli elementi devono poter essere invocati nell'ambito di un procedimento giudiziario, affinché il giudice dello Stato membro ospitante ignori i certificati. Tanto ricordato, l'Inps non ha allegato di aver investito l'istituzione che ha emesso i certificati E101 - di cui contesta l'efficacia probatoria - di una domanda di riesame e di revoca degli stessi, sulla scorta di elementi raccolti nel corso delle disposte ispezioni, per cui i certificati in questione non hanno perso l'efficacia riconosciuta dalla normativa euro unitaria sopra ricordata, fermo restando che occorre verificare, concretamente e rigorosamente, nell'ambito del presente giudizio che ciascun lavoratore fosse effettivamente coperto da specifico certificato. Quanto ai lavoratori per cui non esistono i certificati E101, vengono in rilievo le precisazioni contenute nella sentenza della CGUE 19 maggio 2022, causa C-33/21, Ryanair. Tale sentenza, resa in un caso analogo al presente e relativamente all’interpretazione dell’art.14, paragrafo 2, lett. a), (i), Reg. n.1804/71, ha affermato che la crew room costituisce una succursale o una rappresentanza permanente. Va aggiunto che il motivoinvolge una questione di diritto esaminabile ai sensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c., e in particolare di sussunzione (o meno) della fattispecie concreta, come accertata in fatto dal giudice di merito, nella nozione giuridica di "succursale" o "rappresentanza permanente". Ne consegue, diversamente da quanto opinato dalla pronuncia impugnata, che tali lavoratori sono soggetti alla legislazione previdenziale italiana, essendo in Italia la succursale della Ryanair. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, per i necessari accertamenti su quali siano i lavoratori soggetti alla legislazione previdenziale italiana e quali quelli estranei alla stessa in quanto rientranti nella certificazione E101, e per le conseguenti det
Sentenza Cassazione n. 32555/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris