CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 11064/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elle contrapposte domande di usucapione spiegate dai suoi eredi. Inoltre, vi sarebbero altre deposizioni testimoniali confermative del fatto che le chiavi di tutto il complesso erano in possesso dei genitori di [OSCURATO:PERSONA], che dunque ne avevano il possesso. Non decisiva sarebbe, al riguardo, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia organizzato raduni conviviali nei locali oggetto di causa, poiché tale uso non proverebbe il possesso continuativo, utile ad usucapionem. Il Tribunale avrebbe valorizzato tutti i richiamati elementi per addivenire ad una pronuncia di rigetto della domanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA]; pronuncia che sarebbe poi stata sovvertita dalla Corte di Appello senza indicare gli specifici motivi per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto opportuno discostarsi dall’avviso di quello di prime cure. La censura è inammissibile, in quanto si risolve in una complessiva istanza di riesame del merito. La Corte di Appello ha indicato i diversi elementi di fatto valutati ai fini dell’accoglimento del gravame incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto non corretta la configurazione, da parte del Tribunale, di una presunzione di scarsa redditività dell’attività di commercio di borse che il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] svolgeva durante gli studi, utilizzata al fine di escluderne la capacità di sostenere le spese dei lavori di recinzione del sagrato e di manutenzione della chiesa, poiché lo svolgimento della predetta attività era stata confermata da parte di due testimoni (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Ha, poi, valorizzato la deposizione di un dipendente della ditta che aveva eseguito, nel 1979-1980, alcuni lavori, il quale aveva dichiarato di aver visto [OSCURATO:PERSONA] consegnare gli assegni per il saldo delle opere, ed in un caso anche firmarne uno, prima di consegnarlo. Ha, ancora, ritenuto non decisiva la F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22743/2017 Numero sezionale 539/2022 circostanza che [OSCURATO:PERSONA] vivesse a Roma con la madre, affermando Numero di raccolta generale 11064/2022Data pubblicazione 05/04/2022 che l’esecuzione di interventi di conservazione è di per sé condotta idonea a dimostrare l’animus rem sibi habendi, considerate anche la destinazione del cespite oggetto di causa a residenza abitativa secondaria della famiglia (cfr. pag. 3 della sentenza). Ha, ancora, valorizzato la sostituzione degli infissi, avvenuta nel 1994 a cura di [OSCURATO:PERSONA], e le deposizioni di diversi testimoni, che avevano confermato il possesso delle chiavi in capo a [OSCURATO:PERSONA] e la sua attività di conservazione e utilizzazione dei beni oggetto della domanda di usucapione, anche per organizzare feste e ricevimenti (cfr. ancora pag. 3 della sentenza). Infine, la Corte di Appello ha evidenziato che nel 2001, allorquando la Fondazione introdusse una domanda di reintegrazione nel possesso dei beni controversi, detta azione era stata promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed era stata rigettata dal Tribunale, con sentenza poi confermata in appello. Queste ultime decisioni, secondo la Corte capitolina, confermerebbero il possesso esclusivo dei beni in capo a [OSCURATO:PERSONA]: il Tribunale di Civitavecchia, infatti, all’esito del richiamato giudizio possessorio avrebbe affermato: a) che la Fondazione aveva abbandonato le porzioni di cui è causa fin dal 1967; b) che il 18.12.1998 era stato [OSCURATO:PERSONA] a consegnare alla Soprintendenza – che egli stesso aveva sollecitato nel 1996– le chiavi dell’immobile, per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione all’interno di esso; c) che nel verbale di consegna delle predette chiavi si affermava che [OSCURATO:PERSONA] era il possessore dei beni de quibus e che, alla fine delle opere, le chiavi sarebbero state a lui riconsegnate (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Sulla base di questa articolata disamina del fatto, la Corte di merito ha ritenuto dimostrato il possesso esclusivo uti dominus, in capo a [OSCURATO:PERSONA], sin dal 1974 e dunque maturati i termini utili per l’usucapione. Trattasi di valutazione in fatto, fondata su un’interpretazione non implausibile delle risultanze dell’istruttoria, F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22743/2017 che non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, posto il Numero sezionale 539/2022Numero di raccolta generale 11064/2022 principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle Data pubblicazione 05/04/2022 deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Con il secondo motivo, i ricorrenti principali lamentano l’omessa motivazione su circostanze decisive, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe indicato le ragioni a sostegno della statuizione di rigetto della domanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA] Teodoro e Adolfo. In particolare, la Corte capitolina non avrebbe considerato che alcuni testimoni avevano confermato che le porzioni oggetto delle contrapposte domande di usucapione di cui è causa erano state utilizzate come deposito e ricovero di bestiame e che di esse aveva la disponibilità il comune stipite [OSCURATO:PERSONA] Adolfo, e non [OSCURATO:PERSONA]; detto stipite, inoltre, avrebbe eseguito alcune opere di manutenzione sui beni predetti, avrebe consegnato le chiavi dei locali al pian terreno al padre di uno dei testi, Vecchioni, ed in genere avrebbe utilizzato l’immobile anche F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22743/2017 Numero sezionale 539/2022 per ospitarvi amici e parenti. Nessun elemento istruttorio avrebbe, Numero di raccolta generale 11064/2022Data pubblicazione 05/04/2022 dunque, confermato che i beni oggetto di contestazione sarebbero stati riconsegnati alla chiesa nel 1965, o in alcun altro momento, e dunque essi sarebbero stati usucapiti direttamente dallo stipite comune [OSCURATO:PERSONA] Adolfo e sarebbero, dunque, compresi nella sua successione. Inoltre, la Corte di Appello non avrebbe considerato che il teste Bureca aveva confermato che nel 1998-1999, quando furono eseguiti i lavori di manutenzione del complesso ad opera della Soprintendenza dei Beni culturali, la chiesa era a cielo aperto, con tetto crollato, e dunque priva di manutenzione (cfr. pag. 34 del ricorso). Secondo i ricorrenti, detti elementi sarebbero stati sufficienti a far ritenere alla Corte di Appello fondato l’appello principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA] Teodoro ed Adolfo, ed assorbito invece quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente accertamento dell’intervenuta usucapione a favore dello stipite [OSCURATO:PERSONA] Adolfo e ricomprensione nel di lui asse ereditario dei beni oggetto delle contrapposte domande di usucapione. Sotto questo profilo, il giudice di appello avrebbe dovuto ravvisare la scarsa credibilità delle deposizioni Vecchioni e Franconi e valorizzare le contrapposte deposizioni che avevano confermato che il defunto [OSCURATO:PERSONA] Adolfo, e sua moglie [OSCURATO:PERSONA], avevano a disposizione le chiavi di tutto il complesso immobiliare, incluse le parti oggetto delle domande di usucapione di cui è causa. Inoltre, la Corte di Appello avrebbe dovuto ammettere le istanze istruttorie proposte dagli odierni ricorrenti in prime cure e non ammesse dal Tribunale, trattandosi di richieste decisive anche al fine di evidenziare la scarsa verosimiglianza della tesi proposta dal Noberto e la scarsa attendibilità delle prove orali apparentemente confermative di tale tesi. Ancora, la Corte distrettuale non avrebbe considerato le risultanze documentali che dimostravano lo stato di sostanziale F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22743/2017 Numero sezionale 539/2022 abbandono in cui versava, nel 1998, il complesso di cui si discute, a Numero di raccolta generale 11064/2022Data pubblicazione 05/04/2022 dimostrazione del fatto che il Noberto non aveva, in effetti, svolto alcun intervento di manutenzione su di esso (cfr. pag. 44 del ricorso). Ed infine, a tutto voler concedere Noberto avrebbe titolo per agire per l’accertamento dell’usucapione nei soli confronti della Fondazione, ma non anche dei coeredi, poiché il suo esercizio di potestà dispositive sui beni oggetto di causa rientrerebbe nell’ambito delle prerogative del comproprietario, e non dimostrerebbe dunque una intenzione di possedere quei beni per sé, a titolo esclusivo: sotto questo profilo, la Corte di Appello avrebbe erroneamente fornito una motivazione unitaria in relazione alle due diverse posizioni soggettive, rispettivamente della Fondazione e dei coeredi, senza considerarne la diversità in relazione alla domanda di accertamento dell’usucapione proposta, nei confronti di detti soggetti, da [OSCURATO:PERSONA]. La prima parte del motivo, che si risolve in una richiesta di diversa valutazione delle risultanze dell’istruttoria, è inammissibile per gli stessi motivi indicati in occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorso. La seconda parte della censura, con la quale si evidenzia la diversa posizione processuale della Fondazione, da un lato, e dei coeredi, dall’altro lato, in relazione alla domanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA], è invece infondata. La Corte di Appello ha invero valorizzato una serie di elementi di fatto, in base ai quali, all’esito di un giudizio di fatto non utilmente censurabile in questa sede, ha ritenuto fondata la domanda di accertamento dell’usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA], tanto nei riguardi della Fondazione che nei confronti degli altri condividenti. Le posizioni soggettive di tali soggetti non sono state differenziate dalla Corte di merito, stante l’assoluta corrispondenza tra di esse. Ed invero, poiché la Corte di seconde cure ha configurato l’intervenuto acquisto, in capo al solo [OSCURATO:PERSONA], della F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22743/2017 Numero sezionale 539/2022 proprietà dei beni oggetto della domanda di usucapione, detti beni Numero di raccolta generale 11064/2022Data pubblicazione 05/04/2022 non sono mai entrati nel patrimonio, e dunque nell’asse ereditario, del defunto [OSCURATO:PERSONA] Adolfo. Rispetto ad essi, quindi, [OSCURATO:PERSONA] Teodoro ed Adolfo non hanno alcun titolo per far valere un diritto di comproprietà derivante dalla successione del comune stipite; le loro posizioni soggettive, dunque, sono assolutamente corrispondenti a quella della Fondazione, poiché essi non sono comproprietari, per diritto ereditario, di quei beni, in relazione al cui uso, dunque, non possono allegare alcuna legittimazione derivante da un titolo di comproprietà non soltanto mai dimostrato, ma (al contrario) espressamente escluso dal giudice di merito. Con il terzo motivo, i ricorrenti principali lamentano l’omessa pronuncia e la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente dichiarato assorbito l’appello principale da loro proposto, senza considerare che le due domande di usucapione, rivolte avverso beni in larga parte coincidenti, meritavano di essere esaminate congiuntamente. La censura è inammissibile. La Corte di Appello, in apertura della valutazione delle domande di usucapione rispettivamente proposte, su beni parzialmente coincidenti, dai ricorrenti principali e dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], afferma che “Appare preliminare, sotto il profilo logico-giuridico, l’esame dell’appello incidentale che merita accoglimento e che, pertanto, assorbe la pronuncia sull’appello principale” (cfr. pag. 2 della sentenza). In tal modo, il giudice di merito ha anticipato la conclusione del ragionamento logico-giuridico, condotto sulla base della disamina dei dati emergenti dall’istruttoria, già evidenziati in occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorso, che lo ha condotto a ritenere fondata la tesi proposta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], piuttosto F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22743/2017 Numero sezionale 539/2022 che quella prospettata dagli odierni ricorrenti. L’affermazione, Numero di raccolta generale 11064/2022Data pubblicazione 05/04/2022 dunque, sottointende un giudizio comparativo tra le due contrapposte posizioni delle parti. Di conseguenza, la pronuncia di assorbimento non è tale in senso tecnico, poiché essa esprime, in effetti, soltanto un giudizio di maggiore verosimiglianza dell’una tesi (quella dell’appellante incidentale [OSCURATO:PERSONA]) rispetto all’altra (quella degli appellanti principali, odierni ricorrenti, Teodoro ed Adolfo); giudizio che, in quanto fondato su una valutazione non implausibile delle emergenze istruttorie, rimane circoscritto all’ambito dell’apprezzamento di fatto e che, dunque, non è censurabile in sede di legittimità. Con il quarto motivo, i ricorrenti principali lamentano l’omessa motivazione su punti rilevanti e decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte capitolina avrebbe respinto la domanda di usucapione da loro proposta, senza pronunciarsi sui motivi di appello I, II e III, con i quali gli odierni ricorrenti avevano censurato, rispettivamente: 1) l’erronea valutazione delle prove raccolte dal Tribunale, anche con riferimento alla collocazione temporale degli eventi principali della storia; 2) l’erronea affermazione secondo cui sarebbe stata provata, per espressa ammissione di [OSCURATO:PERSONA], in interrogatorio, la riconsegna di parte dei beni oggetto della domanda di usucapione alla chiesa nel 1965; affermazione, quest’ultima, che sarebbe stata smentita da numerose deposizioni testimoniali; 3) l’erroneo apprezzamento, da parte del Tribunale, della confessione resa da uno soltanto dei litisconsorti necessari in danno di tutti gli altri. Allo stesso modo, i ricorrenti lamentano, nel prosieguo del motivo in esame (cfr. pagg. 63 e ss. del ricorso) che la Corte di Appello abbia omesso di pronunciarsi sui motivi V e VI proposti in appello, con i quali era stata censurata la decisione di prime cure perché il Tribunale: 5) non avrebbe esaminato l’eccezione di prescrizione della domanda di nullità e inefficacia della scrittura privata di F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22743/2017 Numero sezionale 539/2022 divisione del 23.1.1992, intercorsa tra le parti; 6) non avrebbe Numero di raccolta generale 11064/2022Data pubblicazione 05/04/2022 considerato che l’esistenza di una pretesa di un terzo –la [OSCURATO:PERSONA]– su parte dei beni considerati nel progetto divisionale di cui alla predetta scrittura non ne costituisce causa di nullità, né motivo di revisione. Con il quinto motivo, i ricorrenti principali lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’omessa pronuncia sui motivi I, II e III dell’atto di appello da loro proposto avverso la decisione di prime cure. Il quarto motivo è inammissibile, sia quanto alla prima parte, che quanto alla seconda. Del pari inammissibile è il quinto motivo, che va esaminato, per ragioni logiche, unitamente alla prima parte del quarto. In relazione al lamentato mancato esame dei motivi I, II e III di appello, oggetto tanto della prima parte del quarto e del quinto motivo, va considerato che le doglianze contenute in dette censure sono state sostanzialmente trasfuse nel primo e secondo motivo di ricorso, la cui inammissibilità travolge anche la presente censura, il cui contenuto –sotto questo profilo– è meramente riproduttivo rispetto a quanto dedotto e articolato nei predetti motivi, già scrutinati. Quanto alla seconda parte (relativa al mancato esame dei motivi V e VI di appello) va rilevato che tanto la sentenza di primo grado che quella di appello, oggi impugnata, hanno riguardato la sola questione dell’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in capo al comune stipite, o in capo al solo Noberto, di parte del complesso immobiliare nel cui ambito si trovano gli immobili compresi nella successione di [OSCURATO:PERSONA] Adolfo e [OSCURATO:PERSONA]. Tutte le altre questioni, relative alla divisione dell’asse ereditario, sono invece state rinviate dal Tribunale al prosieguo dell’istruttoria. Di conseguenza, gli odierni ricorrenti non hanno alcun interesse concreto a dolersi del mancato F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22743/2017 Numero sezionale 539/2022 esame, da parte della Corte di Appello, di censure che nulla Numero di raccolta generale 11064/2022Data pubblicazione 05/04/2022 avevano a che fare con il limitato thema decidendum affrontato e risolto, prima dal Tribunale e poi dalla Corte di Appello. Le domande ed eccezioni relative alla validità ed agli effetti della scrittura privata di divisione del 23.1.1992, intercorsa tra gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] Adolfo e [OSCURATO:PERSONA], saranno dunque esaminate dal giudice di merito all’esito del giudizio di divisione, non oggetto della decisione impugnata. Con il sesto motivo, i ricorrenti principali lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dei presupposti per usucapire la proprietà dei beni oggetto di causa, senza considerare che il predetto non aveva mai compiuto alcun atto di interversione nel possesso. La recinzione, la manutenzione dei beni, il possesso delle chiavi della chiesa, la domanda tesa al suo restauro, presentata in Soprintendenza, e l’uso sporadico del cespite per feste e ricevimenti, non sarebbero elementi idonei a dimostrare l’animus rem sibi habendi in capo al [OSCURATO:PERSONA]. La censura è inammissibile. Con essa, invero, i ricorrenti propongono una lettura alternativa delle risultanze dell’istruttoria, senza considerare, peraltro, che se è vero che ciascuna delle condotte elencate nella doglianza in esame non è, da sola, sufficiente a dimostrare l’intento di comportarsi come proprietario esclusivo del bene, detta prova ben può emergere dal concorso di diversi elementi a valore indiziario. Sul punto, peraltro, va tenuto conto che non viene in rilievo una fattispecie in cui il detentore del bene abbia mutato il titolo della relazione con la res, né una ipotesi in cui il compossessore abbia inteso escludere gli altri compossessori. Occorrendo tali eventualità, infatti, è richiesto il compimento di un atto esteriore idoneo a dimostrare la volontà del detentore di iniziare a possedere F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22743/2017 per sé il bene, o quella del compossessore di escludere gli altri Numero sezionale 539/2022Numero di raccolta generale 11064/2022 compossessori dalla relazione con la cosa. Quando, viceversa, si Data pubblicazione 05/04/2022 configura un possesso continuativo, pacifico e ininterrotto, di durata ultraventennale, che non sia collegato ad una precedente relazione con la cosa fondata su un titolo successivamente mutato, non è richiesto alcun atto di interversione nel possesso, bensì la semplice prova della sussistenza del possesso stesso, con i prescritti requisiti di continuatività, pubblicità e pacificità, e la sua durata ultraventennale. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “Perché il possesso sia utile per l'usucapione è sufficiente che sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, mentre la violenza o la clandestinità, quali modalità che escludono che esso giovi all'usucapione, devono verificarsi al momento dell'acquisto, cosicché la sopravvenienza di tali elementi non incide sull'inizio del termine per usucapire. L'accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26633 del 18/10/2019, Rv. 655654; in termini sostanzialmente conformi cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2682 del 28/01/2022, Rv. 663690, secondo la quale “In tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in modo da F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22743/2017 Numero sezionale 539/2022 impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge”.Numero di raccolta generale 11064/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Con il settimo motivo, i ricorrenti principali lamentano l’omessa pronuncia sulla domanda di usucapione da loro proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Con l’ottavo motivo, lamentano invece l’omessa motivazione in relazione al rigetto della predetta domanda, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Le due censure, suscettibili di esame unitario, sono inammissibili. Con esse, i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello abbia trascurato di pronunciarsi sulla domanda di usucapione da loro autonomamente promossa nei confronti della Fondazione, senza fornire alcuna motivazione al riguardo. Anche in relazione a questa censura valgono le considerazioni già fatte in occasione dello scrutinio del terzo motivo di ricorso: la Corte di Appello ha esaminato congiuntamente le due domande contrapposte di usucapione, ritenendo fondata quella formulata da [OSCURATO:PERSONA], all’esito di un apprezzamento in fatto delle risultanze istruttorie, in sé non implausibile e non censurabile, quindi, in questa sede. L’accoglimento dell’una domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione del medesimo bene implica inevitabilmente il rigetto dell’altra, onde non si configura alcuna omessa pronuncia, ma –al massimo– un rigetto implicito, trattandosi evidentemente di tesi incompatibile con quella prescelta dal giudice di merito. Sul punto, va ribadito che “Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22743/2017 esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, Numero sezionale 539/2022Numero di raccolta generale 11064/2022 violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì Data pubblicazione 05/04/2022 come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020, Rv. 659772; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14486 del 29/07/2004, Rv. 575700). Nel caso di specie, inoltre, il giudice di merito ha esaminato congiuntamente le due domande di usucapione, ritenendone fondata una, a discapito dell’altra. Ciò, a ben vedere, neppure integra un rigetto implicito, ma –al contrario– costituisce una esplicita statuizione di rigetto della tesi scartata. Con il nono ed ultimo motivo, i ricorrenti principali lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 C.P.C. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che la consegna di alcuni assegni, da parte di [OSCURATO:PERSONA], alla ditta che si era occupata, nel 1979-1980, di eseguire alcuni lavori di manutenzione sui cespiti di cui è causa, costituiva elemento presuntivo per far ritenere che il denaro giacente sul conto corrente sul quale detti titoli erano stati tratti appartenesse al medesimo [OSCURATO:PERSONA]. Secondo i ricorrenti, l’assegno è idoneo a costituire prova di un pagamento soltanto a condizione che si dimostri che esso sia stato tratto su un conto appartenente al sottoscrittore del titolo, e che questi non lo abbia firmato per conto di terzi. In difetto di tali elementi, la semplice circostanza che un soggetto abbia firmato un assegno non è idonea a dimostrare che egli avesse a disposizione le somme di denaro giacenti sul conto corrente, e quindi che avesse pagato un determinato debito con fondi propri. La censura è inammissibile. Pur convenendosi sul fatto che la firma di un assegno, e la sua F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22743/2017 Numero sezionale 539/2022 consegna al prenditore, non costituisce prova del pagamento, la Numero di raccolta generale 11064/2022Data pubblicazione 05/04/2022 deduzione risulta fine a sé stessa. La Corte di merito, infatti, non ha accolto la domanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA] soltanto perché costui aveva consegnato alcuni assegni alla ditta che aveva nel 1979-1980 eseguito alcune opere di ristrutturazione sui beni oggetto di causa, bensì sulla scorta di una serie di considerazioni in fatto, oggetto dei precedenti motivi di ricorso, non tutte utilmente attinte dalla censura in esame. Per effetto dell’inammissibilità dei precedenti motivi, con i quali i ricorrenti avevano proposto una lettura alternativa del fatto e delle risultanze istruttorie, le predette considerazioni rimangono ferme. Da tale stabilità discende la non decisività della censura in esame, in quanto essa attinge solo uno dei numerosi elementi sulla cui base il giudice di merito è pervenuto alla statuizione in concreto adottata. In definitiva, il ricorso principale va rigettato. Passando all’esame del ricorso successivo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Culto “I Figli del [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] da Cascia”, da qualificarsi sub specie di ricorso incidentale, con il primo di essi viene dedotto il vizio di omesso esame degli elementi atti ad escludere i presupposti per l’usucapione, nonché di omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Ad avviso della ricorrente incidentale, la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare: - l’assenza di documentazione a sostegno dell’asserita, ma non dimostrata, esecuzione di lavori sul cespite oggetto della domanda di usucapione di cui è causa; - la giovane età di [OSCURATO:PERSONA], che nel 1974 aveva 16 anni e dunque difficilmente avrebbe potuto avere le disponibilità economiche atte a curare la manutenzione del complesso immobiliare di cui è causa; - la collocazione dell’immobile in località diversa da quella di residenza di [OSCURATO:PERSONA] (Roma), con conseguente maggiore difficoltà, F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22743/2017 Numero sezionale 539/2022 soprattutto per un sedicenne ancora liceale, di occuparsi della Numero di raccolta generale 11064/2022Data pubblicazione 05/04/2022 manutenzione del bene di cui si discute. [OSCURATO:PERSONA] si duole altresì del fatto che la Corte di Appello: - avrebbe condotto una disamina generica e frettolosa sulle disponibilità economiche di [OSCURATO:PERSONA], all’ipotetico momento di inizio del possesso dei beni, senza considerare che diversi testi avevano riferito di non averlo mai visto eseguire pagamenti alle maestranze che si occupavano dei lavori all’interno del complesso immobiliare di cui si discute; - non avrebbe considerato l’incapacità a deporre del teste Vecchioni, e comunque la contraddittorietà della sua deposizione con quella del fratello [OSCURATO:PERSONA]; - non avrebbe considerato che il possesso delle chiavi costituisce, in sé, un fatto neutro, non significativo dell’esistenza di un possesso utile ad usucapionem, tanto più che detta disponibilità era stata messa in dubbio dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] Federica, che aveva escluso la circostanza. La censura è inammissibile, per gli stessi motivi già esposti in relazione ai primi due motivi del ricorso principale. Si tratta, anche in questo caso, di un’istanza di riesame del merito della causa. Peraltro, non si ravvisa alcun profilo di omesso esame, da un lato perché tutti gli elementi indicati dal motivo sono stati considerati dalla Corte di Appello, nell’ambito di una complessiva ricostruzione dei fatti e delle prove, evidentemente non condivisa dalla parte ricorrente incidentale, e dall’altro lato in quanto nessuno degli elementi indicati nella censura in esame costituisce un “fatto” in senso tecnico. Va, sul punto, ribadito che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, “… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22743/2017 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) Numero sezionale 539/2022Numero di raccolta generale 11064/2022 od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione Data pubblicazione 05/04/2022 di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze, o richieste, istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale lamenta l’omesso esame su circostanze decisive, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che i beni oggetto della domanda di usucapione erano stati, in realtà, utilizzati dalla Fondazione fino al 1.2.1986. In una parte di essi –in particolare, nel cd. “appartamento di [OSCURATO:PERSONA]”– risiedeva infatti tale [OSCURATO:PERSONA], deceduta, appunto, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il parroco della locale parrocchia era solito portare l’eucarestia tutte le domeniche. Inoltre, sino al 1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla Fondazione di rimborsare quota parte delle spese sostenute per il mantenimento del palazzo: tale atto, secondo la ricorrente incidentale, costituirebbe riconoscimento del diritto di proprietà della Fondazione medesima su parte dell’immobile di cui è causa. Ancora, il giudice di merito non avrebbe tenuto conto che, con atto del 4.9.1989, il predetto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al Ministero delle Finanze di acquisire il bene al demanio pubblico, denunciandone lo stato di abbandono. Ed infine, il giudice di merito non avrebbe tenuto conto che la Fondazione F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22743/2017 aveva eseguito, dal 1990 in poi, atti di gestione e lavori di Numero sezionale 539/2022Numero di raccolta generale 11064/2022 ristrutturazione del cespite di cui è causa, ed aveva altresì Data pubblicazione 05/04/2022 intrapreso, nel 2001, un’azione possessoria per recuperarne la disponibilità. Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, si risolve in una istanza di riesame del merito, che non tiene conto del principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a dar conto di tutti gli elementi emersi dall’istruttoria, ma può scegliere quali, tra essi, ritiene maggiormente rilevanti più idonei a sorreggere la motivazione, senza incontrare “… altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nella specie, la Corte distrettuale ha fornito ampia motivazione, basata su numerosi elementi di fatto emergenti dall’istruttoria esperita nel corso del giudizio di merito, a sostegno della propria decisione, assolvendo pienamente, in tal modo, all’onere declinato dai richiamati precedenti di questa Corte. Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente configurato, in capo al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], i presupposti per l’usucapione dei beni oggetto di causa. Costui, infatti, aveva esercitato il possesso di detti beni soltanto a partire dal 2001, o al massimo dal 1994, date, queste, dalle quali non era maturato il periodo ventennale previsto dalla legge per l’acquisto a titolo originario. F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22743/2017 La censura è inammissibile, poiché, come le precedenti, attinge Numero sezionale 539/2022Numero di raccolta generale 11064/2022 accertamenti di merito condotti dal giudice di appello. Data pubblicazione 05/04/2022 L’individuazione del dies a quo del possesso e l’esclusione di atti interruttivi sono, infatti, oggetto di un apprezzamento di fatto, non censurabile in cassazione, posto il principio per cui “L'accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26633 del 18/10/2019, Rv. 655654, cit.). Con il quarto motivo, la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente configurato una presunzione di appartenenza dei fondi giacenti su un conto corrente in capo a colui che sottoscrive un assegno tratto sul conto medesimo, o consegna a terzi assegni tratti sul detto conto. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni già esposte in relazione al nono motivo del ricorso principale. La Corte di merito, come già detto, non ha accolto la domanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA] soltanto perché costui aveva consegnato alcuni assegni alla ditta che aveva nel 1979-1980 eseguito alcune opere di ristrutturazione sui beni oggetto di causa, bensì sulla scorta di una serie di considerazioni in fatto, non attinte dalla censura in esame. Dal che discende la non decisività della censura in esame, in quanto essa attinge solo uno dei numerosi elementi sulla cui base il giudice di merito è pervenuto alla statuizione in concreto adottata. Con il quinto ed ultimo motivo, la ricorrente incidentale lamenta la nullità del procedimento e della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per i medesimi motivi esposti nel F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22743/2017 Numero sezionale 539/2022 precedente motivo n. 4. Numero di raccolta generale 11064/2022Data pubblicazione 05/04/2022 Il motivo è infondato. La violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova, o l’erronea configurazione, da parte del giudice di merito, di una presunzione non si riflette in nullità della sentenza o del procedimento, poiché quest’ultima si configura soltanto in dipendenza: a) di violazione di norme processuali che regolino la sentenza come atto e la costituzione del giudice, ovvero; b) di nullità di alcuni atti del processo che si propaghi fino alla sentenza, salvo, in tal caso, il limite generale di cui all’art. 157 c.p.c. Di conseguenza, l’eventuale erronea configurazione, da parte del giudice di merito, di una presunzione di appartenenza dei fondi giacenti su un conto corrente in capo a colui che sottoscrive un assegno tratto sul conto medesimo, o consegna a terzi assegni tratti sul detto conto, oltre a non essere decisiva, nel caso specifico, per le ragioni esposte a confutazione del quarto motivo del ricorso incidentale, non configura comunque una ipotesi di nullità della sentenza, nè del procedimento, ma integra, al massimo, un error in decidendo suscettibile di essere dedotto con specifico motivo di impugnazione. Motivo che, nella specie, non è ammissibile per difetto di decisività della questione da esso proposta. In definitiva, anche il ricorso incidentale va rigettato. In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate per intero tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale. Ambedue dette parti, invece, vanno condannate a rifondere le spese al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo. Nessun diritto alla refusione delle spese compete, invece, ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] Federica e Guglielmo, avendo questi ultimi, nel loro controricorso, aderito alle tesi dei ricorrenti principali. F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3